Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1932/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202502004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento delle annualità dovute, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 175/2024 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata il 27 marzo 2024 e passata in giudicato. Il titolo aveva accertato il diritto al beneficio economico annuale di € 500 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità indicate nel giudizio ordinario, oltre interessi dal dovuto al saldo. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 27 marzo 2024 e risultava decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che dagli atti non risulta eseguito il titolo passato in giudicato. Ordina al Ministero di darvi esecuzione, se e nella misura in cui le somme siano ancora dovute, anche mediante ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Accoglie anche la richiesta di penalità di mora, considerato il ritardo già maturato: stabilisce € 10 per ogni giorno, dalla scadenza del termine di 60 giorni assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre oneri e accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    La penalità di mora può essere disposta quando il ritardo dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica la misura; nel caso concreto è stata fissata in € 10 giornalieri dalla scadenza del termine assegnato per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. il 27 marzo 2024, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.

    Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio applicabile alle esecuzioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Deve dunque essere ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato – se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 – provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza ad ogni adempimento a tal fine necessario.

    L’esecuzione del giudicato di pagamento può avvenire anche mediante ordinativo in conto sospeso; il TAR assegna all’Amministrazione 60 giorni per compiere gli adempimenti necessari.

  • art. 114 c.p.a.

    Col gravame in esame, parte ricorrente ha convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta che intervenga in sostituzione in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Quando dagli atti non risulta eseguito un titolo giudiziale passato in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, anche limitandola alle somme ancora dovute.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandogli un termine per compiere gli adempimenti necessari in sostituzione dell’Amministrazione.
  • Il ritardo maturato nell’esecuzione del giudicato può giustificare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per adempiere e fino all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.