Cassazione Penale, Sentenza n. 20320/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Campobasso: il ricorrente contestava la ricostruzione della pericolosità storica (ritenendo illegittimo l'uso di segnalazioni di polizia e di una decisione ex art.444 c.p.p. come base), l'insussistenza della correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisizioni societarie/immobiliari, la valutazione della sproporzione tra redditi leciti e investimenti (sosteneva che non si fosse tenuto conto dei consistenti fatturati delle società gestite) e che fosse stata già confiscata in sede penale somma corrispondente ai profitti illeciti.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della pericolosità basata sulla decisione di applicazione della pena per plurime condotte di usura (2009-2015) e ha escluso che le segnalazioni di polizia abbiano inciso sulla determinazione del periodo di pericolosità. È stato inoltre confermato il principio secondo cui la confisca di prevenzione si fonda sulla sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti e non è vincolata alla corrispondenza puntuale con il profitto accertato penalmente; la precedente confisca penale non impedisce dunque la confisca preventiva di maggior valore. La Corte ha ritenuto legittima la confisca dei beni relativi alla Ciampittiello Group e del fabbricato commerciale (intestat0 a Ciampittiello Benedetto) e ha respinto le doglianze sulla mancata considerazione del fatturato societario, non rilevante se non dimostrata la disponibilità dei relativi utili al socio. Confermata la revoca, in sede di appello, della confisca della società Fruits e Pellets per difetto di correlazione temporale.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.1 comma 1 lett. b)
La nozione di 'coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose' può essere concretizzata mediante categorie di reato; va dimostrata la habitualità dei delitti, la produzione di profitti e l'incidenza significativa di tali profitti sul reddito del soggetto, elementi che legittimano misure di prevenzione.
art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
La decisione di applicazione della pena con patteggiamento cristallizza la rappresentazione dei fatti e può costituire valido elemento probatorio, ai fini della ricognizione della pericolosità storica, essendo il proposto vincolato alla imputazione accettata.
Corte Cost., sent. n.24 del 2019
Ha precisato i requisiti di predeterminazione e tassatività per la ricognizione della pericolosità: individua il triplice requisito (abitualità dei delitti, effettiva produzione di profitti, incidenza significativa sul reddito) e legittima l'uso della categoria di reato come presupposto della misura di prevenzione.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. I n.15617 del 2020)
Conferma che la sproporzione valore beni/reddito è un presupposto autonomo e semplificato per ritenere l'origine illecita del patrimonio e legittima la confisca preventiva anche quando il valore complessivo dei beni supera il profitto penalmente accertato.
art.13 Cost., secondo comma (richiamo giurisprudenziale)
Imposta l'obbligo motivazionale puntuale su elementi di fatto per la limitazione di diritti; la motivazione deve consentire la prevedibilità della misura per il destinatario.
Massime di principio
- La ricostruzione della pericolosità ai fini della confisca di prevenzione richiede prova di tre elementi: delitti commessi abitualmente, effettiva produzione di profitti e incidenza significativa di tali profitti sul reddito del soggetto; la pattuizione (patteggiamento) può costituire prova rilevante.
- Le segnalazioni di polizia, se non sorrette da elementi di fatto decisivi, non possono da sole creare il presupposto della pericolosità; i giudici devono basarsi su provvedimenti penali e su elementi concreti.
- La confisca di prevenzione non è limitata al mero ammontare del profitto penalmente accertato: il parametro della sproporzione tra redditi leciti e investimenti è sufficiente a fondare una presunzione dell'origine illecita dei beni.
- Una confisca già operata in sede penale non impedisce una successiva confisca di prevenzione basata su criterio di sproporzione e correlazione temporale, perché perseguono finalità e parametri diversi.
- Il fatturato societario non equivale automaticamente a reddito disponibile per il socio: per assorbire un elemento a favore del convenuto è necessario provare la reale disponibilità degli utili o distribuzioni a favore del soggetto sottoposto a misura.
- La correlazione temporale è essenziale: beni costituiti o acquisiti in periodi immediatamente contigui al periodo di pericolosità possono essere confiscati se sussiste ragionevole presumibilità di immissione di capitali illeciti al momento dell'avviamento o dell'acquisizione.
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