Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 02/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ridetermina per l’anno 2010 in euro 1,03 i compensi spettanti agli intermediari per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, per il servizio di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni svolto da banche e Poste, e per il servizio di pagamento telematico F24 in nome e per conto del contribuente, sulla base dell’adeguamento ISTAT.

Adeguamento 2010 dei compensi per trasmissione telematica dichiarazioni e pagamenti F24

Adeguamento dei compensi per servizi telematici fiscali

Il provvedimento dispone l’aggiornamento, per l’anno 2010, dei compensi riconosciuti per alcune attività telematiche in materia fiscale. In particolare, viene rideterminato l’importo dovuto per la trasmissione delle dichiarazioni, per la ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e per il servizio di pagamento telematico delle deleghe F24 in nome e per conto del contribuente.

Ambito di applicazione

Il documento riguarda tre fattispecie previste da diverse norme:

  • il compenso spettante agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • il compenso per il servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni svolto da banche convenzionate e Poste italiane S.p.a. ai sensi dell’articolo 39, comma 4-ter, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159;
  • il compenso per il servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, ai sensi dell’articolo 39, comma 4-quater, del medesimo decreto-legge.

Misura del compenso rideterminata per il 2010

Per effetto dell’adeguamento ISTAT, i compensi sono fissati nella misura di euro 1,03 per ciascuna attività rilevante. In particolare:

  • il compenso per ogni singola dichiarazione elaborata e trasmessa è pari a euro 1,03;
  • il compenso per il servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni è pari a euro 1,03;
  • il compenso per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa telematicamente dagli intermediari è pari a euro 1,03.

Presupposto dell’adeguamento

Il provvedimento richiama la clausola di aggiornamento contenuta nelle norme di riferimento, secondo cui il compenso può essere adeguato quando la variazione percentuale media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, riferita al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del periodo di riferimento precedente.

Ai fini dell’adeguamento:

  • per il periodo settembre 2007/agosto 2008 – settembre 2008/agosto 2009 la variazione è stata pari a +1,4%, quindi per le attività svolte nel 2009 il compenso è rimasto invariato;
  • per il periodo settembre 2007/agosto 2008 – settembre 2009/agosto 2010 la variazione è stata pari a +2,6%, con conseguente aumento del compenso a euro 1,03 per le attività svolte nel 2010.

Motivazioni e riferimenti normativi

Il provvedimento è emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate in base alle attribuzioni previste dalla normativa citata. Le motivazioni richiamano in particolare:

  • l’articolo 3, comma 3-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, che prevedeva un compenso di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio Entratel;
  • l’articolo 39, comma 4-ter, del d.l. n. 159 del 2007, che fissava in 1 euro il compenso per il servizio di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni da parte di banche convenzionate e Poste italiane S.p.a.;
  • l’articolo 39, comma 4-quater, del medesimo decreto-legge, che prevedeva un compenso di 1 euro per ogni delega F24 trasmessa dagli intermediari per il pagamento telematico in nome e per conto del contribuente;
  • l’articolo 39, comma 4-quinquies, che consente l’adeguamento dei compensi in presenza del superamento della soglia del 2% dell’indice ISTAT.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 2 febbraio 2011. Viene precisato che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.