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Provvedimento

Provvedimento del 31/01/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2011" con le relative istruzioni, disciplina modalità di presentazione telematica, compilazione, disponibilità e stampa del modello, e richiama i riferimenti normativi applicabili. Le istruzioni allegate spiegano in dettaglio la compilazione dei quadri del consolidato nazionale e mondiale, dei crediti d’imposta per redditi esteri, dei trasferimenti al gruppo, della determinazione dell’imposta, della cessione di eccedenze e dei prospetti vari.

Approvazione del modello CNM 2011 per il consolidato nazionale e mondiale

Approvazione del modello CNM 2011 per il consolidato nazionale e mondiale

Il documento approva il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2011" da utilizzare nel 2011 per le dichiarazioni dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per gruppi di imprese non residenti. Il provvedimento disciplina anche le modalità di presentazione, la compilazione, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa del modello, rinviando alle istruzioni allegate.

Contenuto del modello e ambito di utilizzo

Il modello è destinato a due fattispecie:

  • consolidato nazionale, per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
  • consolidato mondiale, per la determinazione dell’unica base imponibile dei gruppi di imprese non residenti.

Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Presentazione, compilazione e arrotondamento

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati, secondo specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. Gli intermediari abilitati devono comunque rilasciare al contribuente una dichiarazione conforme per struttura e sequenza al modello approvato.

Gli importi vanno indicati in unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto se inferiore.

Reperibilità del modello e caratteristiche di stampa

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere stampato anche da altri siti, purché rispettino le caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato 1 e riportino gli estremi del provvedimento e l’indirizzo del sito di provenienza.

L’allegato tecnico stabilisce formato A4, struttura su fogli singoli fronte/retro o su quartine, possibilità di moduli meccanografici o stampa laser, carta bianca da 80 gr/mq, area grafica definita e colori di stampa.

Struttura delle istruzioni

Le istruzioni sono organizzate in sezioni dedicate a:

  • compilazione generale del modello e del frontespizio;
  • quadri del consolidato nazionale;
  • quadri per il credito d’imposta sui redditi prodotti all’estero;
  • quadri del consolidato mondiale;
  • utilizzo dei crediti trasferiti al gruppo;
  • determinazione dell’imposta;
  • cessione delle eccedenze IRES;
  • prospetti vari.

Consolidato nazionale: quadro NF

Il quadro NF serve a determinare il reddito complessivo globale del gruppo nel consolidato nazionale. Vanno sommati i redditi e le perdite delle società partecipanti e operate le rettifiche di consolidamento previste dal TUIR.

Sono previste cinque sezioni:

  • somma algebrica dei redditi complessivi netti;
  • rettifiche di consolidamento;
  • trasferimenti infragruppo in regime di neutralità;
  • interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 5-bis, TUIR;
  • interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e 8, TUIR.

Tra i dati rilevanti:

  • per ciascuna società vanno indicati redditi o perdite, eventuali redditi minimi e perdite illimitatamente riportabili;
  • va indicato il codice fiscale della società consolidata e, se presente, il codice dell’operazione straordinaria;
  • le operazioni straordinarie considerate includono fusione, scissione, conferimento, liquidazione volontaria e altre ipotesi previste.

Il quadro considera anche le rettifiche per:

  • interessi passivi deducibili a livello di gruppo;
  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione;
  • trasferimenti di beni in neutralità fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Per gli interessi passivi:

  • il comma 5-bis dell’art. 96 consente la deduzione nei limiti previsti per soggetti bancari e finanziari;
  • i commi 7 e 8 consentono l’uso delle eccedenze di ROL e, in certi casi, l’inclusione virtuale di società estere ai soli fini del calcolo;
  • il totale degli interessi deducibili va riportato nel rigo NF8 e confluisce nelle successive determinazioni del reddito globale.

Consolidato nazionale: quadro NX

Il quadro NX raccoglie i dati trasferiti al gruppo dalle società partecipanti, compresa la consolidante. Le sezioni riguardano:

  • oneri detraibili;
  • crediti d’imposta su fondi comuni;
  • crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
  • crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo e altri crediti;
  • ritenute;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze IRES da precedenti dichiarazioni;
  • trasferimenti di eccedenze infragruppo;
  • acconti versati;
  • eccedenze diverse dall’IRES;
  • eccedenze di cui all’art. 165, comma 6, TUIR.

