Parere del Garante n. 630 del 23/09/2026
Parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema di decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la definizione delle specifiche del foglio di servizio elettronico per il servizio di noleggio con conducente (“NCC”) - 23 settembre 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, lo schema di decreto interministeriale sulle specifiche tecniche del foglio di servizio elettronico NCC previsto dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992. Il parere è favorevole con condizioni: occorre definire una base giuridica precisa per i controlli successivi del Ministero, circoscrivere e specificare i dati trattabili, pseudonimizzarli senza ritardo alla chiusura del singolo servizio e limitare dati e tempi di conservazione dei log. Il Garante richiama inoltre la particolare delicatezza dei dati che possono rivelare gli spostamenti degli utenti.
Parere condizionato sullo schema di decreto relativo alle specifiche del foglio di servizio elettronico per i servizi NCC.
Specifiche del foglio di servizio elettronico NCC
Il Garante ha espresso il 23 settembre 2026, con provvedimento n. 630, un parere sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, adottato in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il parere è favorevole con condizioni, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.
Quadro normativo e precedenti
La legge n. 21/1992 impone agli operatori NCC la compilazione e la tenuta di un foglio di servizio elettronico, con specifiche definite con decreto ministeriale. Il precedente decreto MIT 16 ottobre 2024, n. 226, sul quale il Garante aveva reso il parere n. 328 del 23 maggio 2024, è stato annullato dal TAR Lazio con le sentenze nn. 15272/25, 15273/25, 15284/25, 15288/25, 19502/25, 19503/25, 19504/25 e 23624/25. In particolare, la sentenza n. 15273/25 ha ravvisato un esercizio del potere oltre i limiti della delega legislativa e una carenza di copertura normativa per una disciplina sostanziale del servizio introdotta sotto forma di disciplina tecnica.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 163/2025, depositata il 4 novembre 2025, ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare il decreto n. 226/2024, con specifico riferimento all’imposizione dell’uso esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale. La Corte ha ritenuto tale centralizzazione eccedente rispetto alle finalità di verifica e in contrasto con la neutralità tecnologica, osservando che i controlli possono essere assicurati con soluzioni alternative rispettose dell’iniziativa economica e dell’autonomia organizzativa degli operatori.
Lo schema sottoposto al Garante, trasmesso dal Ministero con note del 1° luglio, 3 agosto e 9 settembre 2026, mira a sostituire integralmente il decreto annullato e a definire le sole specifiche tecniche entro i limiti dell’art. 11, comma 4. Il Ministero ha dichiarato che i vettori NCC sono titolari del trattamento e che il Ministero non gestisce gli applicativi, non vi accede ordinariamente e non determina finalità o mezzi dei trattamenti svolti al loro interno.
Contenuto dello schema
Il foglio elettronico è lo strumento per verificare, tra l’altro, che il servizio NCC sia rivolto a un’utenza specifica che abbia richiesto una prestazione determinata; che, nell’ambito territoriale in cui opera il servizio taxi, i veicoli NCC stazionino a disposizione dell’utenza in rimessa; e che lo stazionamento su suolo pubblico avvenga solo durante l’attesa dell’utente e l’effettiva prestazione. L’obbligo riguarda gli operatori abilitati iscritti al registro elettronico NCC e taxi (RENT), con esclusione dei servizi effettuati mediante natanti o veicoli a trazione animale.
Il foglio deve riportare targa, conducente, data, luogo e chilometri di partenza e arrivo, orario di inizio, destinazione e orario di fine servizio, nonché i dati dell’utente. Lo schema definisce inoltre i concetti di partenza, arrivo, inizio e fine servizio, utente, operatore abilitato ed ente territorialmente competente. Per utente si intende chi usufruisce del servizio, non il soggetto che eventualmente lo prenota per conto di un terzo.
Gli applicativi sono scelti e utilizzati nel rispetto della neutralità tecnologica e devono adottare misure di sicurezza e protezione dei dati, incluse cifratura durante trasmissione e conservazione, gestione protetta di credenziali e chiavi crittografiche, controllo degli accessi, integrità, tracciabilità, disponibilità e continuità, minimizzazione, limitazione delle finalità, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, nonché gestione di aggiornamenti, vulnerabilità e incidenti. I soggetti che realizzano, gestiscono o mettono a disposizione gli applicativi devono adottare misure adeguate al rischio ai sensi dell’art. 32 GDPR e proporzionate alle finalità di controllo e tracciabilità.
Ogni foglio deve avere un codice identificativo univoco, riferirsi a un solo servizio e a un solo vettore e non può essere compilato cumulativamente per più servizi. È generato prima della partenza e registrato all’arrivo; inizio e fine sono registrati dal conducente mediante i comandi dell’applicativo. Prima della partenza le modifiche devono essere tracciate, conservando i dati originari e indicando data, ora e soggetto che ha operato. Dopo la partenza non sono consentite modifiche manuali; l’acquisizione automatizzata dei chilometri dal tachigrafo e dei dati di luogo e orario deve essere limitata alle informazioni strettamente necessarie alle verifiche. Le rilevazioni devono recare una marca temporale o un meccanismo equivalente che assicuri certezza temporale, integrità e immodificabilità.
