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Parere

Parere del Garante n. 711 del 30/09/2026

Parere su istanza di accesso civico - 30 settembre 2026

Garante Privacy711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si è pronunciato, su richiesta del Difensore civico della Regione Lazio, sul diniego di accesso a dati di morbilità e mortalità oncologica riferiti a una specifica area e al periodo 2010-2026. Ha richiamato il divieto di divulgazione dei dati relativi alla salute e l’esclusione dell’accesso civico prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 quando le informazioni richieste ricadono in tale divieto. L’ostensione di dati numerici è possibile solo se questi risultano effettivamente anonimi: l’aggregazione deve essere proporzionata al campione e impedire identificazione singola, collegabilità e deduzione di informazioni. Sulla base degli atti, il Garante non ha ravvisato elementi per discostarsi dal diniego, ferma la valutazione del titolare sull’eventuale comunicazione di dati aggregati in modo da garantire l’anonimizzazione.

Parere sul diniego di accesso civico generalizzato a dati epidemiologici oncologici relativi a una circoscritta area del Lazio.

Accesso civico a dati epidemiologici oncologici

Il Garante si è pronunciato il 30 settembre 2026, su richiesta del Difensore civico della Regione Lazio ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013, sul diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato presentata al Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL Roma 1. La richiesta riguardava dati di morbilità e mortalità oncologica riferiti a una coorte circoscritta territorialmente, individuata in alcune vie di un Comune, per il periodo 2010-2026.

Quadro normativo sull’accesso ai dati sanitari

I dati relativi alla salute sono categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 GDPR. Il Codice privacy vieta la diffusione di tali dati, ossia la loro conoscibilità da parte di soggetti indeterminati: il divieto è previsto dagli artt. 2-septies, comma 8, e 2-ter, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 196/2003 ed è richiamato dall’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013.

Di conseguenza, una richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto dati relativi alla salute rientra nell’esclusione prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013. Si tratta di un’eccezione assoluta: l’amministrazione è tenuta a negare l’accesso e non deve procedere a un’ulteriore valutazione del pregiudizio concreto. Il Garante richiama, in proposito, le Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, in particolare i paragrafi 6 e 6.2.

Quando i dati numerici possono essere anonimi

Il fatto che l’istanza riguardi conteggi e non nominativi non esclude che le informazioni siano dati personali. Ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, rilevano anche le informazioni riferibili a persone identificabili indirettamente. Il considerando 26 richiede di considerare tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare una persona, tenendo conto dei fattori obiettivi, dei costi e del tempo necessari e delle tecnologie disponibili o in evoluzione.

L’anonimizzazione deve impedire in modo effettivo e irreversibile che i dati siano attribuiti a una persona specifica. La valutazione deve considerare non solo la possibilità di recuperare un’identità, ma anche l’individuazione di una persona all’interno di un gruppo, il collegamento con altri dati e la deduzione di informazioni personali. Il Garante richiama le tecniche di anonimizzazione descritte dal Gruppo di lavoro art. 29, tra cui randomizzazione, generalizzazione, rumore statistico, permutazioni, privacy differenziale e aggregazione, precisando che la loro efficacia dipende dalla progettazione e dall’applicazione adeguata al caso concreto e che possono residuare rischi anche dopo il trattamento.

Aggregazione e soglia minima

L’aggregazione mira a ridurre l’identificabilità raggruppando le persone e generalizzando i valori degli attributi. Deve essere commisurata alla dimensione del campione e alle informazioni disponibili: la sola applicazione preventiva di tecniche di aggregazione non esclude necessariamente singolarità o re-identificazione, soprattutto quando terzi dispongano di informazioni ausiliarie.

Il Garante richiama l’art. 4, comma 1, lett. a), delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica nell’ambito del Sistema statistico nazionale, secondo cui i dati aggregati corrispondono a combinazioni di modalità con frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, il cui valore minimo è pari a tre. Tale soglia costituisce un riferimento minimo e non sostituisce la valutazione concreta della proporzionalità rispetto al campione e al rischio di identificazione.

Valutazione del caso concreto e ruolo del titolare

Nel caso in esame, il limitato ambito territoriale e i criteri richiesti — patologie, morbilità, mortalità e periodo temporale — devono essere valutati con particolare cautela, data la natura sensibile delle informazioni. Le soglie di aggregazione devono essere sufficienti a evitare che una persona possa essere isolata nel gruppo o che il dato possa essere collegato ad altre informazioni riferibili alla stessa persona.

