Sentenza del 18/12/2017 n. 5447 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Disapplicazione di norme antielusive - Provvedimento di diniego - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l'autonoma impugnabilità del diniego. Il provvedimento, essendo privo di natura vincolante e non producendo un'immediata lesione concreta della posizione del contribuente, non può essere impugnato autonomamente, neppure al solo fine di ottenere una pronuncia giudiziale. L'eventuale questione potrà essere fatta valere, se rilevante, nell'ambito dell'impugnazione dell'atto impositivo concretamente adottato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'Amministrazione finanziaria alla disapplicazione di norme antielusive e sosteneva che tale provvedimento dovesse poter essere autonomamente impugnato davanti al giudice tributario, anche come semplice facoltà, per ottenere una pronuncia sulla legittimità del diniego.
Norme richiamate
Norme antielusive sulla disapplicazione
Il diniego alla disapplicazione non determina, da solo, un effetto impositivo immediato e non vincola definitivamente il contribuente; per questo non è considerato autonomamente lesivo e non è incluso tra gli atti autonomamente impugnabili.
Principio generale sull'autonoma impugnabilità degli atti tributari
Un atto è autonomamente impugnabile solo quando produce una lesione concreta, attuale e immediata della posizione giuridica del contribuente. La mera espressione del parere o della posizione dell'Amministrazione, priva di effetti vincolanti, non è sufficiente.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo tributario non è autonomamente impugnabile solo perché sfavorevole: occorre che produca effetti concreti e attuali sulla posizione del contribuente.
- Il diniego di un'istanza preventiva o consultiva, se non determina direttamente un obbligo tributario o un'altra conseguenza lesiva, normalmente non può essere contestato separatamente.
- La contestazione potrà essere proposta contro il successivo atto impositivo, facendo valere in quella sede anche l'illegittimità o l'erroneità del precedente diniego, se rilevante.
- La facoltà di impugnare non può essere riconosciuta in assenza di un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione giudiziale.
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