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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1246

Regolamento delegato (UE) 2025/1246 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui ai regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587 per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti rappresentativi di capitale

Normativa europea32025R1246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna in modo organico le RTS di MiFIR sulla trasparenza, recependo le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/791. Riformula le definizioni e le soglie per obbligazioni, SFP, ETC/ETN e quote di emissione, disciplina la pubblicazione differita e la sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza, e adegua le regole per i derivati. Per gli strumenti rappresentativi di capitale modifica inoltre i dati pre-negoziazione e post-negoziazione, le soglie per gli internalizzatori sistematici e gli indicatori di pubblicazione. Le nuove disposizioni sono coordinate con il sistema consolidato di pubblicazione e con le nuove categorie di sistemi di negoziazione CLOB e asta periodica.

Modifica le norme tecniche di regolamentazione su trasparenza pre- e post-negoziazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti rappresentativi di capitale, adeguandole a MiFIR come modificato nel 2024.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione, alle imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione, alle imprese di investimento che effettuano negoziazioni fuori sede e agli internalizzatori sistematici, nell’ambito dei mercati UE disciplinati dal regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), come integrato dai regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587. Riguarda in particolare obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, exchange traded commodities (ETC), exchange traded notes (ETN), quote di emissione, derivati e strumenti rappresentativi di capitale, con regole diverse a seconda della liquidità, della dimensione dell’operazione e del tipo di sistema di negoziazione. Alcune disposizioni si applicano dal 2 marzo 2026; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica della disciplina tecnica sulla trasparenza MiFIR

Il regolamento delegato (UE) 2025/1246 interviene sui regolamenti delegati (UE) 2017/583 e (UE) 2017/587 per adeguare le norme tecniche di regolamentazione agli emendamenti di MiFIR introdotti, in particolare, dal regolamento (UE) 2024/791. L’obiettivo è ricalibrare gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione, semplificare la classificazione degli strumenti e garantire continuità operativa in vista anche dei sistemi consolidati di pubblicazione.

Ambito e finalità generale

Il testo riguarda principalmente sedi di negoziazione, imprese di investimento, internalizzatori sistematici e autorità competenti. Le modifiche incidono su obblighi di pubblicità di ordini, quotazioni e operazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, ETC, ETN, quote di emissione, derivati e strumenti rappresentativi di capitale. Il regolamento chiarisce inoltre la coerenza con la nuova disciplina del soggetto pubblicante designato e con le nuove categorie CLOB e asta periodica.

Regolamento delegato (UE) 2017/583: trasparenza su obbligazioni, SFP, quote di emissione e derivati

L’articolo 1 è riscritto per introdurre le definizioni di CLOB e asta periodica, mentre viene eliminata la definizione di operazione a pacchetto, ormai contenuta nel regolamento di base. L’articolo 1 bis delimita l’ambito residuo del regolamento ai soli derivati per la maggior parte delle disposizioni, e ai derivati più le operazioni a pacchetto per l’articolo 8.

Sul piano sostanziale, il regolamento introduce:

  • l’articolo 3 bis, che definisce gli ordini di dimensione elevata per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione;
  • l’articolo 6 bis, che stabilisce la liquidità o illiquidità degli strumenti mediante criteri statici;
  • l’articolo 8 bis, che disciplina il differimento della pubblicazione delle operazioni per obbligazioni, SFP, ETC, ETN e quote di emissione;
  • l’articolo 11 bis, per la pubblicazione aggregata delle operazioni di debito sovrano differite;
  • l’articolo 16, che consente la sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza a condizioni quantitative precise.

Obblighi di pubblicazione differita e soglie per le obbligazioni

Per le obbligazioni diverse da ETC ed ETN il nuovo regime distingue cinque categorie di operazioni e prevede differimenti progressivi di prezzo e volume, da 15 minuti fino a quattro settimane. La calibrazione dipende dalla liquidità dello strumento e dalle soglie dell’allegato III. Per le obbligazioni sovrane si conferma inoltre un regime di aggregazione settimanale delle operazioni differite, con pubblicazione il martedì successivo entro le 9:00.

