Cassazione Penale, Sentenza n. 15998/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso. Il ricorrente contestava: 1) l'utilizzabilità dei dati informatici acquisiti tramite ordine europeo di indagine (Sky‑Ecc) per carenza di garanzie, mancata conoscenza dell'algoritmo/strumenti di decriptazione e violazione di direttive UE e norme nazionali sulla protezione dei dati; 2) l'insussistenza di gravi indizi a carico per la qualificazione associativa e per l'applicazione dell'aggravante mafiosa (si deduceva che i rapporti fossero solo occasionali/contrattuali e il debito non corrispondeva ai valori indicati dal Tribunale); 3) violazione del diritto di difesa per impossibilità di verificare le modalità tecniche di estrazione/selezione dei messaggi; 4) difetto delle esigenze cautelari in ragione del lungo intervallo temporale dei fatti, dei precedenti risalenti e della nuova vita familiare.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati (o inammissibili) i motivi proposti: ha confermato la valutazione del Tribunale sulla utilizzabilità dei dati acquisiti tramite O.I.E., sulla congruenza e convergenza delle diverse fonti probatorie (Sky‑Ecc, video, GPS, intercettazioni), e sull'esistenza di gravi indizi di partecipazione stabile di De Marco all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (anche con aggravante mafiosa). Ha inoltre affermato che la mera impossibilità di accesso all'algoritmo di cifratura non determina, salvo allegazioni concrete contrarie, violazione del diritto di difesa; che l'impiego di elementi acquisiti all'estero è consentito purché non emergano nullità documentate e dimostrate; che il giudizio di gravità indiziaria per misure cautelari richiede standard meno stringenti rispetto al giudizio di merito. Confermata, quindi, la misura cautelare in carcere e le spese indicate in sede di riesame.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - artt. 73, 74
Norme che disciplinano i reati di detenzione e traffico di stupefacenti utilizzate come reati 'fine' per la configurazione dell'associazione; la Corte ha ritenuto i fatti rispondenti agli elementi tipici di tali reati in combinazione con l'associazione.
Codice penale - art. 416‑bis (e comma 1, aggravante art. 416‑bis.1 indicata nel testo)
Utilizzata per qualificare l'associazione mafiosa e per giustificare l'aggravante: la Corte ha ritenuto provata, sul piano indiziario, la struttura e la capacità intimidatoria del sodalizio che giustificano l'aggravante.
Codice di procedura penale - artt. 270, 273, 274, 275 (comma 3), 192
Richiamati in relazione ai limiti del sindacato cautelare, all'onere di allegazione dell'eccepente circa l'inutilizzabilità di prove acquisite all'estero, e al diverso standard probatorio richiesto nel giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito.
Direttiva 2014/41/UE (Mutuo riconoscimento provvedimenti probatori) - art. 14 par.1 e par.7
Invocata dalla difesa per contestare l'utilizzabilità degli atti acquisiti con O.I.E.; la Corte ha ritenuto che l'osservanza integrale dell'ordinamento italiano da parte dello Stato di esecuzione non è richiesta purché siano rispettati i diritti fondamentali e che le Sezioni Unite avevano già fornito orientamenti contrari alla censura.
Decreto legislativo 51/2018 - art. 8
Richiamato in tema di trattamento automatizzato; la Corte ha escluso che la valutazione complessiva che ha portato alla misura cautelare costituisca un 'trattamento automatizzato' soggetto alle garanzie di tale norma.
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art. 22
Richiamato dalla difesa per la presunta decisione automatizzata; la Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina sull'automatizzazione nella fattispecie del giudizio cautelare integrato da valutazioni probatorie multiple.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 e altri artt. citati)
Invocata a sostegno del diritto a un giusto processo e alla difesa; la Corte ha valutato i precedenti internazionali (es. Yüksel Yalcinkaya) ma ne ha escluso l'identità sostanziale con il caso di specie per differenze fattuali e procedurali.
Costituzione - artt. 24, 111
Riferimenti ai diritti di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto tali garanzie rispettate alla luce della motivazione e della convergenza delle prove.
Decisioni della Corte di Giustizia dell'UE (C‑670/22 del 30/4/2024; C‑548/21 decisione citata)
Richiamate dalla difesa per questioni probatorie/di sequestro e analisi forense; la Corte ha ritenuto che i casi invocati non fossero applicabili alle specifiche modalità procedurali rispettate in Italia (presenza di difensori agli accertamenti, sequestro e O.I.E.).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 23755/23756 del 29/02/2024 e altre pronunce)
Le Sezioni Unite hanno fornito orientamenti sull'utilizzabilità di messaggistica acquisita all'estero e sui limiti dell'accesso agli algoritmi: la Corte ha fatto riferimento a tali principi per respingere le doglianze difensive.
Massime di principio
- I dati acquisiti tramite ordine europeo di indagine (O.I.E.) possono essere utilizzati se risulta, anche tramite elementi convergenti, che sono stati acquisiti nel rispetto dei diritti fondamentali; non è richiesto che lo Stato di esecuzione osservi integralmente tutte le forme previste dall'ordinamento italiano.
- La mera impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura o al software di estrazione, di per sé, non costituisce violazione del diritto di difesa salvo allegazioni concrete e specifiche che dimostrino un rischio di alterazione o di impossibilità di controllo effettivo delle operazioni.
- Chi eccepisce l'inutilizzabilità di atti o di conversazioni acquisite all'estero ha l'onere di indicare con precisione le prove oggetto di censura e di dimostrarne la decisività sul ragionamento probatorio; altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.
- Nel giudizio cautelare i 'gravi indizi' possono essere fondati sulla convergenza di prove diverse (chat, video, GPS, sequestri, testimonianze) e non richiedono il medesimo grado di precisione richiesto per la condanna nel giudizio di merito.
- Per valutare la necessità della custodia cautelare si tiene conto della pericolosità attuale e della struttura del sodalizio criminale, nonché della recidiva e del ruolo svolto dall'indagato; il decorso del tempo non esclude automaticamente l'esigenza cautelare quando i precedenti e i rapporti dimostrino perdurante pericolosità.
- Le censure che propongono una diversa valutazione delle medesime risultanze indizianti rientrano, salvo profili di manifesta illogicità, nel sindacato del merito e non sono ammissibili in sede di legittimità qualora non evidenzino vizi logici‑giuridici nel provvedimento impugnato.
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