Tra gli elementi principali:

  • per gli oneri detraibili è richiesta l’indicazione del codice della spesa, dell’anno e degli importi;
  • i crediti per fondi comuni e per redditi esteri confluiscono nei rispettivi totali di quadro;
  • i crediti per immobili Abruzzo devono essere riportati anche nel quadro CS;
  • i versamenti in acconto devono essere indicati distinguendo consolidante e consolidate, con attenzione alle operazioni straordinarie e alle eventuali quote cedute a soggetti trasparenti;
  • le eccedenze diverse dall’IRES e quelle ex art. 165, comma 6, vanno riportate per codice tributo, anno di formazione e Stato estero.

Consolidato nazionale: quadro NI

Il quadro NI si usa in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del triennio o di mancato rinnovo dell’opzione. Consente di gestire:

  • integrazione dei versamenti se l’acconto risultasse insufficiente;
  • attribuzione alle società fuoriuscite dell’eventuale eccedenza di versamenti;
  • cessione dell’eccedenza IRES ex art. 43-ter DPR 602/1973;
  • attribuzione delle perdite alle società del gruppo, se in origine era stato scelto un criterio diverso da quello ordinario.

Le istruzioni richiedono di indicare:

  • codici fiscali delle società fuoriuscite;
  • data dell’evento interruttivo;
  • acconti versati e quota di acconti attribuita;
  • eccedenze IRES cedute a soggetti cessionari;
  • perdite attribuite per periodo di formazione e natura.

Credito d’imposta per redditi esteri nel consolidato nazionale: quadri NR, NE e NC

I quadri NR, NE e NC disciplinano il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ai sensi dell’art. 165 del TUIR.

Quadro NR – credito ex comma 1

È dedicato al credito per imposte estere definitive su redditi prodotti all’estero durante il consolidato. Il credito è determinato per singolo soggetto, Stato estero e periodo d’imposta.

La sezione I richiede, per ciascun reddito estero:

  • codice fiscale del soggetto;
  • Stato estero;
  • anno di produzione;
  • reddito estero rideterminato;
  • imposta estera definitiva;
  • reddito complessivo globale;
  • imposta lorda e netta italiane;
  • credito utilizzato in precedenti dichiarazioni;
  • quota di imposta lorda italiana;
  • imposta estera entro il limite della quota di imposta lorda;
  • eventuale imposta estera da stabile organizzazione da utilizzare anche per imposte definitive in periodo successivo.

La sezione II somma gli importi del medesimo anno per determinare il credito effettivamente fruibile, da riportare nel quadro NC.

Quadro NE – eccedenze ex comma 6

Il quadro NE riguarda le eccedenze di imposta nazionale ed estera e l’eventuale credito ex art. 165, comma 6. La compilazione è prevista anche in casi particolari, come:

  • reddito estero non positivo con imposta pagata all’estero;
  • reddito positivo senza imposta estera;
  • reddito negativo senza imposta estera.

Il quadro è articolato in:

  • sezione I-A: dati relativi a singoli Stati e singoli anni;
  • sezione I-B: aggregazione per Stato delle eccedenze maturate nella dichiarazione;
  • sezione I-C: riepilogo di eccedenze maturate in precedenti dichiarazioni e residui.

Le istruzioni sono particolarmente dettagliate e definiscono:

  • modalità di calcolo dell’eccedenza di imposta nazionale e di quella estera;
  • gestione delle eccedenze negative di imposta nazionale;
  • riduzione delle eccedenze per effetto di crediti già utilizzati in precedenti dichiarazioni;
  • calcolo dei residui nelle colonne 15, 16 e 17;
  • utilizzo del rigo NE15 come base di calcolo del credito;
  • compilazione dei righi NE13 e NE14 per il riporto dei residui;
  • aggiornamento delle eccedenze da precedenti dichiarazioni e quelle da quadro NX, sezione XI;
  • possibilità di estensione del prospetto oltre sette colonne barrando l’apposita casella e compilando il rigo “Dichiarazione anno d’imposta”.

