Regolamento (UE) 2025/1192
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei verificatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso le regole UE sulla verifica e sull’accreditamento nel quadro ETS, includendo la nuova verifica delle relazioni sulla neutralità climatica e degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Introduce definizioni, obblighi procedurali, soglie di rilevanza, contenuti della dichiarazione di verifica, regole semplificate e requisiti specifici di competenza e accreditamento. Adegua inoltre i controlli del verificatore a nuove fattispecie legate a carburanti sostenibili, CO2 trasferita e CO2 legata chimicamente in modo permanente, coordinandosi con le modifiche dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066, 2019/1842 e 2023/2441.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per disciplinare la verifica delle relazioni sulla neutralità climatica, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 e alcuni profili di verifica/accreditamento connessi al sistema ETS.
Ambito di applicazione
Si applica ai verificatori, agli organismi nazionali di accreditamento, alle autorità competenti, ai gestori di impianti, agli operatori aerei e ai soggetti regolamentati che rientrano nella direttiva 2003/87/CE. L’ambito materiale comprende la verifica delle emissioni di gas a effetto serra, dei dati per l’assegnazione gratuita, delle relazioni sulla neutralità climatica, nonché la verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, con alcune disposizioni operative applicabili dal 1° gennaio 2025; in particolare, talune norme si applicano alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2024.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192: modifica del regolamento (UE) 2018/2067 sulla verifica e l’accreditamento nel sistema ETS
Il regolamento interviene in modo ampio sul sistema europeo di verifica dei dati e di accreditamento dei verificatori previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. L’obiettivo è adeguare il quadro di verifica alle novità introdotte nella direttiva 2003/87/CE e nei regolamenti attuativi collegati, soprattutto in materia di neutralità climatica, aviazione e nuovi flussi di combustibili a basse emissioni.
Ambito di applicazione e coordinamento con il diritto UE vigente
Il testo estende espressamente il perimetro del regolamento alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2025 dai soggetti regolamentati e alla verifica, dalla stessa data, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Le nuove regole si innestano su un sistema già articolato, coordinandosi con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, con il regolamento delegato (UE) 2019/331 sull’assegnazione gratuita, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulle variazioni del livello di attività e con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 sui piani di neutralità climatica.
Verifica delle relazioni sulla neutralità climatica
Una parte centrale della riforma riguarda la nuova relazione sulla neutralità climatica, che diventa oggetto di verifica armonizzata. Il verificatore deve partire dal piano di neutralità climatica e verificare non solo la conformità formale della relazione, ma anche la coerenza tra piano, misure, investimenti, traguardi e obiettivi, nonché la correttezza dei dati impiegati per dimostrare il conseguimento dei risultati nel periodo di comunicazione pertinente. La dichiarazione di verifica deve segnalare eventuali non conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 anche quando il piano sia già stato ritenuto conforme dall’autorità competente.
Verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2
Il regolamento introduce una disciplina dettagliata per la verifica delle comunicazioni degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Il verificatore deve poter accedere al sistema NEATS o a strumenti informatici di terzi approvati dalla Commissione, valutare la coerenza fra dati di volo, traiettorie, caratteristiche dell’aeromobile e prestazioni aeronautiche, e controllare la qualità dei dati sottostanti usati dall’operatore aereo. La verifica può essere automatizzata o semplificata in taluni casi, ma restano controlli di coerenza per preservare l’integrità dei dati e prevenire sottostime.
Soglie di rilevanza, irregolarità e dichiarazione di verifica
Per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 la soglia di rilevanza è fissata al 5% del CO2(e) aggregato totale comunicato. Per la neutralità climatica, la soglia è anch’essa del 5%, ma parametrata all’elemento di riferimento pertinente in funzione del tipo di obiettivo. In caso di inesattezze, non conformità o inosservanze, il verificatore deve richiedere correzioni, documentare le rettifiche e valutare se le irregolarità residue abbiano effetto rilevante. La dichiarazione di verifica deve contenere indicazioni sufficientemente dettagliate per consentire a gestore, operatore aereo e autorità competente di comprendere la natura dell’irregolarità e il relativo impatto.
