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Sentenza

Sentenza del 08/05/2017 n. 1953 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Irpef - Avviso di accertamento - Cessione fabbricato - Cessione terreni - Plusvalenza - Non configurabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la pretesa impositiva fondata sulla qualificazione della vendita come cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria e sulla conseguente tassazione della plusvalenza come reddito diverso soggetto a tassazione separata. La cessione riguardava invece un fabbricato già edificato; secondo il principio affermato, tale operazione non può essere riqualificata in cessione di terreno edificabile sulla base della sola intenzione dell’acquirente o delle parti di demolire e ricostruire l’immobile.

La decisione

La riqualificazione operata dall’Ufficio non è ritenuta configurabile. Ai fini IRPEF occorre distinguere tra la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, rilevante ai fini della tassazione della plusvalenza, e la cessione di un fabbricato già edificato, che non può essere trasformata fiscalmente nella prima sulla base dell’intenzione di demolizione e ricostruzione. Ne consegue l’annullamento o comunque il venir meno dell’accertamento fondato su tale riqualificazione.

Norme richiamate

  • Articolo 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria"

    La norma assoggetta a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili, non quelle derivanti dalla cessione di fabbricati già edificati. La qualificazione deve dipendere dall’oggetto effettivo della cessione e non dalla futura intenzione di demolire e ricostruire.

  • Articolo 17, comma 1, lettera g-bis), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione disciplina la tassazione separata di determinate plusvalenze immobiliari. Essa non consente di applicare il regime previsto per la cessione di terreni edificabili a una vendita avente a oggetto un fabbricato già esistente.

Massime di principio

  • Ai fini IRPEF, la qualificazione della plusvalenza dipende principalmente dal bene effettivamente ceduto al momento della vendita: fabbricato già edificato o terreno edificabile.
  • La cessione di un fabbricato non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile soltanto perché l’acquirente o le parti intendono demolire l’edificio e ricostruirlo.
  • Per applicare la disciplina delle plusvalenze relative ai terreni edificabili è necessario che l’oggetto sostanziale della cessione sia un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, non un’area occupata da un fabbricato già esistente.
  • L’Amministrazione finanziaria non può fondare la diversa qualificazione esclusivamente su elementi futuri o soggettivi, come il progetto edilizio successivo alla vendita; occorrono elementi oggettivi che dimostrino che il fabbricato era solo apparente o irrilevante rispetto alla reale operazione di cessione del terreno.

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