ETC, ETN, SFP e quote di emissione

Gli ETC, gli ETN e gli strumenti finanziari strutturati sono trattati come non liquidi, con differimento massimo del prezzo fino al secondo giorno di negoziazione successivo e del volume fino a due settimane. Per le quote di emissione dell’Unione europea, invece, il regolamento fissa un regime peculiare: le operazioni oltre la soglia post-negoziazione devono essere pubblicate entro le 19:00 del secondo giorno lavorativo successivo; le soglie sono espresse in tonnellate di CO2 equivalente.

Derivati: criteri, soglie e sospensione degli obblighi

Per i derivati l’impianto precedente viene rimodellato e le soglie sono aggiornate in modo molto dettagliato negli allegati III. L’articolo 13 disciplina la determinazione delle soglie LIS/SSTI per classi e sottoclassi, con criteri basati su percentili, ADNA e volume/numero di operazioni. L’articolo 16 consente la sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza se il volume degli ultimi 30 giorni scende sotto determinate soglie rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, distinguendo tra strumenti liquidi e illiquidi.

Regolamento delegato (UE) 2017/587: trasparenza per strumenti rappresentativi di capitale

Le modifiche al regolamento 2017/587 aggiornano la disciplina pre- e post-negoziazione per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e strumenti analoghi. Vengono specificati i dettagli informativi da pubblicare, la determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità, le soglie di quotazione per gli internalizzatori sistematici e i campi tecnici degli allegati I e II.

In particolare:

  • l’articolo 3 rinvia alla tabella 1 ter per i dettagli pre-negoziazione;
  • l’articolo 4 stabilisce una regola provvisoria per il mercato più rilevante in termini di liquidità basata sul primo mercato di ammissione o negoziazione;
  • l’articolo 11 collega la dimensione standard del mercato al valore medio delle operazioni;
  • gli articoli 11 bis e 11 ter fissano rispettivamente la soglia fino a due volte la dimensione standard e la dimensione minima delle quotazioni.

Operazioni escluse o trattate in modo speciale

Per la trasparenza post-negoziazione, il regolamento chiarisce che alcune operazioni non contribuiscono alla formazione del prezzo e quindi non vanno trattate come operazioni ordinarie: tra queste figurano le operazioni give-up e give-in. L’elenco degli indicatori viene ampliato e aggiornato, includendo ad esempio BENC, NPFT, PORT, CONT, SDIV, LRGS, RFPT, NLIQ, OILQ, PRIC, ALGO, CANC e AMND.

Allegati tecnici e date di applicazione

Gli allegati IV e V riscrivono in modo esteso gli schemi di dati, i formati e le soglie tecniche, con dettagli sui sistemi di negoziazione, sui campi di pubblicazione, sui codici di mercato e sulle nuove soglie quantitative. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma alcune parti si applicano solo dal 2 marzo 2026 per consentire agli operatori di adeguare i propri sistemi e per coordinarsi con il nuovo impianto MiFIR e con i sistemi consolidati di pubblicazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni sui sistemi di negoziazione

Nel regolamento delegato (UE) 2017/583 viene riscritta la nozione di "sistema di negoziazione con book centrale di negoziazione con limite di prezzo" (CLOB), articolata in: i) book di negoziazione continuo con algoritmo automatico; ii) sistema che combina book continuo e asta periodica. Viene inoltre definito il "sistema di negoziazione ad asta periodica". Sono soppressi i riferimenti a sistemi non più pertinenti (quote driven, request-for-quote, voice trading).

Ambito di applicazione residuo del regolamento 2017/583

È introdotto l’articolo 1 bis, che limita agli strumenti derivati l’applicazione degli articoli 3, 6, 9, 10, 11 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/583; l’articolo 8 si applica solo ai derivati e alle operazioni a pacchetto. I riferimenti all’articolo 11 MiFIR contenuti negli articoli 8 e 11 del regolamento delegato vanno intesi secondo la versione applicabile prima del 28 marzo 2024.

