Cassazione Penale, Sentenza n. 24520/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di €307.755,00. La difesa deduceva violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 321 e 125, comma 3, c.p.p., nonché degli artt. 648 e 648-bis c.p.; contestava il difetto del fumus commissi delicti rispetto ai reati di riciclaggio/autoriciclaggio, lamentando che il Tribunale avesse valorizzato elementi irrilevanti (modalità di occultamento, suddivisione del denaro) e avesse illegittimamente 'ammantato di illecito' la somma menzionando la sua presunta origine "albanese", senza indicare un concreto reato presupposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, allo stato iniziale del procedimento, sussistano sufficienti indizi di illiceità: ingente quantità di contanti occultata in modo anomalo (vano ruota di scorta, mazzette incelophanate e incerottate), incongruenze e opacità nei redditi delle tre attività economiche dell'indagato (mancata produzione di reddito o perdite dichiarate) e la versione evasiva fornita dall'indagato al controllo. Tali elementi, secondo la Corte, consentono di individuare almeno l'area di illiceità (in particolare illeciti fiscali) idonea a fondare il fumus per il sequestro preventivo delle somme (importo complessivo > €300.000,00), anche alla luce delle soglie di rilevanza penale dettate dal d.lgs. 74/2000 (ora d.lgs. 5 nov. 2024, n.173). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di €3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p. (riciclaggio)
Il reato di riciclaggio è stato invocato come contestazione alternativa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari siano compatibili con l'ipotesi di reati presupposti che giustificano il sequestro preventivo per riciclaggio/autoriciclaggio
art. 648-bis c.p. (autoriciclaggio)
Valutato unitamente all'art. 648 come titolo di accusa; la Corte ha ritenuto sufficiente, in questa fase, l'indicazione di un'area di illiceità (fiscale) come possibile reato presupposto
art. 321 c.p.p. (riesame)
Richiamato dalla difesa per censurare la procedura di riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente il rigetto del riesame
art. 125, comma 3, c.p.p. (misure cautelari reali - motivazione)
Invocato dalla difesa per vizio di motivazione; la Corte ha considerato la motivazione del Tribunale congrua rispetto agli indizi raccolti
d.lgs. 74/2000 (ora d.lgs. 5 novembre 2024, n.173), artt. 4 e 5 -> artt. 76 e 77
La Corte ha applicato le soglie di rilevanza penale previste per i reati fiscali (es. soglia di €100.000 e percentuali indicate) per valutare che l'importo sequestrato eccede le soglie e rende plausibile l'ipotesi di reati fiscali come presupposto del riciclaggio
art. 616 c.p.p. (condanna alle spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione equitativa di €3.000,00 per la manifesta infondatezza del ricorso
Massime di principio
- Il mero possesso di denaro contante, anche ingente, non sempre basta a escludere profili di illiceità: elementi concreti come modalità anomale di occultamento, importi sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e versioni evasive possono configurare fumus per il sequestro preventivo
- Se la contestazione riguarda riciclaggio o autoriciclaggio, è rilevante individuare, anche solo come ipotesi ragionata, un reato presupposto; in materia fiscale ciò comporta il confronto con le soglie di rilevanza penale previste dalla normativa tributaria
- La giurisprudenza ha progressivamente richiesto una valutazione più rigorosa rispetto al passato: non è sufficiente un sospetto generico, ma è necessario indicare, sulla base di elementi concreti, l'area o il tipo di illecito che può aver prodotto le somme
- Per la difesa è strategico produrre elementi probatori concreti sull'origine lecita delle somme (documenti bancari, contratti, rendicontazioni, fatture, ecc.) o dimostrare la conformità dell'importo rispetto all'attività svolta, al fine di contrastare il fumus e impedire il sequestro
- Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto, i ricorsi devono essere sorretti da argomentazioni non meramente speculative
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24419/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24420/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24422/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24423/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24424/2025 del 03/07/2025
- Sentenza penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24425/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →