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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1245

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1245 della Commissione, del 18 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive nel registro dell'Unione una nuova indicazione geografica protetta, "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi", su domanda presentata dalla Turchia. La Commissione rileva che la domanda era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nel termine previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. L'atto ha natura meramente registrativa e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Iscrizione nel registro UE delle indicazioni geografiche dell'IGP "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, dell'indicazione geografica protetta "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi". Riguarda quindi il sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Ha efficacia generale nell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni settoriali o territoriali ulteriori, né disciplina aspetti produttivi o specifiche del disciplinare oltre alla registrazione.

Iscrizione dell'IGP "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1245 della Commissione ha natura registrativa e completa la procedura di protezione dell'indicazione geografica protetta "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi". L'atto si colloca nel nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, richiamando anche la disciplina transitoria relativa alle domande presentate prima della sua entrata in vigore.

Contesto procedurale

La Commissione evidenzia che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Turchia ed era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in base all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, allora applicabile. Successivamente, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, richiamato per effetto dell'articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Effetto principale: iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche

L'articolo 1 dispone l'iscrizione dell'indicazione geografica "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Il regolamento non disciplina il contenuto del disciplinare di produzione né specifiche condizioni tecniche, limitandosi a formalizzare la protezione unitaria del nome registrato.

Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme della registrazione su tutto il territorio dell'Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione dell'IGP nel registro UE

L'articolo 1 dispone l'iscrizione dell'indicazione geografica "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando chiariscono che la domanda, presentata dalla Turchia, era stata ricevuta dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del previgente articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in base all'articolo 90, paragrafo 2, della medesima disciplina, la registrazione è stata ritenuta procedibile.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariproprietà intellettualequalità agroalimentare

Testo integrale

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