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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16356/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione e detenzione illegale di due giubbotti antiproiettile già in dotazione dell'Esercito: (i) eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata dichiarazione di legittimo impedimento in conseguenza della sopravvenuta detenzione non comunicata al giudice; (ii) vizio di diritto per presunto concorso apparente tra art. 28 TULPS (detenzione senza licenza di materiale militare) e art. 648 c.p. (ricettazione), con argomento che la detenzione sarebbe un fatto post quem e assorbente; (iii) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, contestando che la mancanza di documentazione basti a provare la consapevolezza della provenienza illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che le censure reiterassero i motivi di appello senza confrontarsi con le risposte già fornite dalla Corte di appello. Nel merito, ha respinto: (i) l'eccezione di nullità perché il collegio di primo grado non era stato informato dello stato di detenzione dell'imputato e dunque non ricorrevano i presupposti di nullità o impedimento legittimo che avrebbero imposto rinvio e traduzione; (ii) la tesi del concorso apparente tra art. 28 TULPS e art. 648 c.p., affermando che le due norme tutelano beni giuridici diversi (sicurezza pubblica vs patrimonio) e riguardano profili fattuali non coincidenti; (iii) l'assenza di dolo in ordine alla ricettazione, ritenendo che l'assenza di documentazione autorizzativa integra l'elemento materiale del reato ex art. 28 TULPS e l'assenza di documentazione fiscale comprova la consapevolezza della provenienza illecita richiesta dall'art. 648 c.p. Ha confermato l'esito del giudizio di merito (pena determinata in sede di appello: sei mesi di reclusione e euro 300 di multa) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 28 TULPS

    l'articolo 28 Tulps vieta la detenzione senza licenza di armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse, di munizioni e di uniformi militari; il contravventore è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato

    La Corte ha ritenuto che l'art. 28 tuteli la sicurezza pubblica e che la detenzione non autorizzata di equipaggiamento militare costituisca un elemento materiale che il detentore deve conoscere; la mancanza di documenti autorizzativi è indice dell'illiceità della detenzione

  • art. 648 cod. pen.

    risponde invece di ricettazione chi acquista denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto

    La norma tutela il patrimonio impedendo la circolazione di beni di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto che l'assenza di documentazione fiscale comprovi la consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo del reato)

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata implicitamente in relazione alla nullità per impedimento: la Corte ha concluso che la nullità per impedimento richiede che lo stato di detenzione sia stato conosciuto o comunicato al giudice, cosa che nel caso non è avvenuta

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente confrontato con le argomentazioni della Corte di appello

  • art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla nullità; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile per genericità

Massime di principio

  • La sopravvenuta detenzione dell'imputato costituisce impedimento legittimo solo se è nota o viene tempestivamente comunicata al giudice: se il collegio non è stato informato, non sussiste automaticamente la nullità del provvedimento.
  • Art. 28 TULPS e art. 648 c.p. possono essere applicati congiuntamente se i fatti contengono profili distinti tutelati da norme diverse (sicurezza pubblica vs tutela del patrimonio); non si configura concorso apparente di norme quando le condotte non coincidono del tutto.
  • L'assenza di documentazione autorizzativa o fiscale può costituire elemento probatorio rilevante per inferire la consapevolezza della provenienza illecita (dolo) richiesto per la ricettazione, ma va sempre valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • In Cassazione i motivi devono affrontare espressamente e con precisione le argomentazioni motivate dei giudici di merito; la mera reiterazione delle censure già svolte in appello, senza confronto specifico, può determinare l'inammissibilità per genericità.
  • Chi propone eccezioni processuali basate su impedimenti (es. detenzione) deve dimostrare che l'evento è stato comunicato o documentato al giudice procedente per poter ottenere effetti sostanziali (rinvio, traduzione).
  • La conferma di condanne per reati con elementi sovrapposti richiede che il giudice distingua chiaramente l'elemento materiale e l'elemento soggettivo di ciascuna fattispecie; avere beni senza documentazione può integrare reati diversi a seconda delle circostanze.

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