Ordini di dimensione elevata e mercati illiquidi per obbligazioni, SFP e quote di emissione

È introdotto l’articolo 3 bis, che fissa soglie statiche per identificare gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni di mercato: obbligazioni, ETC/ETN, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione hanno soglie diverse, rinviando alle tabelle dell’allegato III. È introdotto l’articolo 6 bis con una determinazione statica della liquidità per obbligazioni, ETC/ETN, SFP e quote di emissione, sempre mediante le tabelle dell’allegato III.

Trasparenza post-negoziazione e operazioni a pacchetto

L’articolo 7 viene aggiornato: le informazioni post-negoziazione devono essere rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e comunque entro 5 minuti dall’esecuzione. Per le operazioni a pacchetto deve essere indicato l’apposito indicatore o quello di scambio di sottostante fisico; se l’operazione beneficia di differimento, le informazioni su tutte le componenti vanno pubblicate allo scadere del differimento.

Pubblicazione differita per obbligazioni, SFP, ETC, ETN e quote di emissione

È introdotto l’articolo 8 bis nel regolamento 2017/583. Per le obbligazioni (esclusi ETC/ETN) sono previste cinque categorie con differimenti diversi di prezzo e volume, fino a 4 settimane. Per ETC, ETN e SFP è previsto un differimento del prezzo fino al secondo giorno di negoziazione successivo e del volume fino a 2 settimane, per operazioni di qualsiasi dimensione. Per le quote di emissione, la pubblicazione delle operazioni superiori alla soglia post-negoziazione deve avvenire entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo.

Regime speciale per il differimento su debito sovrano

È inserito l’articolo 11 bis, che disciplina la pubblicazione aggregata delle operazioni di debito sovrano differite: le operazioni di una settimana di calendario sono aggregate per codice ISIN e pubblicate il martedì successivo entro le 9:00 ora locale, o il giorno lavorativo successivo se il martedì non è lavorativo. I dati aggregati comprendono prezzo medio ponderato, volume complessivo e numero totale di operazioni.

Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza

L’articolo 16 sostituisce il previgente regime: per strumenti liquidi le autorità competenti possono sospendere gli obblighi di trasparenza se il volume degli ultimi 30 giorni scende sotto il 40% della media mensile dei 12 mesi precedenti; per strumenti illiquidi la soglia è il 20%. La sospensione riguarda gli articoli 8, 8 bis e 10 MiFIR, previa verifica che il calo non derivi da fattori stagionali.

Abrogazioni e coordinamento nel regolamento 2017/583

Sono soppressi l’articolo 5, gli articoli 17 e 18 e vari paragrafi dell’articolo 13, per allineare il testo alla nuova architettura MiFIR. Gli allegati I, II e III sono sostituiti o modificati, con nuove tabelle di soglie e nuovi criteri di classificazione.

Obblighi di trasparenza per gli strumenti rappresentativi di capitale

Il regolamento delegato (UE) 2017/587 viene modificato per aggiornare i dati pre-negoziazione e post-negoziazione da pubblicare, la determinazione del mercato più rilevante in termini di liquidità, le soglie per gli internalizzatori sistematici e le regole sugli indicatori. Viene inoltre chiarito il trattamento degli ordini iceberg e dei prezzi di riferimento, nonché l’esclusione di alcune operazioni dalla trasparenza post-negoziazione.

Dati pre-negoziazione per le azioni e strumenti analoghi

All’articolo 3 del regolamento 2017/587 si aggiunge il rinvio alla tabella 1 ter dell’allegato I, che elenca i dati pre-negoziazione da pubblicare. L’allegato I viene riscritto: per il CLOB devono essere pubblicati numero aggregato di ordini e volumi ai cinque migliori livelli; per l’asta periodica il prezzo e il volume potenzialmente eseguibile.