Quadro NC – riepilogo crediti esteri

Il quadro NC riporta:

  • il credito ex comma 1 (NC1);
  • il credito ex comma 6 (NC2);
  • il credito già utilizzato in precedenza indicato nella sezione I-A del quadro NE (NC3);
  • il credito complessivo spettante, dato da NC1 + NC2 - NC3 (NC4), da riportare nel quadro CN.

Consolidato mondiale: quadro MF

Il quadro MF serve a determinare il reddito imponibile complessivo nel consolidato mondiale, sulla base dei redditi delle controllate estere imputati alla consolidante.

La sezione I somma:

  • il reddito o la perdita della controllante;
  • il reddito o la perdita delle controllate estere per la quota di partecipazione;
  • eventuali dati per operazioni straordinarie.

La sezione II disciplina le rettifiche di consolidamento, con particolare riferimento a:

  • ripresa a tassazione di dividendi o plusvalenze in caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale;
  • variazioni in aumento ex art. 138 TUIR;
  • determinazione del reddito imponibile complessivo.

Le eventuali perdite non compensate confluiscono nel quadro CS.

Consolidato mondiale: quadro MX

Il quadro MX raccoglie i trasferimenti al gruppo da parte della società controllante nel consolidato mondiale. Le sezioni riguardano:

  • dati generali;
  • crediti d’imposta concessi alle imprese;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
  • eccedenze di cui all’art. 165, comma 6, TUIR.

Vi confluiscono i dati relativi a:

  • oneri detraibili;
  • crediti per fondi comuni;
  • crediti per redditi esteri;
  • crediti per immobili Abruzzo e altri crediti;
  • ritenute;
  • eccedenze IRES e acconti versati.

Crediti esteri nel consolidato mondiale: quadri MR, ME e MC

I quadri MR, ME e MC sono corrispondenti, per il consolidato mondiale, ai quadri NR, NE e NC del consolidato nazionale, ma applicati tenendo conto dell’art. 136 TUIR.

Quadro MR – credito ex comma 1

È diviso in:

  • sezione I-A, per la società controllante;
  • sezione I-B, per le controllate estere;
  • sezione II, per la determinazione del credito effettivamente spettante.

Le istruzioni disciplinano:

  • indicazione di Stato estero, anno, reddito estero, imposta estera, reddito complessivo, imposta lorda e netta;
  • gestione del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni;
  • calcolo dell’imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda;
  • coordinamento tra controllante e controllate estere;
  • compilazione del quadro quando il reddito estero è nullo o negativo, o manca l’imposta estera, in presenza di particolari condizioni;
  • trasferimento del credito determinato al quadro MC.

Quadro ME – eccedenze ex comma 6

Il quadro ME segue la stessa logica del quadro NE, ma riferita alle società del consolidato mondiale. È articolato in:

  • sezione I-A, dati della società controllante;
  • sezione I-B, determinazione del credito della controllante con riferimento alle eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione I-C, determinazione del credito della controllante con riferimento alle eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni;
  • sezione II-A, dati delle società controllate;
  • sezione II-B, determinazione del credito della controllata con riferimento alle eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
  • sezione II-C, determinazione del credito della controllata con riferimento alle eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni.

Le istruzioni riproducono il meccanismo di calcolo dei residui, delle compensazioni e dei crediti già utilizzati, con rinvio ai righi ME14, ME37 e ai prospetti di riepilogo.

Quadro MC – riepilogo crediti esteri

Il quadro MC riepiloga:

  • credito ex comma 1 (MC1);
  • credito ex comma 6 (MC2);
  • credito già utilizzato in precedenza nelle sezioni I-A e II-A (MC3);
  • credito complessivo spettante (MC4), da riportare nel quadro CN.

Concorso tra consolidato nazionale e mondiale

Se sono esercitate entrambe le opzioni, ai fini dell’art. 165 TUIR devono essere compilati congiuntamente i quadri relativi ai due consolidati secondo una logica coordinata. In sintesi:

  • si compila il quadro NR per la società consolidante e le consolidate residenti;
  • il quadro MR per le controllate estere;
  • il quadro NR sez. II per tutti i soggetti;
  • il quadro NE per la parte nazionale/residente;
  • il quadro ME per la parte estera;
  • il quadro NC per il riepilogo complessivo.

