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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11318/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

Con dichiarazione pervenuta l'11/12/2025 dall'imputato (rilevata presso la casa circondariale Rebibbia) è intervenuta la rinuncia al ricorso; la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo escluso l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità (richiamo a Corte Cost. sent. n. 186/2000), ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo. La pronuncia di merito sulla responsabilità e sulle questioni di riqualificazione non è stata esaminata per sopraggiunta inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che sanziona produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità del ricorrente ai sensi di questa disposizione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Comma richiamato dall'imputato come possibile base per una diversa qualificazione del fatto (es. limitazione o diversa valutazione della rilevanza penale); la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito visto che il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede che la rinuncia alla impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; sulla base di questa disposizione la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria, salvo che non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, se formalmente manifestata, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce l'esame del merito da parte della Corte.
  • La rinuncia deve essere chiara e raccolta in forma idonea (ad es. atto scritto o dichiarazione in udienza o annotata in carcere); una volta efficace preclude la prosecuzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che provi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Questioni di riqualificazione del reato (es. ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) devono essere tempestivamente dedotte e sostenute nel grado di giudizio in cui il ricorrente intende farle valere; la rinuncia impedisce di ottenere controllo in Cassazione su tali questioni.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare attentamente il rapporto costi/benefici: la rinuncia evita l'esame di merito ma espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie se non sussiste giustificato motivo.

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