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Parere

Parere del Garante n. 743 del 07/10/2026

Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione del decreto legge 20 febbraio 2026, n. 21” - 7 ottobre 2026

Garante Privacy743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA per l’attuazione del bonus sociale teleriscaldamento, previsto dal d.l. 21/2026. Lo schema definisce flussi di dati tra INPS, ARERA, Sistema informativo integrato, gestori territoriali e CSEA, modalità di verifica e riconoscimento dell’agevolazione, tempi di prima applicazione, ruoli privacy, informativa, conservazione e monitoraggio. Le misure sono considerate analoghe a quelle già esaminate per gli altri bonus sociali.

Parere sullo schema ARERA che disciplina il bonus sociale per la fornitura di teleriscaldamento a nuclei familiari in condizioni economico-sociali disagiate.

Bonus sociale teleriscaldamento: schema ARERA

Il Garante si è pronunciato, con provvedimento n. 743 del 7 ottobre 2026, sullo schema di deliberazione trasmesso da ARERA il 6 agosto 2026, con chiarimenti forniti il 14 settembre 2026. Lo schema attua il bonus sociale per il teleriscaldamento introdotto dall’art. 1-bis del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla l. 10 aprile 2026, n. 49.

Quadro normativo e precedenti

L’art. 3, commi 9 e 9-bis, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina le agevolazioni per le famiglie economicamente svantaggiate, comprese quelle con almeno quattro figli a carico. L’art. 57-bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla l. 9 dicembre 2019, n. 157, ha previsto i bonus sociali e attribuito ad ARERA il compito di definire, sentito il Garante, le modalità di trasmissione delle informazioni dall’INPS tramite il Sistema informativo integrato (SII), gestito da Acquirente Unico S.p.A. (AU).

L’Autorità richiama le precedenti deliberazioni ARERA sui bonus elettrico, gas e idrico (63/2021/R/com e 223/2021/R/com) e sul bonus sociale rifiuti (355/2025/R/rif e successive modifiche), già sottoposte al vaglio del Garante. Con la deliberazione 185/2026/R/com ARERA ha avviato il procedimento per il bonus teleriscaldamento.

Beneficiari, importo temporale e riconoscimento

L’art. 1-bis del d.l. 21/2026 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il beneficio già previsto per i clienti domestici del gas anche alle famiglie economicamente svantaggiate che utilizzano il teleriscaldamento, inclusi i nuclei con almeno quattro figli a carico. Lo schema prevede che il bonus sia riconosciuto per dodici mesi e pagato in un’unica soluzione, a partire dalla prima fattura utile.

L’INPS comunica mensilmente ad ARERA, tramite il SII, l’elenco dei nuclei familiari individuati sulla base dell’ISEE, suddivisi in due classi: DSU con ISEE pari o inferiore a 9.796 euro e DSU con ISEE compreso tra 9.796 e 25.000 euro con almeno quattro figli a carico. La trasmissione riguarda le medesime informazioni già previste per gli altri bonus sociali. Il SII verifica l’unicità del bonus per ciascun nucleo e impedisce il riconoscimento ai nuclei che, disponendo anche di una fornitura gas, percepiscono già il bonus sociale gas.

Flussi, verifiche e tempi di attuazione

Per la prima applicazione, ARERA invia tramite il SII ai gestori territorialmente competenti, entro il 1° luglio 2027, i flussi necessari per le agevolazioni riferite al 2026 e ai mesi da gennaio a giugno 2027. I gestori devono concludere le verifiche entro il 31 luglio 2027, erogare la compensazione entro il 31 ottobre 2027 e rendicontarla ad ARERA, sempre tramite il SII, entro il 30 novembre 2027.

I gestori devono iscriversi al SII entro il 30 aprile 2027. Quando un Comune è servito da più gestori, il SII comunica a ciascun operatore coinvolto l’indirizzo dell’abitazione del nucleo, senza ulteriori dati identificativi, affinché possa verificare se l’utenza rientra nel proprio ambito territoriale e comunicare l’esito.

Il gestore verifica le condizioni oggettive dell’utenza: coincidenza del codice fiscale e del nominativo dell’intestatario con quelli di un componente maggiorenne del nucleo agevolabile, uso domestico e stato attivo della fornitura. Se l’utenza è condominiale, il gestore lo comunica al SII per consentire l’erogazione mediante bonifico domiciliato. Le variazioni della composizione del nucleo ISEE o della zona climatica intervenute durante il periodo agevolato rilevano dal periodo di agevolazione successivo.

