Sentenza n. 386/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 20 settembre 2023 e il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 maggio 2024: - della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 6 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicata con avviso prot. 402620 del 10.7.2023; - del decreto di indizione di detto concorso dd. 24.1.2022 e del bando, pubblicato nel B.U.R. del 26.1.2022; - dei verbali della Commissione giudicatrice, comunicati al ricorrente parzialmente e con omissioni in data 21.8.2023, nella parte in cui hanno enunciato i criteri di valutazione delle prove scritte ed hanno attribuito al ricorrente la votazione di 18/30 e di 20/30 rispettivamente per la prima e per la seconda prova scritta, escludendolo dalla prova orale; - dell’avviso dd. 12.6.2023, con cui il ricorrente veniva informato dell’esito delle prove scritte e della non ammissione alla prova orale; - della nota dd. 19.7.2023, con cui l’Amministrazione resistente comunicava al ricorrente l’accoglimento dell’istanza di accesso ai documenti a titolo oneroso, parziale e non integrale; - della successiva nota dd. 21.8.2023, con cui l’Amministrazione comunicava al ricorrente solo alcuni dei documenti richiesti, con oscuramento di numerose informazioni; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, compresi ove adottati, per quanto di ragione, i verbali o altri provvedimenti, ignoti e non comunicati al ricorrente, con cui la Commissione giudicatrice o altri organi della Regione abbiano determinato criteri di valutazione tali da consentire di esprimere una votazione inintelligibile e non controllabile; - di qualsiasi altro atto o provvedimento, parimenti ignoto, che ha avuto come oggetto o effetto di escludere il ricorrente dalla prova orale del concorso e dalla graduatoria finale; e per la condanna dell''Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale, e a risarcire il danno subito o a pagare l’indennità dovuta dal ricorrente per il ritardo nell’evasione dell’istanza di accesso del 19.6.2023 ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 241/1990, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a far ripetere le prove scritte o la valutazione di tali prove, ovvero a far rivalutare il ricorrente, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione, o con altre e più idonee modalità individuate dall’Ecc.mo Tribunale adito al fine di assicurare lo svolgimento imparziale e trasparente delle stesse prove, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito; Per quanto riguarda l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. depositata in data 22 settembre 2023: per l’accertamento del diritto ad ottenere i documenti e la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti amministrativi della procedura concorsuale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva e atti della procedura concorsuale regionale, inclusi i punteggi delle prove scritte e la non ammissione alla prova orale, nonché il parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato a un concorso pubblico per sei posti di dirigente amministrativo, impugnava la graduatoria definitiva, il bando, i verbali della Commissione, i criteri di valutazione, i punteggi conseguiti nelle due prove scritte (18/30 e 20/30), la non ammissione alla prova orale e gli atti relativi all’accesso documentale. Deduceva, in particolare: la violazione delle regole concorsuali per la predisposizione di tracce alternative relative a materie diverse nella prima prova scritta, con conseguente disparità di trattamento e irragionevolezza; l’insufficienza, genericità e non intellegibilità dei criteri di valutazione; l’assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la correzione degli elaborati, per la mancata annotazione dei punteggi sugli originali, l’assenza o oscuramento di date e firme e l’impossibilità di verificare il collegamento tra elaborati, buste e candidati; ulteriori irregolarità nella formazione e sottoscrizione dei verbali e delle schede di valutazione, anche con riguardo ai commissari collegati da remoto. Chiedeva inoltre l’esibizione integrale degli atti, il risarcimento del danno da ritardo nell’accesso e la ripetizione o rivalutazione delle prove. In fase di riassunzione, la Regione e i controinteressati eccepivano, tra l’altro, l’omessa o tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione relativa alla nullità della notifica effettuata a una controinteressata, ritenendo sanato ogni eventuale vizio formale e comunque raggiunto lo scopo della notificazione mediante la produzione del messaggio PEC completo in formato .eml, della relata e delle ricevute di accettazione e consegna. Ha ritenuto sufficiente la notifica a una controinteressata, senza necessità di notificare anche a un vincitore. Tuttavia, ha rilevato che il ricorrente non aveva completato entro il termine perentorio assegnato con l’ordinanza di integrazione del contraddittorio la notifica nei confronti di tutti i controinteressati. In particolare, rispetto a una controinteressata risultata irreperibile, la notificazione era rimasta meramente tentata e il ricorrente, dopo aver conosciuto l’esito negativo, era rimasto inattivo per un periodo non ragionevole, senza riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio mediante modalità alternative. L’ordinanza del TAR, che aveva fornito gli indirizzi reperibili nelle domande di partecipazione, costituiva un ausilio e non impediva il ricorso ad altre modalità di notifica. L’omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio ha determinato, ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a., l’improcedibilità del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., senza esame nel merito delle censure concorsuali e delle domande risarcitorie. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione e la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 49, comma 3, c.p.a.
L’omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’improcedibilità costituisce l’esito processuale della mancata integrazione del contraddittorio nei termini prescritti.
art. 52, commi 1 e 2, c.p.a.
Il termine fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio è perentorio; il giudice può disporre modalità e termini per l’esecuzione dell’adempimento.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notifica del ricorso a un controinteressato individuato come tale è sufficiente per la rituale instaurazione del giudizio, salva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati.
art. 3-bis, comma 5, lett. f), l. 53/1994
La mancata indicazione nella relata del registro dal quale è stato estratto l’indirizzo PEC non determina automaticamente la nullità della notifica quando l’identità del destinatario è certa e la notificazione ha raggiunto il suo scopo.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 53/1994
Per provare il perfezionamento della notificazione telematica devono essere prodotti il messaggio PEC, gli allegati e le ricevute di accettazione e avvenuta consegna in formato .eml o .msg.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel giudizio segue la sorte processuale del ricorso principale quando viene dichiarata improcedibile per un vizio relativo all’integrazione del contraddittorio.
art. 2-bis l. 241/1990
La domanda risarcitoria o indennitaria per il ritardo nell’accesso non viene esaminata quando la domanda principale è dichiarata improcedibile per ragioni processuali.
Massime di principio
- Il termine assegnato dal giudice amministrativo per l’integrazione del contraddittorio è perentorio; la sua inosservanza determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando una notificazione processuale non va a buon fine per circostanze non imputabili al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine ragionevolmente contenuto, senza attendere necessariamente una preventiva autorizzazione del giudice.
- La restituzione del plico per irreperibilità del destinatario, senza consegna dell’atto, integra una notificazione meramente tentata e non compiuta; se la parte non attiva tempestivamente modalità alternative di notificazione, l’integrazione del contraddittorio resta omessa.
- La mancata indicazione nella relata del registro dal quale è stato estratto l’indirizzo PEC non comporta automaticamente la nullità della notificazione quando l’identità del destinatario è certa, l’indirizzo è riconducibile al destinatario e la produzione del messaggio PEC e delle ricevute in formato idoneo dimostra l’avvenuta consegna e il raggiungimento dello scopo.
- L’ordine giudiziale di comunicare gli indirizzi dei controinteressati costituisce un ausilio alla parte onerata della notificazione e non esclude il suo dovere di ricorrere diligentemente a modalità notificatorie alternative quando quelle inizialmente utilizzate risultino inefficaci.
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