Sentenza del 20/02/2017 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito d'impresa - Componenti positivi - Ricavi - Principio di competenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il momento di imputazione fiscale dei ricavi derivanti da un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà. Il punto decisivo è stabilire se l'art. 109, comma 2, lettera a), del D.P.R. 917/1986 consenta di anticipare il momento impositivo all'esercizio in cui il contratto viene concluso anche quando la clausola vincola soltanto una parte, mentre l'altra conserva la libertà di decidere se esercitare o meno il diritto di acquisto.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'art. 109, comma 2, lettera a), del D.P.R. 917/1986 non è applicabile quando la clausola di trasferimento della proprietà non obbliga entrambe le parti, ma attribuisce a una di esse una semplice facoltà di scelta. In tale situazione non si realizza ancora un trasferimento sufficientemente certo e l'imputazione del ricavo non può essere anticipata automaticamente alla conclusione del contratto, dovendo trovare applicazione il principio generale di competenza secondo l'effettiva maturazione del componente positivo.
Norme richiamate
Art. 109, comma 2, lettera a), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Per la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, i corrispettivi si considerano conseguiti alla data della stipulazione del contratto.
La norma anticipa il momento impositivo alla conclusione del contratto soltanto quando la clausola di trasferimento della proprietà vincola entrambe le parti. Non si applica se una delle parti è libera di scegliere se esercitare o meno il diritto di acquisto.
Massime di principio
- L'imputazione anticipata dei ricavi prevista per i contratti con trasferimento della proprietà richiede un vincolo contrattuale effettivo e reciproco tra le parti.
- La mera previsione di un'opzione o di una facoltà unilaterale di acquisto non equivale a un trasferimento certo della proprietà e non consente, da sola, di anticipare il momento impositivo.
- Quando il contratto lascia incerto se e quando avverrà il trasferimento, il componente positivo deve essere imputato secondo il principio generale di competenza, considerando il momento in cui il ricavo è effettivamente maturato.
- Nell'analizzare contratti con clausole di trasferimento, occorre verificare il contenuto concreto degli obblighi assunti da ciascuna parte, non soltanto la denominazione formale del contratto o della clausola.
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