I gestori comunicano mensilmente al SII i dati sull’erogazione per ciascun nucleo. Il SII trasmette alla CSEA le informazioni necessarie per i bonifici domiciliati e, per le utenze dirette, quelle occorrenti al monitoraggio delle agevolazioni e alla corretta applicazione dei meccanismi perequativi. I gestori trasmettono inoltre all’Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento (ATTTT) i dati sui Comuni e sulle reti cui sono allacciati i clienti, per la successiva trasmissione ad AU. Tali dati riguardano i rappresentanti legali, i referenti operatori delle persone giuridiche e i Comuni serviti; non includono dati personali dei clienti degli operatori.

Ruoli e garanzie in materia di protezione dei dati

Lo schema attribuisce ad ARERA il ruolo di titolare per l’erogazione del bonus, la postalizzazione delle comunicazioni, l’emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze indirette e la rendicontazione al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), la comunicazione dei dati dei beneficiari ai gestori e la gestione dei reclami. AU opera come responsabile del trattamento per conto di ARERA per parte di tali attività.

I gestori territorialmente competenti sono titolari per il riconoscimento, la compensazione e la rendicontazione dei bonus. CSEA è titolare per le verifiche sugli importi riconosciuti dai gestori e per la compensazione degli importi erogati ai beneficiari; opera invece come responsabile per conto di ARERA nell’emissione dei bonifici domiciliati relativi alle utenze indirette. L’INPS è titolare per la comunicazione ad ARERA dei dati dei potenziali beneficiari, ferme le competenze istituzionali in materia di ISEE. Ciascun titolare deve adempiere agli obblighi di informazione previsti per i trattamenti di propria competenza.

I dati personali relativi all’erogazione sono conservati per dieci anni dalla data dell’effettivo riconoscimento o della compensazione, così da consentire l’eventuale recupero di somme indebitamente percepite. È ammessa una conservazione più lunga in caso di recupero amministrativo o giudiziario. Il monitoraggio di ARERA, con il supporto di AU e CSEA, utilizza dati aggregati in modo da escludere la reidentificazione degli interessati, anche indiretta.

Valutazione ed esito

Il Garante rileva che gli schemi disciplinano trattamenti e misure di tutela analoghi a quelli già valutati per gli altri bonus sociali. Ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58 e 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell’art. 57-bis, comma 5, del d.l. 124/2019, esprime parere favorevole sullo schema ARERA e sul relativo allegato.

Punti principali

Beneficiari e durata del bonus

Il beneficio è esteso dal 1° gennaio 2026 agli utenti domestici del teleriscaldamento appartenenti a nuclei economicamente svantaggiati, inclusi quelli con almeno quattro figli a carico. Il bonus dura dodici mesi ed è corrisposto in un’unica soluzione dalla prima fattura utile.

Flussi informativi e soglie ISEE

L’INPS trasmette mensilmente ad ARERA, tramite il SII gestito da Acquirente Unico, l’elenco dei nuclei nelle classi ISEE fino a 9.796 euro e da 9.796 a 25.000 euro con almeno quattro figli a carico. Sono utilizzate le informazioni già individuate per gli altri bonus sociali; il SII verifica l’unicità del beneficio ed esclude i nuclei che già ricevono il bonus gas.

Ruolo dei gestori e verifiche di ammissibilità

I gestori territorialmente competenti devono iscriversi al SII entro il 30 aprile 2027 e verificare, tra l’altro, la corrispondenza tra codice fiscale e nominativo dell’intestatario dell’utenza e quelli di un componente maggiorenne del nucleo, l’uso domestico e lo stato attivo della fornitura. Per individuare il gestore competente, nei territori serviti da più operatori, il SII comunica ai gestori coinvolti il solo indirizzo dell’abitazione, senza ulteriori dati identificativi.

Prima applicazione e rendicontazione

Per il primo anno, ARERA trasmette tramite il SII i flussi per il 2026 e per gennaio-giugno 2027 entro il 1° luglio 2027. I gestori effettuano le verifiche entro il 31 luglio, erogano il bonus entro il 31 ottobre e rendicontano ad ARERA entro il 30 novembre 2027.

Ruoli privacy, conservazione e monitoraggio

Lo schema individua ARERA, INPS, gestori e CSEA come titolari per le rispettive attività e Acquirente Unico e, per alcune operazioni, CSEA come responsabili del trattamento. Ciascun titolare deve fornire le informazioni agli interessati. I dati relativi all’erogazione sono conservati per dieci anni dal riconoscimento o dalla compensazione, salvo periodi maggiori in caso di recupero amministrativo o giudiziario. Il monitoraggio avviene con dati aggregati non reidentificabili, neppure indirettamente.

Esito del parere

Il Garante, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58 e 3, lett. b), del GDPR e dell’art. 57-bis, comma 5, del d.l. 124/2019, esprime parere favorevole sullo schema e sul relativo allegato.

Come è indicizzato

Materieenergia e bonus socialipubblica amministrazionedati personali e prestazioni sociali agevolateinteroperabilità di banche dati

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