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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18061/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha rettificato il reddito imponibile di una persona fisica per gli anni 2006 e 2007, recuperando IRPEF, imposta sostitutiva e addizionali. La pretesa si fondava su informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione fiscale internazionale con l’amministrazione francese e sulla c.d. lista Falciani, da cui risultava la disponibilità, presso una banca svizzera, di rilevanti somme e rapporti finanziari intestati o comunque riferibili al contribuente; era inoltre contestata l’omessa compilazione del quadro RW. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in appello la CTR ha ritenuto legittimi gli avvisi. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per asserita genericità e mera riproposizione delle difese di primo grado; 2) violazione delle norme sullo statuto del contribuente, sulla cooperazione internazionale, sulla prova e sull’utilizzabilità della lista Falciani, per mancata prova delle modalità di acquisizione e trasmissione delle informazioni; 3) omessa pronuncia sulla rilevanza probatoria della scheda contabile; 4) violazione delle regole sulle presunzioni semplici, sostenendo che la documentazione avesse solo valore indiziario e non bastasse senza riscontri; 5) omessa pronuncia sulla mancata allegazione/comunicazione delle informazioni provenienti dall’autorità francese; 6) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso, perché il richiamo a informazioni ignote non sarebbe stato sufficiente; 7) erronea applicazione della presunzione di redditività degli investimenti esteri di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, per asserita irretroattività della norma agli anni 2006-2007.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva riportato in modo specifico il contenuto dell’atto di appello né aveva consentito il controllo sulla dedotta genericità; inoltre la Corte ha ribadito che, nel processo tributario, è sufficiente anche la riproposizione delle stesse censure di primo grado, dato il carattere pienamente devolutivo dell’appello. I motivi dal secondo al quinto sono stati ritenuti infondati o comunque non fondati perché la CTR aveva correttamente valorizzato la scheda cliente e la documentazione proveniente dalla lista Falciani come prova atipica utilizzabile in via presuntiva; la Corte ha confermato che dati bancari trasmessi dall’autorità francese possono essere usati nel contraddittorio con il contribuente anche se acquisiti con modalità illecite, purché non vi sia una specifica previsione di inutilizzabilità e non siano coinvolti diritti fondamentali. È stato ribadito che la prova di redditi non dichiarati detenuti all’estero può essere desunta anche da un solo elemento indiziario, se grave e preciso, senza necessità che gli indizi siano necessariamente molteplici. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un preteso vizio di motivazione dell’avviso, senza cogliere un vizio della sentenza impugnata. Il settimo motivo è stato giudicato infondato: la presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non si applica retroattivamente agli anni 2006-2007, ma ciò non impedisce all’Ufficio di provare il maggior reddito con presunzioni semplici gravi e precise; nel caso concreto la scheda cliente della banca svizzera è stata ritenuta un indizio forte sufficiente a sostenere la pretesa fiscale. Sono state liquidate le spese in favore dell’Agenzia ed è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 53 ss. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l’appello deve essere specifico, ma la mera riproposizione delle censure di primo grado può essere sufficiente perché l’appello ha carattere pienamente devolutivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità devono essere specifiche e autosufficienti; la Corte ne ha dichiarato inammissibili alcune per difetto di specificazione.

  • artt. 6, comma 2; 10, comma 1; 12, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocati dal ricorrente; la Corte ha escluso che impedissero l’utilizzo della documentazione bancaria e ha distinto la presunzione legale sopravvenuta dal regime applicabile ai fatti anteriori.

  • art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente in tema di cooperazione internazionale e acquisizione delle informazioni fiscali.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Consente lo scambio di informazioni tra autorità fiscali; i dati trasmessi sono utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale nel contraddittorio con il contribuente.

  • Convenzione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20

    Richiamata come base della cooperazione informativa internazionale da cui provenivano i dati utilizzati nell’accertamento.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato nel ricorso; non è stato ritenuto decisivo per escludere l’utilizzabilità della documentazione acquisita.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione presuntiva del materiale probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ha impedito l’utilizzo delle prove atipiche e presuntive in ambito tributario.

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227

    Disciplina il monitoraggio fiscale e l’obbligo di dichiarare le attività finanziarie estere nel quadro RW.

  • art. 2727 c.c.

    Riguarda il ragionamento presuntivo; la Corte ha ribadito che gli indizi possono fondare la prova del maggior reddito.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere basate anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la concordanza rileva se gli elementi sono più di uno.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’avviso di accertamento deve essere motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in L. 3 agosto 2009, n. 102

    "gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"

    La presunzione legale relativa di evasione non ha efficacia retroattiva per gli anni anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia resta possibile l’accertamento mediante presunzioni semplici.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato in relazione al divieto di retroattività della norma sostanziale.

  • art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte esclude che la disciplina introdotta nel 2009 possa applicarsi retroattivamente in violazione dello Statuto del contribuente.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la fissazione della trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello è rispettato anche quando l’appellante riproponga le medesime censure già formulate in primo grado, poiché l’appello ha natura pienamente devolutiva e non richiede necessariamente argomenti nuovi.
  • La documentazione bancaria acquisita tramite cooperazione internazionale, anche se proveniente da fonti non ortodosse o con modalità contestate, può essere utilizzata come prova atipica nel giudizio tributario, salvo che esista una specifica previsione di inutilizzabilità o che siano lesi diritti fondamentali.
  • La prova del maggior reddito occultato all’estero può essere fondata anche su un solo indizio, purché grave e preciso; il requisito della concordanza diventa rilevante solo se gli indizi sono plurimi.
  • La presunzione legale introdotta dall’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non si applica retroattivamente agli anni d’imposta precedenti, ma l’Ufficio può comunque dimostrare l’evasione con presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
  • In tema di accertamento tributario, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando consenta di comprendere la pretesa e il percorso logico dell’Ufficio; le doglianze rivolte solo contro l’atto amministrativo, e non contro la sentenza che lo ha scrutinato, sono inammissibili.
  • Le eccezioni di omessa pronuncia cadono quando il giudice di merito abbia comunque affrontato il punto sostanziale e abbia espresso una valutazione incompatibile con la dedotta omissione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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