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Sentenza

Sentenza del 12/02/2015 n. 99 - Comm. Trib. Prov. Brescia

ACCERTAMENTO - Art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda - Art. 27bis d.P.R. n. 600/1973 e Direttiva 2003/49/CE - Distribuzione di royalties e dividendi a soggetto estero - Onere della prova sull'effettivo beneficiario - Mancanza - Obbligo effettuazione della ritenuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. Per ottenere l'esenzione o la non applicazione della ritenuta, il soggetto erogante deve fornire una documentazione completa e idonea a dimostrare sia l'effettiva titolarità dei proventi in capo al percettore estero, sia, per i dividendi, l'assenza di finalità abusiva o meramente strumentale della partecipazione. In mancanza di tale prova, la ritenuta deve essere effettuata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società italiana aveva corrisposto royalties a una società residente nei Paesi Bassi e dividendi a una società collegata non residente senza applicare le ritenute, invocando, rispettivamente, l'art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda, la Direttiva 2003/49/CE e l'art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973. La controversia riguardava la mancata prova che la società olandese fosse l'effettiva beneficiaria delle royalties e che la partecipazione nella società italiana non fosse detenuta con lo scopo esclusivo o principale di ottenere il beneficio dell'esenzione sui dividendi.

Norme richiamate

  • Art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Olanda

    L'esenzione o la riduzione della ritenuta sulle royalties può essere riconosciuta solo se il percettore estero dimostra di essere l'effettivo beneficiario dei redditi.

  • Art. 27-bis del d.P.R. n. 600/1973

    La non applicazione della ritenuta sui dividendi distribuiti a una società collegata non residente presuppone la prova documentale dei requisiti previsti e dell'assenza di una finalità esclusiva o principale di conseguire l'esenzione.

  • Direttiva 2003/49/CE

    Il regime di esenzione sulle royalties infragruppo non opera automaticamente, ma richiede la verifica dell'effettivo beneficiario e il rispetto delle condizioni sostanziali previste dalla disciplina.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali applicabili a pagamenti transfrontalieri non sono automatiche: chi le invoca deve dimostrare documentalmente la sussistenza di tutti i requisiti.
  • Per le royalties occorre verificare che il percettore estero sia il beneficiario effettivo e non un soggetto interposto o obbligato a trasferire il reddito a terzi.
  • Per i dividendi infragruppo è necessario dimostrare sia i requisiti formali della partecipazione sia l'assenza di una struttura creata principalmente per ottenere il vantaggio fiscale.
  • In caso di documentazione incompleta o non idonea, il soggetto italiano che effettua il pagamento resta obbligato ad applicare la ritenuta, con possibile recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

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