Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 5447 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Disapplicazione di norme antielusive - Provvedimento di diniego - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'autonoma impugnabilità del diniego. Il provvedimento, essendo privo di natura vincolante e non producendo un'immediata lesione concreta della posizione del contribuente, non può essere impugnato autonomamente, neppure al solo fine di ottenere una pronuncia giudiziale. L'eventuale questione potrà essere fatta valere, se rilevante, nell'ambito dell'impugnazione dell'atto impositivo concretamente adottato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego dell'Amministrazione finanziaria alla disapplicazione di norme antielusive e sosteneva che tale provvedimento dovesse poter essere autonomamente impugnato davanti al giudice tributario, anche come semplice facoltà, per ottenere una pronuncia sulla legittimità del diniego.

Norme richiamate

  • Norme antielusive sulla disapplicazione

    Il diniego alla disapplicazione non determina, da solo, un effetto impositivo immediato e non vincola definitivamente il contribuente; per questo non è considerato autonomamente lesivo e non è incluso tra gli atti autonomamente impugnabili.

  • Principio generale sull'autonoma impugnabilità degli atti tributari

    Un atto è autonomamente impugnabile solo quando produce una lesione concreta, attuale e immediata della posizione giuridica del contribuente. La mera espressione del parere o della posizione dell'Amministrazione, priva di effetti vincolanti, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo tributario non è autonomamente impugnabile solo perché sfavorevole: occorre che produca effetti concreti e attuali sulla posizione del contribuente.
  • Il diniego di un'istanza preventiva o consultiva, se non determina direttamente un obbligo tributario o un'altra conseguenza lesiva, normalmente non può essere contestato separatamente.
  • La contestazione potrà essere proposta contro il successivo atto impositivo, facendo valere in quella sede anche l'illegittimità o l'erroneità del precedente diniego, se rilevante.
  • La facoltà di impugnare non può essere riconosciuta in assenza di un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione giudiziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.