Il foglio deve essere protetto da alterazioni non autorizzate e le versioni, gli annullamenti e le relative informazioni devono essere conservati come evidenza documentale. I fogli relativi ai servizi svolti dopo l’ultima partenza dalla rimessa devono essere immediatamente accessibili, su richiesta, agli organi di polizia stradale individuati dall’art. 12 del d.lgs. n. 285/1992; su richiesta devono anche essere trasmessi telematicamente in modo integro, leggibile e completo. In caso di malfunzionamento con sospensione o interruzione del servizio, il gestore deve darne immediata comunicazione via PEC al Ministero e alla Polizia stradale; durante l’interruzione il foglio è redatto su carta e conservato ed esibito secondo lo schema. I fogli prodotti con applicativi non conformi o privi delle certificazioni previste dal Codice dell’amministrazione digitale non comprovano l’assolvimento dell’obbligo di legge.
Per i controlli su strada, l’applicativo consente agli operatori di comunicare in tempo reale il codice identificativo del foglio e di esibirne o trasmetterne copia, anche tramite consultazione del dispositivo del conducente o scansione di un QR code. Sono previsti anche controlli successivi allo svolgimento del servizio. Gli operatori NCC sono titolari del trattamento e devono rispettare, tra gli altri, gli artt. 5, 24, 25 e 32 GDPR; possono affidare specifiche operazioni a terzi responsabili, con accordo ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Per sei mesi dall’entrata in vigore del decreto resta ammessa la tenuta cartacea; decorso il termine, l’obbligo è assolto esclusivamente tramite applicativi informatici.
Valutazioni del Garante sui controlli e sulla base giuridica
Il Garante richiama gli artt. 5 e 6 GDPR, l’art. 2-ter del Codice privacy e il considerando 41 GDPR: le scelte essenziali sul trattamento devono essere stabilite da una base giuridica sufficientemente precisa, che individui condizioni di liceità, categorie di dati, soggetti destinatari, finalità e garanzie. Lo schema consente controlli successivi mediante richieste rivolte ai vettori o ai gestori degli applicativi; tra i soggetti richiedenti include il CED della Direzione generale della Motorizzazione, per controlli a campione sulla corretta iscrizione al RENT, e gli enti territoriali, limitatamente ai servizi dei vettori da essi autorizzati e ai dati necessari a verificare la validità e il corretto utilizzo dell’autorizzazione.
Il Garante ritiene necessario definire in modo adeguato la base giuridica dei controlli successivi demandati al Ministero, nel rispetto delle fonti sovraordinate e dei limiti sostanziali dell’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992. Inoltre, i dati degli utenti possono essere trattati nell’ambito dei controlli successivi soltanto quando ciò sia specificamente previsto da un’idonea base giuridica e nella misura proporzionata alle finalità istituzionali perseguite dal singolo soggetto controllante.
L’Autorità sottolinea che i dati relativi all’ubicazione e agli spostamenti possono consentire l’identificazione degli utenti e disvelare aspetti delicati della loro vita. Richiama le criticità già segnalate il 16 maggio 2019 al Presidente del Consiglio e al Ministro competente e richiede garanzie effettive quanto ai soggetti autorizzati ad accedere ai dati e alle comunicazioni consentite.
Dati trattati e pseudonimizzazione
Lo schema indica genericamente i dati del conducente e dell’utente, senza precisarne le tipologie. Il Garante chiede che siano individuati puntualmente, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, e che il trattamento comprenda soltanto i dati strettamente necessari alle finalità previste dall’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992.
Lo schema prevede la pseudonimizzazione dopo la chiusura del foglio. Il Garante precisa che la pseudonimizzazione deve avvenire senza ritardo alla chiusura del servizio, intesa come termine del singolo servizio NCC svolto per l’utente, e riguardare i dati del conducente e dell’utente nonché gli ulteriori dati personali trattati nel medesimo contesto. La misura è richiesta per ridurre l’esposizione degli interessati e i rischi per integrità e riservatezza.
Log, minimizzazione e conservazione
Poiché lo schema prevede log protetti e inalterabili degli accessi e delle operazioni, il Garante richiede che anche i dati contenuti nelle informazioni di tracciamento siano limitati a quelli necessari per assicurare la tracciabilità. La loro conservazione deve durare non più del tempo necessario alle finalità per cui sono trattati, in conformità ai principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dell’art. 5, par. 1, lett. c) ed e), GDPR.
