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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1249

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1249 della Commissione, del 18 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kaffeost (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1249 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione «Kaffeost» come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La Commissione adotta il provvedimento dopo aver rilevato che la domanda, presentata dalla Svezia, era stata pubblicata e che non erano state presentate opposizioni. L’atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione dell’indicazione geografica «Kaffeost» (DOP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione «Kaffeost» in quanto indicazione geografica protetta a livello dell’Unione, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, con efficacia in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento riguarda l’iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione e non disciplina aspetti produttivi sostanziali ulteriori rispetto al riconoscimento della denominazione. La domanda era stata presentata dalla Svezia ed era già stata pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risulta presentata alcuna opposizione.

Iscrizione della DOP «Kaffeost» nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1249 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione delle indicazioni geografiche prevista dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto iscrive formalmente «Kaffeost» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Svezia ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, sulla base dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva inoltre che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Kaffeost» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Si tratta quindi di un atto di registrazione, privo di ulteriori prescrizioni operative o sostanziali sul disciplinare nel testo pubblicato.

Entrata in vigore ed effetti

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP «Kaffeost»

L’articolo 1 stabilisce che l’indicazione geografica «Kaffeost» è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali dell’iscrizione

Nei considerando la Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dalla Svezia, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012, e che alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricolidenominazioni di origine protettemarchi di qualità alimentare

Testo integrale

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