Mercato più rilevante in termini di liquidità

È modificato l’articolo 4 del regolamento 2017/587: fino alla determinazione secondo la procedura ordinaria, il mercato più rilevante è quello in cui lo strumento è stato ammesso o negoziato per la prima volta; se ciò non avviene su un mercato regolamentato UE, conta il MTF in cui avviene la prima ammissione o negoziazione. La regola non si applica ad alcune categorie introdotte tra il 1° e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Internalizzatori sistematici e dimensione standard del mercato

L’articolo 11 è ridefinito: la dimensione standard del mercato per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e strumenti analoghi si basa sul valore medio delle operazioni, secondo le nuove tabelle dell’allegato II. Sono introdotti gli articoli 11 bis e 11 ter: gli internalizzatori sistematici devono pubblicare quotazioni irrevocabili fino a due volte la dimensione standard del mercato e la dimensione minima delle quotazioni coincide con tale dimensione standard.

Trasparenza post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale

L’articolo 12 del regolamento 2017/587 viene aggiornato per specificare i dettagli da pubblicare per ogni operazione e l’obbligo di nuova comunicazione in caso di annullamento. L’allegato II rielenca i campi post-negoziazione e gli indicatori, includendo operazioni con parametro di riferimento, operazioni che non contribuiscono alla formazione del prezzo, portafoglio, subordinated trades, special dividend, LRGS, RFPT, NLIQ, OILQ, PRIC, ALGO, CANC e AMND.

Esclusione di alcune operazioni dalla trasparenza post-negoziazione

All’articolo 13 si aggiunge la categoria delle operazioni give-up e give-in, che sono escluse dagli obblighi di trasparenza post-negoziazione perché di natura tecnica/operativa e non rappresentative di eventi autonomi di formazione del prezzo.

Responsabilità della pubblicazione tramite APA

L’articolo 15 viene coordinato con il nuovo concetto di "soggetto pubblicante designato" introdotto da MiFIR come modificato nel 2024. La competenza dell’autorità che determina il regime di differimento si collega ora all’impresa di investimento responsabile della pubblicazione tramite APA ai sensi dell’articolo 21 bis MiFIR.

Nuove metodologie di calcolo e aggiornamento annuale

L’articolo 17 richiede a autorità competenti ed ESMA di raccogliere e pubblicare annualmente, entro il 1° marzo, i dati per il calcolo della dimensione standard del mercato e delle soglie rilevanti. I valori si applicano dal primo lunedì di aprile dell’anno di pubblicazione fino al giorno precedente il primo lunedì di aprile dell’anno successivo. È prevista anche la conversione in valuta per strumenti non denominati in euro al tasso BCE del 31 dicembre dell’anno precedente.

Clausola di temporaneità

L’articolo 19 stabilisce che l’articolo 17, paragrafo 6, e l’allegato IV cessano di applicarsi dal 1° gennaio 2026; l’articolo 17, paragrafo 5, e l’allegato III cessano di applicarsi dal 1° gennaio 2027.

Soglie e classificazioni negli allegati tecnici del regolamento 2017/583

Gli allegati III e successivi sono riscritti per definire classi, sottoclassi e soglie di liquidità/LIS/SSTI per obbligazioni, SFP, derivati cartolarizzati, derivati su tassi di interesse, strumenti rappresentativi di capitale, derivati su merci, tassi di cambio, crediti, derivati C10, CFD, quote di emissione e derivati su quote di emissione. Per le quote di emissione dell’Unione (EUA) si conferma la liquidità; per altre quote si prevede illiquidità. Le soglie sono espresse in EUR o in tCO2 secondo il tipo di strumento.

Aggiornamento dei dati tecnici e delle convenzioni di pubblicazione

Gli allegati I e II del regolamento 2017/587 definiscono i formati tecnici dei campi, i codici di sede, gli indicatori e le convenzioni di denominazione. Sono previste specifiche per date/ore in formato ISO 8601, ISIN, MIC, LEI, gestione degli ordini iceberg, indicazione delle sedi UE e di paesi terzi, e classificazione dei sistemi di negoziazione.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaritrasparenza pre- e post-negoziazionestrumenti finanziariquote di emissionederivati

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