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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08804/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo relativo a IRPEF 2012, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo il 27 giugno 2019 e che l'avviso di accertamento presupposto non le fosse mai stato notificato. In un secondo giudizio la stessa contribuente impugnava il medesimo estratto di ruolo deducendo anche la notifica di tre pignoramenti presso terzi. La CTP riuniva i ricorsi e li dichiarava inammissibili. La CTR, invece, accoglieva l'appello della contribuente, ritenendo che il termine per impugnare decorresse dalla notifica degli atti di pignoramento; che il primo ricorso fosse trattabile nonostante la notifica solo all'agente della riscossione; e che la notifica dell'avviso di accertamento fosse nulla per difetto di prova del deposito presso la casa comunale e della raccomandata informativa. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: nullità del procedimento e della sentenza per non aver considerato che l'azione riguardava un estratto di ruolo di competenza dell'agente della riscossione; omesso esame della documentazione sulla ritualità della notifica dell'avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. 600/1973; violazione di legge per avere ritenuto non perfezionata la notifica. La Corte ha rilevato d'ufficio, per effetto dello ius superveniens introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo/cartella sono impugnabili solo nei casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio; nel caso concreto, mancando deduzioni e accertamenti su un interesse ad agire e non risultando iniziative di riscossione idonee, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibili i ricorsi introduttivi. I motivi dell'Agenzia sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il rilievo officioso sull'inammissibilità originaria dell'azione proposta contro l'estratto di ruolo, applicando l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi della contribuente, perché la causa non poteva essere proposta. I motivi del ricorso per cassazione dell'Agenzia sono stati assorbiti. Le spese dei due gradi di merito sono state integralmente compensate per lo ius superveniens e per la precedente pronuncia delle Sezioni Unite; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"

    La norma, introdotta dallo ius superveniens richiamato in sentenza, limita l'azione giudiziale contro ruolo e cartella solo ai casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo; incide sull'interesse ad agire e si applica anche ai giudizi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    Norma richiamata come fonte di introduzione del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973.

  • L. n. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. n. 146/2021 che ha introdotto la disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

  • art. 12 d.lgs. n. 110/2024

    Modifica successiva della disciplina citata sull'impugnabilità del ruolo/cartella.

  • artt. 18, 21 e 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel primo motivo di ricorso per dedurre una nullità del procedimento e della sentenza in relazione alla notificazione del ricorso nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso relativo all'omesso esame di fatti decisivi, in particolare della documentazione sulla notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 140 c.p.c.

    Invocato per sostenere la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento mediante deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato insieme all'art. 140 c.p.c. per la disciplina della notifica degli atti tributari.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Base della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    Base per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e di merito.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulle modalità di deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell'interesse ad agire.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Citato tra i casi in cui l'iscrizione a ruolo può generare pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione del ruolo/cartella.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l'azione può essere proposta solo se il debitore dimostra che dall'iscrizione a ruolo gli deriva uno specifico pregiudizio riconducibile ai casi tipizzati dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità del ruolo/cartella incide sull'interesse ad agire, che è una condizione dell'azione di natura dinamica e va verificata fino alla decisione, anche nei processi pendenti.
  • Se manca prova dell'interesse ad agire richiesto dalla legge, la causa è improponibile e la sentenza di merito va cassata senza rinvio con declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria.
  • Quando la questione dell'interesse ad agire è officiosa, non può dirsi formato un giudicato interno implicito che impedisca al giudice di legittimità di rilevarla.
  • In presenza di ius superveniens e di arresti delle Sezioni Unite che hanno chiarito la nuova disciplina, è legittima la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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