Il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL Roma 1 ha motivato il diniego rilevando il rischio di re-identificazione indiretta e dichiarando che la Regione Lazio – Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria è titolare del trattamento, mentre il Dipartimento opera come responsabile ai sensi dell’art. 28 GDPR. Ha inoltre rappresentato che, in base all’art. 28, par. 3, lett. a), GDPR e alle convenzioni di servizio, non dispone del potere di condividere con terzi i dati e i documenti richiesti.

Il Garante ha ritenuto che, allo stato degli atti, non vi fossero elementi per discostarsi da tali valutazioni. Non ha condiviso l’argomento del Difensore civico secondo cui l’area richiesta non sarebbe assimilabile a un microinsediamento: il rischio va valutato in concreto dal titolare, secondo i principi di responsabilizzazione di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR. La valutazione deve considerare anche la possibilità che l’istante o altri soggetti, in ragione della pubblicità propria dell’accesso civico prevista dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, incrocino i dati con informazioni ausiliarie o con altre banche dati.

Esito del parere

L’eventuale re-identificazione renderebbe conoscibili informazioni sulla salute dei pazienti oncologici, per le quali l’accesso civico è escluso dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati, in relazione al principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Il parere è reso nei termini esposti e non avalla l’ostensione dei dati richiesti nella forma prospettata. Resta al titolare del trattamento la valutazione dell’eventuale comunicazione di informazioni adeguatamente aggregate, purché i criteri adottati impediscano ogni singolarità o collegabilità a persone fisiche e assicurino un’effettiva anonimizzazione.

Punti principali

Oggetto della richiesta

Un’associazione di categoria ha chiesto all’ASL Roma 1 dati di morbilità e mortalità oncologica relativi a una coorte individuata in alcune vie di un Comune del Lazio, per il periodo 2010-2026. Dopo il diniego dell’ASL, il richiedente ha presentato ricorso al Difensore civico regionale, che ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.

Divieto di divulgazione dei dati relativi alla salute

I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono soggetti al divieto di diffusione previsto dagli artt. 2-septies, comma 8, e 2-ter, comma 4, lett. b), del Codice e dall’art. 7-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013. La richiesta di accesso civico generalizzato a tali dati ricade nell’esclusione assoluta stabilita dall’art. 5-bis, comma 3, del medesimo decreto: l’amministrazione deve quindi rifiutare l’accesso senza dover svolgere la distinta verifica del pregiudizio concreto.

Anonimizzazione e soglia di aggregazione

La forma numerica o aggregata non rende automaticamente anonimi i dati. L’anonimizzazione deve impedire in modo effettivo e irreversibile l’identificazione, considerando i mezzi ragionevolmente utilizzabili anche dall’istante o da terzi e le informazioni ausiliarie disponibili. Le combinazioni di modalità devono avere una frequenza non inferiore a una soglia proporzionata al campione; il riferimento alle Regole deontologiche per i trattamenti statistici indica una soglia minima pari a tre.

Rischio concreto nel caso esaminato e responsabilità

Il limitato ambito territoriale e la classificazione per morbilità, mortalità e periodo possono aumentare il rischio di re-identificazione. Il titolare deve valutare in concreto se sia possibile isolare una persona, collegare i dati ad altri insiemi informativi o dedurre informazioni sulla sua salute. Il Dipartimento di Epidemiologia dell’ASL Roma 1 ha dichiarato di operare come responsabile del trattamento della Regione Lazio e di non poter condividere i dati in base all’art. 28, par. 3, lett. a), GDPR e alle convenzioni di servizio.

Esito e possibile comunicazione di dati adeguatamente aggregati

Il Garante ha ritenuto che dagli atti non emergessero elementi per discostarsi dalle valutazioni dell’ASL e non ha condiviso l’argomento del Difensore civico secondo cui l’area non sarebbe assimilabile a un microinsediamento. Resta in capo al titolare la valutazione dell’eventuale comunicazione di dati aggregati secondo criteri idonei a evitare singolarità e collegabilità e a conseguire un’effettiva anonimizzazione.

Come è indicizzato

Materieaccesso civico e trasparenzadati sanitarianonimizzazione e rischio di re-identificazionesanità pubblicaresponsabilità del titolare del trattamento

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