Condizioni del parere
Il parere è favorevole con le seguenti condizioni:
- individuare una base giuridica definita e conforme al quadro normativo per i controlli successivi del Ministero, nel rispetto dei limiti dell’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992;
- consentire il trattamento dei dati degli utenti nei controlli successivi solo in presenza di idonea base giuridica e nella misura proporzionata alle finalità istituzionali di ciascun soggetto;
- precisare le tipologie di dati del conducente e dell’utente, limitandole a quanto strettamente necessario, e disporre la pseudonimizzazione senza ritardo alla chiusura del singolo servizio;
- limitare i dati dei log a quanto necessario per la tracciabilità e stabilirne la conservazione per un periodo non superiore a quello necessario alle finalità perseguite.
Punti principali
Contesto normativo e precedenti
Lo schema attua l’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 e definisce le specifiche del foglio elettronico NCC. Il precedente decreto MIT 16 ottobre 2024, n. 226, è stato annullato dal TAR Lazio con più sentenze del 2025; la Corte costituzionale, con sentenza n. 163/2025, ha censurato in particolare l’imposizione di un’applicazione ministeriale esclusiva, incompatibile con la neutralità tecnologica. Il nuovo schema intende sostituire integralmente il decreto annullato.
Struttura e funzionamento del foglio elettronico
Il foglio, riferito a un singolo servizio e a un singolo vettore, deve essere generato prima della partenza e registrato all’arrivo. Riporta targa, conducente, dati di partenza e arrivo, chilometri, orari, destinazione e utente. Dopo la partenza non sono ammesse modifiche manuali; le acquisizioni automatizzate e l’interoperabilità con la strumentazione di bordo sono limitate ai dati strettamente necessari alle verifiche. Sono previsti identificativo univoco, tracciabilità delle modifiche e degli annullamenti, marcatura temporale o meccanismo equivalente e accesso ai fogli da parte degli organi di polizia stradale.
Neutralità tecnologica, sicurezza e ruoli privacy
Gli applicativi devono rispettare la neutralità tecnologica e misure di riservatezza, cifratura, controllo degli accessi, integrità, tracciabilità, disponibilità, minimizzazione, limitazione della finalità e protezione dei dati fin dalla progettazione. Gli operatori NCC sono individuati quali titolari del trattamento; possono affidare operazioni a gestori degli applicativi quali responsabili, previa disciplina conforme all’art. 28 GDPR. I titolari restano responsabili di garantire e dimostrare la conformità, comprese misure adeguate ai sensi degli artt. 24 e 32 GDPR e la definizione dei tempi di conservazione.
Controlli successivi e base giuridica
Lo schema ammette richieste successive di accesso ai fogli da parte di soggetti autorizzati, tra cui il Ministero, il CED della Direzione generale della Motorizzazione per controlli a campione sul RENT e gli enti territoriali competenti, limitatamente ai vettori da essi autorizzati e ai dati necessari a verificare validità e corretto uso dell’autorizzazione. Il Garante richiede una base giuridica definita per i controlli successivi attribuiti al Ministero, conforme alle fonti sovraordinate e ai limiti dell’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992. Per ogni soggetto che svolge controlli, il trattamento dei dati degli utenti deve essere previsto da idonea base giuridica e proporzionato alle rispettive finalità istituzionali.
Dati degli utenti e pseudonimizzazione
Il Garante rileva che la raccolta dei dati dell’utente e delle informazioni su luoghi e spostamenti può consentire l’identificazione e rivelare aspetti delicati della vita delle persone. Chiede di specificare le tipologie di dati riferiti a conducente e utente, limitandole a quelle strettamente necessarie alle finalità dell’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992. I dati, insieme agli altri dati personali trattati nel contesto, devono essere pseudonimizzati senza ritardo alla chiusura del servizio, intesa come fine del singolo servizio NCC reso all’utente.
Log e tempi di conservazione
Lo schema prevede la registrazione protetta e inalterabile degli accessi e delle operazioni. Il Garante richiede che i dati di tracciamento siano limitati a quanto necessario per assicurare la tracciabilità e siano conservati soltanto per il tempo necessario alle finalità perseguite, in applicazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione.
Transizione al formato esclusivamente elettronico
Per i sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto il foglio può essere compilato e tenuto in modalità cartacea. Decorso tale termine, l’obbligo è assolto esclusivamente in formato elettronico tramite applicativi conformi alle specifiche e in possesso delle certificazioni richieste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 23 set 2026Parere del Garante n. 631 del 23/09/2026
- Parere · 23 set 2026Parere del Garante n. 632 del 23/09/2026
- Parere · 23 set 2026Parere del Garante n. 633 del 23/09/2026
- Parere · 21 set 2026Parere del Garante n. 625 del 21/09/2026
- Parere · 16 set 2026Parere del Garante n. 624 del 16/09/2026
- Parere · 30 set 2026Parere del Garante n. 711 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →