Cassazione Penale, Sentenza n. 16356/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione e detenzione illegale di due giubbotti antiproiettile già in dotazione dell'Esercito: (i) eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancata dichiarazione di legittimo impedimento in conseguenza della sopravvenuta detenzione non comunicata al giudice; (ii) vizio di diritto per presunto concorso apparente tra art. 28 TULPS (detenzione senza licenza di materiale militare) e art. 648 c.p. (ricettazione), con argomento che la detenzione sarebbe un fatto post quem e assorbente; (iii) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, contestando che la mancanza di documentazione basti a provare la consapevolezza della provenienza illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, ritenendo che le censure reiterassero i motivi di appello senza confrontarsi con le risposte già fornite dalla Corte di appello. Nel merito, ha respinto: (i) l'eccezione di nullità perché il collegio di primo grado non era stato informato dello stato di detenzione dell'imputato e dunque non ricorrevano i presupposti di nullità o impedimento legittimo che avrebbero imposto rinvio e traduzione; (ii) la tesi del concorso apparente tra art. 28 TULPS e art. 648 c.p., affermando che le due norme tutelano beni giuridici diversi (sicurezza pubblica vs patrimonio) e riguardano profili fattuali non coincidenti; (iii) l'assenza di dolo in ordine alla ricettazione, ritenendo che l'assenza di documentazione autorizzativa integra l'elemento materiale del reato ex art. 28 TULPS e l'assenza di documentazione fiscale comprova la consapevolezza della provenienza illecita richiesta dall'art. 648 c.p. Ha confermato l'esito del giudizio di merito (pena determinata in sede di appello: sei mesi di reclusione e euro 300 di multa) e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28 TULPS
l'articolo 28 Tulps vieta la detenzione senza licenza di armi da guerra e di armi ad esse analoghe o di parti di esse, di munizioni e di uniformi militari; il contravventore è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato
La Corte ha ritenuto che l'art. 28 tuteli la sicurezza pubblica e che la detenzione non autorizzata di equipaggiamento militare costituisca un elemento materiale che il detentore deve conoscere; la mancanza di documenti autorizzativi è indice dell'illiceità della detenzione
art. 648 cod. pen.
risponde invece di ricettazione chi acquista denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto
La norma tutela il patrimonio impedendo la circolazione di beni di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto che l'assenza di documentazione fiscale comprovi la consapevolezza della provenienza illecita (elemento soggettivo del reato)
art. 420 ter cod. proc. pen.
Norma richiamata implicitamente in relazione alla nullità per impedimento: la Corte ha concluso che la nullità per impedimento richiede che lo stato di detenzione sia stato conosciuto o comunicato al giudice, cosa che nel caso non è avvenuta
art. 423 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente tra le norme processuali; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non adeguatamente confrontato con le argomentazioni della Corte di appello
art. 604 comma 5-bis cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente nel quadro delle censure sulla nullità; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile per genericità
Massime di principio
- La sopravvenuta detenzione dell'imputato costituisce impedimento legittimo solo se è nota o viene tempestivamente comunicata al giudice: se il collegio non è stato informato, non sussiste automaticamente la nullità del provvedimento.
- Art. 28 TULPS e art. 648 c.p. possono essere applicati congiuntamente se i fatti contengono profili distinti tutelati da norme diverse (sicurezza pubblica vs tutela del patrimonio); non si configura concorso apparente di norme quando le condotte non coincidono del tutto.
- L'assenza di documentazione autorizzativa o fiscale può costituire elemento probatorio rilevante per inferire la consapevolezza della provenienza illecita (dolo) richiesto per la ricettazione, ma va sempre valutata nel contesto probatorio complessivo.
- In Cassazione i motivi devono affrontare espressamente e con precisione le argomentazioni motivate dei giudici di merito; la mera reiterazione delle censure già svolte in appello, senza confronto specifico, può determinare l'inammissibilità per genericità.
- Chi propone eccezioni processuali basate su impedimenti (es. detenzione) deve dimostrare che l'evento è stato comunicato o documentato al giudice procedente per poter ottenere effetti sostanziali (rinvio, traduzione).
- La conferma di condanne per reati con elementi sovrapposti richiede che il giudice distingua chiaramente l'elemento materiale e l'elemento soggettivo di ciascuna fattispecie; avere beni senza documentazione può integrare reati diversi a seconda delle circostanze.
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