Sentenza del 12/04/2017 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Reddito imponibile - Detrazioni per oneri - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energetico - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato il recupero fiscale relativo alla dichiarazione dei redditi 2009, contestando: 1) la riduzione da 96.000 a 48.000 euro delle spese agevolabili per il recupero edilizio, sostenendo che i lavori riguardassero due unità immobiliari autonome e che tale consistenza risultasse dal progetto e dal permesso di costruire; 2) il disconoscimento della detrazione del 55% per la sostituzione di finestre e infissi, sostenendo di aver comunque prodotto la documentazione necessaria e che gli adempimenti verso l'ENEA non avessero natura perentoria. L'Ufficio ha invece rilevato che, alla data della domanda di agevolazione e dell'inizio dei lavori, il fabbricato risultava catastalmente costituito da un'unica unità immobiliare e che la documentazione ENEA era stata trasmessa soltanto nel 2012, ben oltre i termini previsti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Per la detrazione edilizia ha ritenuto determinante la situazione catastale esistente al momento della richiesta dell'agevolazione: poiché risultava una sola unità immobiliare, il limite di spesa detraibile era quello previsto per una sola unità, pari a 48.000 euro, anche se al termine dei lavori il fabbricato era stato suddiviso in due unità autonome. Per la riqualificazione energetica ha ritenuto omessi o tardivi gli adempimenti prescritti, poiché la scheda ENEA e la relativa documentazione erano state inviate il 4 ottobre 2012, mentre fatture e pagamenti indicavano che i lavori erano sostanzialmente terminati nel 2008. Il successivo pagamento della parcella del professionista nel 2012 non è stato ritenuto sufficiente a rendere tempestiva la procedura. La contribuente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 1.400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda [...] una quota delle spese sostenute [...] per la realizzazione degli interventi [...] effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali.
La detrazione per il recupero edilizio è riconosciuta in relazione alle singole unità immobiliari e nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per ciascuna unità.
D.M. 18 febbraio 1998, n. 41
I soggetti [...] sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.
I dati catastali costituiscono il riferimento oggettivo per identificare l'immobile agevolato e per verificare il rispetto dei presupposti della detrazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16-bis
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Il limite di spesa è riferito all'unità immobiliare considerata nella situazione rilevante per l'intervento; la successiva trasformazione o suddivisione dell'immobile non consente automaticamente di moltiplicare il plafond.
D.L. 7 febbraio 2008 e disposizioni attuative sulla riqualificazione energetica
Trasmissione [...] entro novanta giorni dal termine dei lavori della scheda riepilogativa.
Per la detrazione energetica è necessario rispettare gli adempimenti documentali e telematici nei termini previsti, inclusa la trasmissione all'ENEA della scheda informativa e della documentazione energetica. L'invio effettuato anni dopo la conclusione sostanziale dei lavori non sana l'omissione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
Controllo formale delle dichiarazioni.
L'Amministrazione può recuperare detrazioni non spettanti o non adeguatamente documentate nell'ambito del controllo formale della dichiarazione.
Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 121 dell'11 maggio 1998
Ai fini dell'individuazione del limite di spesa [...] è necessario tener conto del nucleo iniziale di unità immobiliare sul quale si eseguono i lavori.
Quando un intervento eseguito su un'unica unità porta alla realizzazione di due o più unità autonome, il limite di spesa resta riferito all'unità immobiliare iniziale.
Massime di principio
- Per le detrazioni edilizie, la consistenza dell'immobile deve essere dimostrata con dati catastali e documentazione coerenti con la situazione esistente al momento della richiesta e dell'inizio dei lavori; la successiva suddivisione catastale non comporta automaticamente il raddoppio del limite di spesa.
- Il progetto edilizio o il permesso di costruire possono essere elementi di prova, ma non sostituiscono necessariamente l'identificazione catastale richiesta dalla disciplina fiscale quando quest'ultima è utilizzata come criterio oggettivo di controllo.
- Le detrazioni per il risparmio energetico richiedono il rispetto puntuale degli adempimenti verso l'ENEA e delle eventuali comunicazioni di prosecuzione dei lavori; la trasmissione tardiva della scheda o dell'attestazione può determinare il disconoscimento del beneficio.
- La data di pagamento della parcella del tecnico non determina da sola la data di conclusione dei lavori né sana l'omessa o tardiva trasmissione della documentazione energetica relativa alle spese già sostenute.
- In caso di lavori pluriennali è opportuno documentare formalmente la prosecuzione dei lavori e rispettare le comunicazioni previste, evitando di fare affidamento soltanto sulla data dell'ultimo pagamento o del successivo collaudo.
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