Controlli su carburanti sostenibili, CO2 trasferita e CO2 legata permanentemente
Il regolamento rafforza anche i controlli sui combustibili e carburanti con fattore di emissione zero o ridotto. Per biomassa, RFNBO, RCF e combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio, il verificatore deve esaminare le prove di conformità ai criteri di sostenibilità o di riduzione delle emissioni previsti dalle direttive 2018/2001 e 2024/1788. Sono poi introdotti controlli specifici sulla CO2 trasferita per lo stoccaggio geologico, sull’N2O trasferito e sulla CO2 chimicamente legata in modo permanente nei prodotti elencati nel regolamento delegato (UE) 2024/2620.
Accreditamento, competenza e semplificazioni
L’allegato I del regolamento 2018/2067 è aggiornato con due sotto-gruppi di attività per il trasporto aereo: 12a per le emissioni e 12b per gli effetti non CO2. Sono inoltre adeguati i requisiti di competenza dei verificatori, dei valutatori e degli esperti tecnici, anche per la neutralità climatica. Il testo prevede varie forme di semplificazione, incluse verifiche semplificate e visite virtuali, ma solo entro condizioni rigorose e con attenzione alla correttezza dei dati e all’indipendenza del verificatore.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune disposizioni si applicano retroattivamente o con decorrenza specifica al 1° gennaio 2025, ma per la verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2024, in particolare per taluni profili relativi ai carburanti e all’attribuzione dei voli.
Disposizioni principali
Estensione dell’ambito del regolamento
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è esteso alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2025 dai soggetti regolamentati ex articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE e alla verifica, dal 1° gennaio 2025, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 comunicati dagli operatori aerei ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva.
Nuove definizioni e nozioni operative
Sono introdotte o modificate definizioni chiave: comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, comunicazione del gestore o dell’operatore aereo, relazione sulla neutralità climatica, periodo di comunicazione della neutralità climatica, non conformità e sito, oltre all’adeguamento di concetti già esistenti per ricomprendere i nuovi oggetti di verifica.
Principio generale di affidabilità della verifica
L’articolo 6 è riscritto per affermare che le comunicazioni verificate delle emissioni, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, dei dati di riferimento, dei nuovi entranti, del livello di attività e le relazioni sulla neutralità climatica devono essere affidabili e costituire una fedele rappresentazione degli elementi dichiarati.
Verifica della neutralità climatica
Vengono introdotte regole specifiche per la verifica delle relazioni sulla neutralità climatica: il verificatore deve controllare completezza, conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441, coerenza con il piano di neutralità climatica, conseguimento di traguardi e obiettivi, impatto degli aggiornamenti del piano e correttezza dei dati e dei calcoli. Se rileva non conformità al regolamento 2023/2441, le inserisce nella dichiarazione di verifica anche se il piano è stato ritenuto conforme dall’autorità competente.
Controlli su combustibili e carburanti sostenibili
Per le emissioni del gestore e del soggetto regolamentato, il verificatore deve controllare le prove di conformità ai criteri della direttiva (UE) 2018/2001 per biomassa, RFNBO e RCF, nonché alla soglia di riduzione della direttiva (UE) 2024/1788 per i combustibili sintetici a basse emissioni di carbonio. Sono disciplinati anche controlli specifici per biogas, RFNBO/RCF acquistati e per l’attribuzione del contenuto a fattore di emissione zero nei carburanti per l’aviazione.
Attribuzione e verifica dei carburanti per l’aviazione
Sono introdotte regole dettagliate sulla verifica dell’attribuzione dei carburanti alternativi per l’aviazione e dei carburanti ammissibili per l’aviazione ai voli, sia quando l’attribuzione fisica è possibile sia quando occorre l’attribuzione proporzionale. Il verificatore controlla completezza, accuratezza, limiti quantitativi, assenza di duplicazioni e corretta attribuzione per coppia di aerodromi, nonché il rispetto delle tempistiche di consegna al sistema di rifornimento.