Il documento precisa che, anche in questo caso, la somma del credito ex comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale ex comma 6 non può eccedere l’imposta netta del periodo di produzione del reddito estero.

Quadro CC – utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo

Il quadro CC disciplina l’utilizzo, da parte della consolidante, dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo.

Le sezioni sono due:

  • crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
  • eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite alla tassazione di gruppo.

Le istruzioni prevedono, per ciascun credito o eccedenza:

  • codice del credito o del tributo;
  • eventuale residuo della precedente dichiarazione;
  • importo attribuito nella presente dichiarazione;
  • utilizzo in CN o tramite compensazione F24;
  • differenza residua da riportare.

Quadro CN – determinazione dell’imposta

Il quadro CN determina l’IRES dovuta o il credito risultante dal consolidato.

Consolidato nazionale

Il calcolo segue questi passaggi principali:

  • indicazione del reddito minimo e del reddito o perdita del consolidato;
  • deduzione delle perdite pregresse nei limiti di capienza;
  • determinazione del reddito imponibile;
  • calcolo dell’IRES al 27,5 per cento;
  • detrazione degli oneri e delle spese per risparmio energetico;
  • applicazione dei crediti d’imposta per fondi comuni, redditi esteri, immobili Abruzzo, altri crediti e ritenute;
  • determinazione dell’IRES dovuta o a credito;
  • utilizzo di crediti d’imposta e eccedenze IRES;
  • determinazione del credito cedibile, dell’eccedenza di versamento e del credito rimborsabile o compensabile.

Consolidato mondiale

Le istruzioni sono analoghe, con adeguamento ai dati del quadro MF e MX. In particolare:

  • il reddito minimo e il reddito imponibile complessivo derivano dal quadro MF;
  • gli oneri detraibili, i crediti e le ritenute sono quelli del quadro MX;
  • il credito per redditi esteri deriva dal quadro MC;
  • restano applicabili i meccanismi di utilizzo di crediti e eccedenze, crediti ceduti e credito a rimborso/compensazione.

Quadro CK – cessione delle eccedenze IRES nell’ambito del gruppo

Il quadro CK è utilizzato dalla consolidante per cedere l’eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione.

La cessione può avvenire:

  • a soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;
  • a soggetti appartenenti al gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, DPR 602/1973.

Sono previste due sezioni:

  • cessionari aderenti al consolidato;
  • altri cessionari appartenenti al gruppo.

Per ciascun cessionario vanno indicati codice fiscale e importo ceduto.

Quadro CS – prospetti vari

Il quadro CS raccoglie diversi prospetti accessori, tra cui:

  • perdite non compensate;
  • perdite delle società del gruppo;
  • perdite da istanza di rimborso IRAP;
  • perdite da istanza ex art. 40-bis, comma 3, DPR 600/1973;
  • dati comunicati alle società controllate per l’applicazione dell’art. 128 TUIR;
  • oneri detraibili per spese di risparmio energetico;
  • crediti d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
  • rideterminazione dell’acconto.

Il quadro consente di riportare e riepilogare:

  • perdite riportabili senza limiti di tempo e perdite di periodo;
  • perdite pregresse e perdite di esercizio delle società del gruppo;
  • perdite derivanti da istanze speciali già presentate;
  • informazioni necessarie per il riallineamento dei valori fiscali e per l’art. 128 TUIR;
  • spese di risparmio energetico con dettaglio di codice spesa, anno, quote e importi;
  • credito Abruzzo, con indicazione di immobile, soggetto istante, rateazione e quota annuale;
  • rideterminazione dell’acconto 2010 sulla base di norme agevolative richiamate nel provvedimento.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama numerosi riferimenti normativi, tra cui:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.M. 31 luglio 1998;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • D.M. 9 giugno 2004;
  • diversi decreti-legge e leggi di conversione fino al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

È inoltre precisato che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.

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In chiusura sono riportate le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003. L’informativa chiarisce:

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