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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18534/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (operatori economici)

La controversia

Il Comune aveva emesso ordinanze ingiunzione per il pagamento del corrispettivo annuale per l'uso dei pontili per il 2014 nei confronti di due operatori del servizio acqueo. Gli ingiunti avevano opposto le ordinanze sostenendo che il Comune fosse inadempiente agli obblighi di manutenzione e messa in sicurezza dei pontili e, quindi, avevano invocato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. chiedendo l'annullamento delle ingiunzioni e l'accertamento della non debenza delle somme. Il Tribunale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. ritenendo il rapporto di diritto pubblico e non contrattuale, mentre la Corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che vi fosse un nesso di corrispettività tra canone e obblighi del Comune di mettere a disposizione pontili idonei e sicuri, valorizzando la CTU che aveva riscontrato significative carenze di sicurezza. Avverso la sentenza d'appello il Comune proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, sostanzialmente per violazione dell'art. 112 c.p.c., falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., dell'art. 31-bis del regolamento comunale e della L.R. Veneto n. 63/1993, oltre a censure sulla motivazione e sulla mancata considerazione della natura del rapporto e della gravità dell'inadempimento. Prima della decisione, però, il Comune depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, perfezionata con la conoscenza da parte della controparte prima dell'udienza, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione. Non ha provveduto sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di estinzione del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    richiamato come eccezione di inadempimento invocata dagli opponenti e oggetto delle censure del ricorrente; la sentenza d'appello ne aveva ritenuto applicabile la disciplina al rapporto tra canone e obblighi del Comune, ma la Cassazione non è entrata nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto nei motivi di ricorso per omessa pronuncia.

  • art. 31-bis del Regolamento comunale

    richiamato come fonte del corrispettivo annuale per l'uso delle rive e dei pontili pubblici riservati ai servizi.

  • L.R. Veneto n. 63/1993

    richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina del rapporto e del corrispettivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha affermato che non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia.

  • Regio Decreto n. 639 del 1910

    base normativa delle ordinanze ingiunzione emesse dal Comune per il pagamento del corrispettivo.

  • Cass., Sez. Un., 24 dicembre 2019, n. 34429

    richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, se conosciuta dalla controparte prima dell'udienza, perfeziona l'estinzione del processo.

  • Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140

    richiamata a sostegno del medesimo principio sulla rinuncia al ricorso.

  • Cass., Sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474

    richiamata a sostegno del medesimo principio sulla rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale recettizio, estingue il processo se la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia non si provvede sulle spese se gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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