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Parere

Parere del Garante n. 750 del 07/10/2026

Parere sullo schema di decreto di modifica del decreto del Ministro della salute e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante “Istituzione dell'Ecosistema dati sanitari” e sul relativo allegato - 7 ottobre 2026

Garante Privacy750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il 7 ottobre 2026 il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto che modifica la disciplina del FSE 2.0 e dell’EDS. Lo schema introduce un accesso autonomo per i medici del territorio operanti in specifici ambiti organizzativi, consente ai minori che hanno compiuto 14 anni di consultare determinate informazioni tutelate, disciplina le deleghe e l’uso dei documenti oscurati e aggiorna i termini di attuazione. Per l’accesso anticipato ai servizi EDS è previsto un avviso sull’eventuale incompletezza dei dati; le finalità di governo e ricerca restano escluse fino alla piena implementazione.

Parere sullo schema di modifica dei decreti relativi al Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e all’Ecosistema dati sanitari.

Modifiche alla disciplina del FSE 2.0 e dell’EDS

Il Garante si è pronunciato, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema trasmesso dal Ministero della salute il 15 settembre 2026 e integrato il 18 settembre 2026, volto a modificare il decreto 7 settembre 2023 sul Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e il decreto 31 dicembre 2024 istitutivo dell’Ecosistema dati sanitari. Il parere, adottato il 7 ottobre 2026, è favorevole e non formula rilievi sullo schema né sul relativo allegato.

Accesso dei medici del territorio

Lo schema prevede un profilo di accesso al FSE autonomo e differenziato per i medici titolari di specifici incarichi di assistenza territoriale in ambiti organizzativi quali le aggregazioni funzionali territoriali (AFT), le Case della comunità e gli Ospedali della comunità (art. 1, comma 1, lett. c). La regola è che i MMG e i pediatri di libera scelta accedano ai fascicoli dei propri assistiti; l’accesso ai fascicoli di altri interessati è consentito quando il medico opera nell’ambito di uno degli incarichi organizzativi indicati.

La previsione dà seguito all’esigenza di superare la disciplina transitoria della circolare del Ministero della salute n. 2600-13/03/2026-UMPNRR-MDS-P del 13 marzo 2026. Tale circolare aveva ammesso, per determinate funzioni territoriali e nelle more della realizzazione di profili autonomi, l’accesso ai fascicoli di pazienti non iscritti presso il medico, previa dichiarazione, con assunzione della responsabilità ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che fosse in corso un processo di cura.

Accesso dei minori ai dati a maggiore tutela

Il minore che abbia compiuto 14 anni potrà accedere al proprio FSE e ai servizi EDS mediante la propria identità digitale, esclusivamente per consultare i dati anagrafici e i dati e documenti soggetti a maggiore tutela dell’anonimato. L’accesso è limitato alle informazioni relative a prestazioni sanitarie che la normativa di settore consente al minore di ottenere autonomamente e deve rispettare i limiti soggettivi e oggettivi stabiliti da tale normativa (art. 1, comma 1, lett. b), n. 1).

Le informazioni così individuate non devono essere rese visibili, attraverso il FSE o i servizi EDS, all’esercente la responsabilità genitoriale né a un eventuale delegato di quest’ultimo.

Piattaforma nazionale delle deleghe

Lo schema stabilisce che la delega per l’accesso al FSE sia regolata dalla Piattaforma di gestione delle deleghe prevista dall’art. 64-ter del Codice dell’amministrazione digitale. Le Regioni e le Province autonome dovranno adottare i servizi resi disponibili dalla piattaforma (art. 1, comma 1, lett. b), n. 2). Il riferimento tiene conto del decreto del 23 febbraio 2026 sulla disciplina di funzionamento della piattaforma e dei servizi in rete previsti per FSE, EDS e piattaforma nazionale di telemedicina.

Poiché la piattaforma è in fase di prossima realizzazione, fino alla piena attuazione delle disposizioni nazionali per FSE ed EDS restano applicabili le regole sulle deleghe contenute nel decreto 7 settembre 2023, così da assicurare continuità all’istituto (art. 1, comma 1, lett. b), n. 3).

Dati contenuti nei documenti oscurati

L’EDS potrà essere alimentato anche con dati contenuti nei documenti oscurati del FSE. In accoglimento dell’indicazione dell’Ufficio, lo schema limita il trattamento di tali dati alla sola erogazione dei servizi dedicati all’assistito (art. 2, comma 1, lett. b).

