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Sentenza

Sentenza n. 5793/2026 - Napoli, Sezione 8

Giustizia amministrativa202301303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare del 29 dicembre 2022 e decreto del 13 gennaio 2023 di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di tre terreni di proprietà privata, con determinazione dell’importo complessivo di € 18.088,77

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l’acquisizione sanante di tre particelle, originariamente occupate sine titulo dal Comune nel 1995 per la realizzazione di opere irrigue minori nell’ambito del PIM Campania. Ha dedotto la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Campania n. 5642 del 30 novembre 2020 e n. 6565 del 19 ottobre 2021, poiché l’acquisizione era stata disposta dopo la scadenza del termine assegnato per eseguire l’obbligo di restituzione o regolarizzare la situazione; l’assenza di una motivazione sulle ragioni di interesse pubblico che giustificassero l’acquisizione; l’incompetenza del soggetto che aveva emanato il decreto; la sproporzione dell’importo riconosciuto, pari a € 18.088,77, per mancata indicazione dei criteri di calcolo e incongrua stima del valore dei terreni; l’omessa quantificazione delle penalità di mora già disposte nel giudizio di ottemperanza; nonché l’incostituzionalità e l’asserita incompatibilità con il diritto europeo dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), l’omessa notifica all’Organo Straordinario di Liquidazione, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle componenti dell’indennizzo e la tardiva impugnazione della deliberazione presupposta; ha inoltre contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare le censure di merito relative alla violazione del giudicato, alla motivazione dell’acquisizione, alla competenza, alla quantificazione dell’indennizzo, alle penalità di mora e alla legittimità costituzionale o europea dell’art. 42-bis. Ha ritenuto che l’acquisizione riguardasse terreni destinati alla realizzazione di opere irrigue e incidesse quindi in modo immediato e diretto, non meramente occasionale, sulla materia delle acque pubbliche: la controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del TSAP, anche se il provvedimento espropriativo è stato adottato da un Comune. Il giudizio può essere riproposto davanti al TSAP nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 1, lett. a), r.d. 1775/1933

    La cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche investe, quindi, i provvedimenti che incidono in maniera immediata e diretta sul regime delle acque.

    La giurisdizione del TSAP comprende i provvedimenti che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche; nel caso concreto vi rientra l’acquisizione dei terreni destinati alla realizzazione di opere irrigue.

  • art. 133, comma 1, lett. b) e f), c.p.a.

    Ed invero, l’art. 133, comma 1, lett. b) ed f), del c.p.a., in tema di rapporti di concessione di beni pubblici ed in materia urbanistico-edilizia e di uso del territorio (incluso il fenomeno espropriativo), ha salvaguardato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, regolata dalla previgente normativa, di cui all’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933.

    Le disposizioni del c.p.a. sulla giurisdizione in materia di beni pubblici, territorio ed espropriazione non hanno sottratto al TSAP la giurisdizione prevista dall’art. 143 r.d. 1775/1933.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il giudizio potrà essere riproposto nei termini e con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste per le controversie relative a provvedimenti amministrativi che incidono in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche o che concorrono concretamente a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione o l’esercizio di opere idrauliche.
  • La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche può comprendere anche provvedimenti espropriativi o di occupazione d’urgenza adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla tutela delle acque, quando riguardino aree necessarie alla realizzazione o all’esercizio di opere idrauliche e incidano direttamente sulla materia delle acque.
  • Il provvedimento di acquisizione sanante di aree destinate alla realizzazione di opere irrigue ricade nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quando incide direttamente, e non solo occasionalmente, sul regime delle acque pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiRiparto di giurisdizione

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