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Sentenza

Sentenza del 12/03/2018 n. 510 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - Notificazione -Persona giuridica - Irreperibilità - Obbligo di notifica al legale rappresentante - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta invalida, poiché il semplice deposito presso la Casa Comunale, in caso di irreperibilità della società, non è sufficiente se il notificatore non svolge le necessarie indagini e non tenta la notificazione al legale rappresentante o alle persone fisiche correlate alla società. La procedura avrebbe dovuto proseguire mediante le modalità alternative previste dall'art. 145 c.p.c.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La notificazione della cartella era stata eseguita presso la sede della società fallita. Non essendo stato reperito il destinatario, il messo notificatore si era limitato al deposito dell'atto presso la Casa Comunale, senza svolgere ulteriori ricerche e senza tentare la notificazione alle persone fisiche collegate alla società. È stata quindi contestata la validità della procedura, poiché l'art. 145 c.p.c. impone, quando non sia possibile notificare l'atto alla persona giuridica, di attivare modalità alternative nei confronti del legale rappresentante o di altri soggetti fisici rilevanti, nel caso concreto il curatore fallimentare e il contribuente coobbligato.

Norme richiamate

  • Art. 145 del codice di procedura civile

    In presenza dell'impossibilità di realizzare la notifica verso la persona giuridica, prevede l'attivazione di procedure di notifica alternative nei confronti delle persone fisiche correlate alla società.

    La norma non consente di considerare automaticamente perfezionata la notificazione mediante il solo deposito presso la Casa Comunale quando la società risulti irreperibile. Il notificatore deve svolgere le verifiche necessarie e tentare la notificazione al legale rappresentante o ad altri soggetti fisici individuabili e collegati alla persona giuridica.

Massime di principio

  • Quando una persona giuridica risulta irreperibile presso la propria sede, il notificatore non può limitarsi al deposito dell'atto presso la Casa Comunale senza ulteriori accertamenti.
  • Prima di ricorrere alle forme sostitutive di notificazione, occorre verificare la possibilità di notificare l'atto al legale rappresentante o ad altre persone fisiche legittimamente collegate alla società.
  • In caso di società fallita, il curatore fallimentare può costituire un destinatario alternativo rilevante per la notificazione, senza escludere gli eventuali coobbligati personali.
  • Una notificazione eseguita senza le necessarie ricerche e senza il rispetto della sequenza prevista dall'art. 145 c.p.c. può essere dichiarata invalida e non produrre validamente gli effetti dell'atto notificato.

Testo integrale

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