Fasi transitorie, termine di attuazione e avviso sulla completezza

Lo schema modifica le scadenze della terza fase transitoria del FSE previste dall’art. 27-bis del decreto 7 settembre 2023, per consentire la realizzazione completa del sistema in tutte le Regioni e Province autonome, e adegua la pianificazione dell’EDS. Il termine indicato per la completa attuazione dell’EDS è il 30 giugno 2027 (art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, e art. 2, comma 1, lett. c), d) ed e)).

La pianificazione aggiornata consente di rendere disponibili i servizi EDS anche prima che il FSE sia completamente alimentato. Poiché i risultati dei servizi possono dipendere da informazioni non complete, prima dell’accesso il professionista sanitario deve visualizzare un apposito avviso che segnali tale possibile incompletezza (art. 2, comma 1, lett. e)). La documentazione trasmessa dal Ministero riferisce una percentuale media nazionale di alimentazione del FSE superiore al 95%.

Finalità di governo e ricerca

Resta fermo che, fino alla piena implementazione del FSE e all’attivazione dei servizi EDS dedicati alle finalità di governo e di ricerca, tali finalità non possono essere perseguite tramite i servizi EDS. Continuano ad applicarsi, per questi trattamenti, le disposizioni dei Capi III e IV del dPCM n. 178/2015.

Esito

Il Garante ritiene che le osservazioni formulate dall’Ufficio siano state recepite e che lo schema preveda misure di garanzia appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone coinvolte. Esprime pertanto parere favorevole, senza rilievi, sullo schema di decreto di modifica e sul relativo allegato.

Punti principali

Accesso dei medici del territorio al FSE

È previsto un profilo autonomo e differenziato per i medici con incarichi in ambiti organizzativi quali AFT, Case della comunità e Ospedali della comunità. In via ordinaria, i MMG e i pediatri di libera scelta accedono ai fascicoli dei propri assistiti e a quelli di altri interessati quando ricorre uno specifico incarico nei predetti ambiti. La disciplina è finalizzata a superare il regime transitorio rappresentato dalla circolare ministeriale del 13 marzo 2026.

Accesso dei minori ultraquattordicenni

Il minore che ha compiuto 14 anni può accedere, con la propria identità digitale, al FSE e ai servizi EDS esclusivamente per consultare i dati anagrafici e i dati e documenti soggetti a maggiore tutela dell’anonimato, limitatamente alle prestazioni sanitarie che la normativa di settore gli consente di ottenere autonomamente e nei relativi limiti soggettivi e oggettivi. Tali informazioni non devono essere visibili al titolare della responsabilità genitoriale né a un suo delegato, tramite FSE o EDS.

Delega per l’accesso al FSE

La disciplina del FSE viene raccordata alla Piattaforma di gestione delle deleghe prevista dall’art. 64-ter del Codice dell’amministrazione digitale, che mette a disposizione servizi in rete relativi a FSE ed EDS. Le Regioni e le Province autonome dovranno adottare i servizi della piattaforma. Fino alla piena attuazione delle nuove disposizioni nazionali, per garantire continuità alle deleghe restano applicabili le regole del decreto 7 settembre 2023.

Documenti oscurati e servizi EDS

L’EDS può essere alimentato anche con dati contenuti nei documenti oscurati del FSE, ma il relativo trattamento è limitato alla prestazione dei servizi dedicati all’assistito.

Termini, attuazione e completezza dei dati

Lo schema aggiorna la pianificazione delle fasi transitorie del FSE e dell’EDS e individua nel 30 giugno 2027 il termine per la completa attuazione dell’EDS. I servizi EDS possono essere anticipati rispetto alla completa alimentazione del FSE; prima dell’accesso, il professionista sanitario deve però ricevere un avviso che i servizi di elaborazione si basano su informazioni potenzialmente incomplete. La relazione ministeriale riferisce una percentuale media nazionale di alimentazione del FSE superiore al 95%.

Limiti alle finalità di governo e ricerca

Finché il FSE non sarà pienamente implementato e non saranno attivati i servizi EDS dedicati, le finalità di governo e di ricerca non potranno essere perseguite attraverso tali servizi. Continuano ad applicarsi, per tali finalità, le disposizioni dei Capi III e IV del dPCM n. 178/2015.

Esito del parere

Ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, il Garante esprime parere favorevole sullo schema e sul relativo allegato, senza formulare rilievi, ritenendo che le modifiche recepiscano le osservazioni dell’Ufficio e prevedano garanzie appropriate per i diritti e gli interessi delle persone.

Come è indicizzato

Materiesanità digitaledati sanitarifascicolo sanitario elettronicominoriinteroperabilità di banche dati

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