CO2 trasferita e CO2 legata permanentemente
Per la CO2 trasferita ai fini dello stoccaggio geologico e per l’N2O trasferito, il verificatore deve controllare coerenza delle misurazioni, uso della media aritmetica corretta, eventuali correzioni e approvazioni dell’autorità competente. Sono inoltre previsti controlli specifici per la CO2 derivante da materiali o combustibili con fattore di emissione zero e per la CO2 chimicamente legata in modo permanente in prodotti elencati nel regolamento delegato (UE) 2024/2620.
Verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2
Il regolamento introduce un impianto completo di verifica per tali effetti: accesso ai sistemi NEATS o a strumenti informatici di terzi, controlli sulle informazioni di volo, sulla traiettoria, sulle caratteristiche dell’aeromobile, sulle prestazioni aeronautiche e sui dati di consumo carburante, oltre a controlli di coerenza con Eurocontrol, ADS-B e basi dati tecniche equivalenti. Sono previste anche visite virtuali e semplificazioni in casi di basso rischio o per emettitori di entità ridotta.
Soglie di rilevanza
Per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 la soglia di rilevanza è fissata al 5% del CO2(e) aggregato totale comunicato. Per la relazione sulla neutralità climatica, la soglia è pari al 5% dell’elemento di riferimento pertinente, variabile in funzione del tipo di obiettivo (emissioni assolute, intensità di sottoimpianto, benchmark di prodotto, calore, combustibili o valore del parametro di riferimento).
Dichiarazione di verifica e contenuti obbligatori
La dichiarazione di verifica deve indicare il giudizio finale, le motivazioni, le eventuali inesattezze, non conformità o inosservanze, l’eventuale CO2(e) aggregato degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la conferma dei controlli sui carburanti per l’aviazione e, per la neutralità climatica, l’esito sul conseguimento di traguardi e obiettivi. Deve inoltre descrivere in modo sufficientemente dettagliato l’oggetto e la natura delle irregolarità e il relativo fondamento normativo.
Pareri negativi e ambito di applicazione troppo limitato
Il verificatore può concludere che l’ambito della verifica è troppo limitato quando il piano di monitoraggio, il piano della metodologia di monitoraggio o il piano di neutralità climatica non consentono conclusioni sufficienti, quando il piano della metodologia non è approvato o quando il piano di neutralità climatica non è stato controllato e ritenuto conforme dall’autorità competente. Per la neutralità climatica è espressamente prevista l’ipotesi di mancato conseguimento di traguardi e obiettivi.
Verifica semplificata e visite virtuali
Sono disciplinate verifiche semplificate per alcune comunicazioni degli operatori aerei e dei soggetti regolamentati. Per la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la comunicazione si considera verificata se compilata tramite NEATS o strumento terzo approvato senza modifiche dell’operatore, con controlli di coerenza solo in determinati casi. Sono inoltre previste visite in loco virtuali, a condizioni definite, e regole di semplificazione per i periodi di comunicazione 2025 e 2026 per i soggetti regolamentati con requisiti specifici.
Accreditamento dei verificatori
L’allegato I è modificato per distinguere l’attività di trasporto aereo in due gruppi: 12a per i dati sulle emissioni e 12b per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. È confermato il gruppo 98 per le altre attività ai sensi degli articoli 10 bis e 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Sono aggiornati anche i requisiti di competenza dei verificatori, dei valutatori e degli esperti tecnici, con attenzione specifica alla neutralità climatica e ai nuovi controlli tecnici.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025 alla verifica delle emissioni generate dal 1° gennaio 2024, in particolare quelle relative a determinati controlli su carburanti sostenibili e sull’attribuzione dei carburanti per l’aviazione.
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