Parere del Garante n. 757 del 07/10/2026
Parere sulla bozza della delibera avente a oggetto «Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai titolari di incarichi dirigenziali e funzioni equiparate», approvata in via preliminare dal Consiglio di ANAC nell’adunanza del 9/9/2026 - 7 ottobre 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sulla bozza di delibera ANAC, approvata in via preliminare il 9 settembre 2026, che chiarisce l’applicazione degli obblighi di trasparenza dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ai titolari di incarichi dirigenziali e a figure equiparate. La bozza mantiene gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui alle lettere a)-e) per la generalità dei dirigenti e sospende per questi soggetti la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lettera f), in attuazione della sentenza costituzionale n. 20/2019 e del regime transitorio previsto dal d.l. n. 162/2019. Il Garante ritiene che la disciplina trovi adeguata base normativa e sia compatibile con la protezione dei dati personali.
Parere sulla delibera ANAC relativa agli obblighi di pubblicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per dirigenti e funzioni equiparate.
Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 a dirigenti e funzioni equiparate
Il Garante ha esaminato la bozza di delibera ANAC, approvata in via preliminare dal Consiglio il 9 settembre 2026, sull’applicazione degli obblighi di trasparenza ai titolari di incarichi dirigenziali e a soggetti che svolgono funzioni equiparate. Il parere, adottato il 7 ottobre 2026 ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. c), e 58, par. 3, lett. b), del RGPD, è favorevole.
Quadro normativo e giurisprudenziale
L’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, prevede la pubblicazione di informazioni relative agli incarichi: atto di nomina e durata, curriculum, compensi e missioni a carico di fondi pubblici, altre cariche e relativi compensi, ulteriori incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e, alla lettera f), dichiarazioni e attestazioni patrimoniali e reddituali nei limiti stabiliti dalla legge n. 441/1982. I commi 1-bis e 1-quinquies estendono obblighi, in misura diversa, ai titolari di incarichi di amministrazione, direzione o governo, ai dirigenti e a determinate posizioni organizzative o incarichi con funzioni dirigenziali.
Con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui imponeva la pubblicazione dei dati della lettera f) per tutti i dirigenti, limitandone l’applicazione ai titolari degli incarichi previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001. L’art. 1, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, ha previsto l’adozione di un regolamento per individuare i dati da pubblicare; tale regolamento non risulta ancora adottato. Nelle more, per i soggetti ricompresi nell’art. 14, comma 1-bis, sono sospese le misure degli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013, fatta eccezione per i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4.
Contenuto della bozza ANAC
La bozza chiarisce che ai titolari degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 si applicano tutti gli obblighi dell’art. 14, inclusi quelli della lettera f). Per tali soggetti continuano a operare le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 46 e sulle sanzioni amministrative di cui all’art. 47, nei casi di mancata comunicazione o pubblicazione.
Per gli altri titolari di incarichi dirigenziali, per i titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) con deleghe e per gli altri soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, la bozza conferma l’applicazione degli obblighi dell’art. 14, comma 1, lettere a)-e), e sospende l’obbligo relativo alla lettera f). Per questi soggetti, nelle more dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza costituzionale, non si applicano le misure di responsabilità e le sanzioni degli artt. 46 e 47.
Resta fermo il potere di ANAC di vigilare sull’attuazione degli obblighi e di esercitare i poteri ispettivi, effettuare segnalazioni agli organi disciplinari, ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, nonché rendere noti i casi di mancata attuazione e i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si sia proceduto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.
Per i dirigenti delle amministrazioni dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria, nonché per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la bozza rinvia ai provvedimenti adottati con decreto dall’autorità politica competente, in attuazione dell’art. 1, comma 7-bis, del d.l. n. 162/2019.
Valutazione in materia di protezione dei dati
Il Garante ricorda che la trasparenza amministrativa deve essere attuata nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, come stabilito dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. La diffusione da parte dei soggetti pubblici deve avere una base normativa ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy e rispettare il principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD. Il Garante richiama inoltre le proprie Linee guida adottate con provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 sulla pubblicità e trasparenza sul web.
L’Autorità ritiene che la pubblicazione delle informazioni di cui alle lettere a)-e) per dirigenti e figure equiparate sia prevista dalla disciplina statale di settore e tenga conto sia della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 sia del regime transitorio stabilito dal d.l. n. 162/2019.
Esito
Il Garante esprime parere favorevole sulla bozza di delibera ANAC. Il parere conferma quindi l’impostazione che mantiene, per la generalità dei dirigenti e delle figure equiparate, gli obblighi di pubblicazione delle lettere a)-e), riservando la pubblicazione dei dati della lettera f) ai dirigenti individuati dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Punti principali
Obblighi per i dirigenti apicali
Ai titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001 si applicano tutti gli obblighi dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, compresa la pubblicazione dei dati della lettera f). Restano applicabili le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni amministrative degli artt. 46 e 47.
Obblighi per gli altri dirigenti e figure equiparate
Per gli altri titolari di incarichi dirigenziali, per i titolari di incarichi di elevata qualificazione con deleghe e per chiunque svolga funzioni dirigenziali, continuano ad applicarsi gli obblighi di pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 14, comma 1, lettere a)-e). È sospesa la pubblicazione dei dati della lettera f), oggetto della pronuncia della Corte costituzionale.
Responsabilità e vigilanza ANAC
In attesa dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza costituzionale, per i soggetti interessati dal regime transitorio non si applicano le misure di responsabilità e sanzione degli artt. 46 e 47. Resta fermo il potere di vigilanza di ANAC, inclusa la possibilità di segnalare le omissioni agli organi competenti e di rendere noti i casi di inadempimento ai sensi dell’art. 45.
Amministrazioni con disciplina specifica
Per gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nelle forze di polizia, nelle forze armate, nell’amministrazione penitenziaria e per gli incarichi di vertice e dirigenziali dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, si applicano i provvedimenti adottati dalle rispettive autorità politiche ai sensi dell’art. 1, comma 7-bis, del d.l. n. 162/2019.
Esito del parere
Il Garante esprime parere favorevole sulla bozza, ritenendo gli obblighi di pubblicazione delle lettere a)-e) sorretti dalla disciplina statale e coerenti con la sentenza n. 20/2019 e con il d.l. n. 162/2019, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
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