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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34242/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio ha rideterminato il valore della plusvalenza derivante dalla cessione di una licenza taxi. La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha ritenuto che l'avviso fosse adeguatamente motivato e fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, rideterminando il valore della licenza in euro 145.000. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del decisum della precedente sentenza di cassazione e per aver la CTR svolto un nuovo giudizio di merito; 2) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, sostenendo che i documenti richiamati nell'avviso non sarebbero stati riprodotti nel loro contenuto essenziale; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, incomprensibile e illogica in relazione alla valutazione degli elementi presuntivi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio non aveva violato il dictum della precedente cassazione, poiché la precedente decisione aveva ritenuto genericità solo di alcuni dati dell'avviso e la CTR aveva fondato la propria decisione su altri elementi specifici. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, sotto veste di violazione di legge, a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché non emergeva una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale sulla prova presuntiva. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara, diffusa e congrua. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può giudicare i rapporti con un criterio diverso da quello indicato nella decisione rescindente.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La violazione di legge è configurabile solo nei limiti in cui sia dedotta una falsa applicazione della norma, non la mera diversa ricostruzione dei fatti o delle risultanze probatorie.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Il vizio di nullità per motivazione apparente richiede un effettivo difetto di comprensibilità del percorso logico-giuridico; non ricorre se la motivazione è chiara e congrua.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione dell'atto tributario può essere assolta anche per relationem, purché l'atto richiami elementi di fatto e documenti il cui contenuto essenziale consenta al contribuente e al giudice di individuarne la rilevanza.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    La rettifica del reddito può fondarsi su presunzioni, ma la critica in cassazione è ammissibile solo se si denuncia una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è ammessa come violazione di legge solo quando il giudice abbia sussunto fatti privi di gravità, precisione o concordanza sotto la norma presuntiva.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice di merito deve attenersi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, senza tuttavia essere vincolato da un accertamento di fatto limitato ai profili effettivamente scrutinati dalla precedente pronuncia.
  • La motivazione di un avviso di accertamento tributario può essere resa anche per relationem, ma deve riportare il contenuto essenziale degli atti richiamati in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e al giudice di controllarne la legittimità.
  • La contestazione in cassazione della valutazione delle presunzioni non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale istruttorio: è necessario dedurre una macroscopica falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., cioè l'utilizzo di fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il percorso argomentativo della sentenza sia realmente incomprensibile o manchi del tutto; non è sufficiente che la parte dissenta dalla valutazione compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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