Sentenza del 21/12/2017 n. 5582 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Obbligazione solidale - Giudicato nei confronti di un condebitore - Appello altro condebitore - Effetti favorevoli - Ininfluenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del ricorrente è stata respinta. Il coobbligato solidale che ha impugnato la sentenza non può avvalersi degli effetti favorevoli del giudicato successivamente formatosi nei confronti dell'altro coobbligato, quando la propria posizione è già stata definita in via definitiva dal giudicato formatosi nel relativo giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente intendeva beneficiare degli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti dell'altro coobbligato solidale, sostenendo che tale giudicato dovesse riflettersi anche sulla propria posizione. Tuttavia, la sua impugnazione della pronuncia di primo grado aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, rendendo autonoma e definitiva la relativa posizione processuale.
Norme richiamate
Principio del giudicato nei rapporti tra coobbligati solidali
Il coobbligato solidale che ha impugnato la pronuncia di primo grado, passata conseguentemente in giudicato nei suoi confronti, non può far valere a proprio vantaggio gli effetti favorevoli del giudicato formatosi nei confronti dell'altro coobbligato in solido.
Il giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato non si estende automaticamente a un altro coobbligato la cui posizione sia stata già definita da un autonomo giudicato. L'impugnazione e il successivo consolidamento della decisione nei confronti del singolo obbligato impediscono di invocare, a suo favore, una diversa decisione resa in un altro rapporto processuale.
Cassazione civile, sentenza n. 3306/2003
La decisione richiama un precedente conforme, che conferma l'autonomia degli effetti del giudicato nei confronti dei singoli coobbligati solidali.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, la responsabilità comune non comporta necessariamente l'estensione automatica del giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato agli altri.
- Chi impugna una sentenza deve considerare che la propria posizione processuale può essere definita da un giudicato autonomo e non potrà successivamente scegliere di applicare una decisione più favorevole resa in un diverso giudizio.
- Gli effetti favorevoli di una pronuncia ottenuta da un coobbligato possono essere invocati solo se compatibili con la situazione processuale dell'altro obbligato e, in particolare, se nei suoi confronti non si è già formato un giudicato contrario o autonomamente definitivo.
- La solidarietà riguarda il rapporto sostanziale tra obbligati e creditore, ma non elimina l'autonomia dei giudizi e dei giudicati relativi ai singoli coobbligati.
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