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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17506/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di restituzione di somme di denaro che una ex convivente assumeva di avere prestato all’altro convivente nel corso degli anni, mediante assegni bancari e circolari, per consentirgli di far fronte a debiti e perdite della sua impresa edile, senza riceverne la restituzione. Il convenuto contestava sia l’esistenza di un mutuo con obbligo di rimborso, sia l’entità del debito, sostenendo di avere a sua volta versato alla controparte somme almeno pari, se non superiori, a quelle pretese, tramite assegni e contanti. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda; la Corte d’appello confermava la condanna. In cassazione il soccombente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per motivazione mancante/non sufficiente e mancata considerazione delle circostanze documentate; 2) violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c. per ultrapetizione e per utilizzo, ai fini del rigetto dell’appello, di una prova documentale ulteriore relativa a una somma di euro 23.054,00 depositata nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere i giudici valorizzato prove asseritamente tardive o non allegate e per non avere considerato i versamenti del ricorrente e il suo controcredito; 4) carenza/motivazione apparente della sentenza d’appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondati il secondo, il terzo e il quarto, affermando che la motivazione dei giudici di merito era esistente e comprensibile, che non vi era ultrapetizione perché la prova documentale ulteriore operava come controprova nell’ambito del thema decidendum, e che le doglianze sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio non integravano violazioni di legge. Ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c., e all’ulteriore importo per il contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’esistenza di dazioni di denaro dall’attrice al convenuto e il correlato obbligo restitutorio, ritenendo corretta la valutazione complessiva del materiale probatorio e insussistenti i vizi processuali denunciati. Inoltre ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controricorrente, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità della motivazione della sentenza di primo grado; la Corte osserva che il vizio denunciato non è ammissibile senza la specifica indicazione del pregiudizio concreto subito dalla difesa.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato come parametro della censura di nullità/motivazione; la Corte ribadisce che è denunciabile solo la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 132 c.p.c. a sostegno del vizio motivazionale; la Corte lo richiama nel quadro del controllo sulla motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le asserite violazioni di legge; la Corte distingue le violazioni di legge dalle censure, in realtà, dirette a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per nullità processuali e motivazione; la Corte afferma che il vizio è inammissibile se non si indica il concreto pregiudizio per il diritto di difesa.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per denunciare la carenza di motivazione; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità riguarda solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere l’ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stata pronuncia oltre i limiti del devolutum, poiché la prova ulteriore era utilizzata come controprova nel medesimo tema di lite.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ultrapetizione; la Corte non ravvisa alcuna violazione del contraddittorio o decisione su questioni estranee al thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che la sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari espressamente di non osservarla o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte afferma che la violazione sussiste solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o neghi il prudente apprezzamento quando imposto dalla legge; non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’articolo si configura solo se l’onere della prova è stato erroneamente addossato alla parte sbagliata; non quando si deduca che il giudice abbia valutato male le prove e ritenuto assolto l’onere da chi ne era gravato.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla terza memoria, nella quale era stata prodotta documentazione considerata prova contraria e non tardiva ai fini del thema decidendum.

  • art. 1193 c.c.

    Richiamato per affermare che, quando il debitore dimostra il pagamento di somme idonee a estinguere il debito azionato, spetta al creditore provare i presupposti di una diversa imputazione del pagamento.

  • art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato in tema di doppia conforme: per evitare l’inammissibilità, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso e per l’applicazione, in caso di decisione conforme alla proposta, delle conseguenze sanzionatorie previste.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di specificare nel ricorso il contenuto della censura e il concreto pregiudizio subito, perché i vizi processuali sono rilevanti solo se incidono effettivamente sul diritto di difesa.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti della motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza o completezza della motivazione.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice utilizza una prova o un fatto emerso nel processo come controprova o antecedente logico della questione dedotta, restando nel perimetro del thema decidendum e del devolutum.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio; essa è ammissibile solo se il giudice abbia applicato una regola di giudizio radicalmente errata o attribuito alle prove un valore legale diverso da quello previsto.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando l’onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata; se si contesta la credibilità o la persuasività delle prove, la doglianza attiene alla valutazione del merito e non alla ripartizione dell’onere della prova.
  • In caso di doppia conforme, il ricorrente che denunci vizi di motivazione o di valutazione delle prove deve indicare specificamente le differenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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