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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1196

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1196 della Commissione, del 18 giugno 2025, che revoca l’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nordkalk Filtra G in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 della Commissione

Normativa europea32025R1196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca, su richiesta del titolare, l’autorizzazione dell’Unione concessa a Nordkalk AB per il biocida singolo "Nordkalk Filtra G". Di conseguenza abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 che aveva rilasciato l’autorizzazione. È inoltre previsto un periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, con scadenze specifiche per la messa a disposizione sul mercato e per l’utilizzo del prodotto.

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk Filtra G" e abrogazione del precedente regolamento di esecuzione che l’aveva rilasciata.

Ambito di applicazione

Si applica al biocida singolo "Nordkalk Filtra G" e al relativo titolare dell’autorizzazione, Nordkalk AB, nell’ambito della disciplina UE sui biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE. Disciplina la cessazione dell’autorizzazione, la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte entro i termini di tolleranza previsti.

Revoca dell’autorizzazione UE per "Nordkalk Filtra G"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1196 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e revoca l’autorizzazione dell’Unione rilasciata al biocida singolo "Nordkalk Filtra G". La revoca avviene su richiesta del titolare Nordkalk AB, che ha dichiarato di voler cessare la produzione del prodotto per ragioni commerciali.

Origine della revoca e iter procedurale

La Commissione richiama che l’autorizzazione era stata inizialmente concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400 del 12 settembre 2024, con numero di autorizzazione EU-0029371-0000. Nordkalk AB ha presentato la domanda di revoca all’Agenzia europea per le sostanze chimiche il 5 febbraio 2025; la domanda è stata registrata con il numero BC-CW103987-10 e trasmessa alla Commissione il 19 marzo 2025. La motivazione formale della revoca è stata depositata il 2 aprile 2025.

Effetti normativi: revoca e abrogazione

L’articolo 1 dispone la revoca dell’autorizzazione dell’Unione per "Nordkalk Filtra G". L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400, eliminando così l’atto che aveva originariamente autorizzato il biocida.

Periodo di tolleranza per scorte e commercializzazione

In applicazione dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione concede un periodo di tolleranza per le scorte del prodotto. In concreto:

  • il biocida non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 5 gennaio 2026;
  • le scorte non possono più essere utilizzate dal 4 luglio 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Revoca dell’autorizzazione dell’Unione

L’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Nordkalk Filtra G", rilasciata a Nordkalk AB con numero EU-0029371-0000 dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400, è revocata ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012, su richiesta del titolare.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2400, che aveva rilasciato l’autorizzazione del biocida, è abrogato come conseguenza diretta della revoca.

Periodo di tolleranza per le scorte

Il biocida "Nordkalk Filtra G" non può più essere messo a disposizione sul mercato dal 5 gennaio 2026 e le scorte non possono più essere utilizzate dal 4 luglio 2026. La misura è adottata in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichemercato internosalute e sicurezza

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