Parere del Garante n. 632 del 23/09/2026
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica - 23 settembre 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate che modifica le regole tecniche per la trasmissione dei dati sulle spese per servizi ausiliari all’istruzione sostenute presso gli enti locali e sui relativi rimborsi. La comunicazione è facoltativa per l’anno d’imposta 2026 e obbligatoria dal 2027; i dati del codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa e quelli relativi ai servizi affidati a terzi sono trasmessi solo se disponibili all’ente locale. Lo schema disciplina inoltre le modalità di opposizione all’utilizzo dei dati.
Parere sulle modalità di comunicazione all’Anagrafe tributaria delle spese per servizi ausiliari all’istruzione sostenute presso gli enti locali.
Comunicazione delle spese scolastiche sostenute presso gli enti locali
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 632 del 23 settembre 2026, esamina lo schema sottoposto dall’Agenzia delle entrate il 31 luglio 2026, volto a modificare il provvedimento del Direttore del 9 febbraio 2021, n. 39069. Il parere è richiesto ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, in relazione alle modalità tecniche per comunicare all’Anagrafe tributaria le spese per servizi ausiliari all’istruzione sostenute presso gli enti locali e i relativi rimborsi.
Quadro normativo e finalità
Il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, disciplina la dichiarazione dei redditi precompilata e, all’art. 3, comma 4, demanda a un decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese detraibili. Dal 2026 la dichiarazione precompilata destinata alle persone fisiche è resa disponibile entro il 20 maggio, secondo l’art. 1, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo.
L’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR contempla la detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, entro il limite annuo di 1.000 euro per alunno o studente. Secondo le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 6 maggio 2016 e n. 14/E del 19 giugno 2023, tra le spese detraibili rientrano anche servizi ausiliari quali mensa, trasporto, assistenza al pasto e pre e post scuola; la detrazione può spettare anche quando il servizio è erogato tramite il Comune o un soggetto terzo rispetto alla scuola.
Disciplina previgente e contenuto dello schema
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2020 disciplina la trasmissione telematica dei dati sulle spese per i servizi di istruzione da parte dei soggetti del sistema nazionale di istruzione. Le relative modalità tecniche sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante, ai sensi dell’art. 2 del decreto. Il provvedimento del 9 febbraio 2021, n. 39069, ha dato attuazione a tale disciplina.
Lo schema in esame aggiorna il provvedimento del 2021 per attuare l’estensione dell’obbligo agli enti locali non appartenenti al sistema nazionale di istruzione, secondo lo schema di decreto ministeriale richiamato nel parere. In particolare:
- la comunicazione dei dati relativi alle spese per servizi ausiliari e ai rimborsi è facoltativa per l’anno d’imposta 2026 e obbligatoria dal periodo d’imposta 2027;
- il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa è indicato soltanto se l’informazione è nella disponibilità dell’ente locale;
- se la gestione dei servizi è affidata a soggetti terzi, i dati sono trasmessi solo quando risultano nella disponibilità dell’ente locale.
Modalità di opposizione
Per le spese sostenute nel 2026, l’opposizione all’utilizzo dei dati può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati.
Per le spese sostenute dal 2027, oltre a tale modalità, l’interessato può comunicare l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa, al momento del sostenimento oppure entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Valutazione ed esito
Il Garante considera i trattamenti previsti conformi al quadro normativo e regolatorio relativo alle spese per i servizi ausiliari all’istruzione. Rileva inoltre che restano immutate le misure tecniche e organizzative già stabilite dal provvedimento del 9 febbraio 2021, n. 39069, e già esaminate dall’Autorità.
Non essendovi rilievi da formulare, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento.
Punti principali
Estensione della comunicazione agli enti locali
Lo schema aggiorna il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2021, n. 39069, per disciplinare l’invio da parte degli enti locali dei dati sulle spese per servizi ausiliari all’istruzione e sui relativi rimborsi, nell’ambito della dichiarazione precompilata.
Decorrenza e disponibilità dei dati
La trasmissione è facoltativa per l’anno d’imposta 2026 e obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2027. Il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa è indicato se disponibile all’ente locale; se i servizi sono affidati a soggetti terzi, sono comunicati i dati soltanto quando sono nella disponibilità dell’ente.
Opposizione all’utilizzo dei dati
Per le spese sostenute nel 2026, l’opposizione può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo fino al termine previsto per la trasmissione dei dati. Per le spese dal 2027, è possibile opporsi anche direttamente al destinatario della spesa, al momento del pagamento o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è sostenuta.
Esito del parere
Il Garante ritiene che lo schema sia conforme al quadro normativo e regolatorio applicabile e che restino invariate le misure tecniche e organizzative già previste dal provvedimento del 2021. Non formula rilievi ed esprime parere favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.
Come è indicizzato
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