Circolare numero 85 del 4-4-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà atto della conversione in legge del d.l. n. 669/1996 e chiarisce che la norma sull’applicazione graduale dell’aumento contributivo, già prevista dal d.l. n. 499/1996, è ora definitivamente confermata. Viene quindi ribadito che gli incrementi contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro devono essere applicati con aumenti di 0,50 punti percentuali ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 1997. In conseguenza di ciò, risultano confermate le istruzioni già impartite con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997 in materia di contribuzione agricola, aliquote e riduzioni contributive, con specifico riferimento all’aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Scaglionamento dell’aumento contributivo e conferma delle istruzioni sulla contribuzione agricola
Scaglionamento dell’aumento contributivo e conferma delle istruzioni sulla contribuzione agricola
La circolare interviene per recepire gli effetti della conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con tale conversione viene definitivamente consolidata la disciplina già prevista dall’art. 6 del d.l. 24 settembre 1996, n. 499, che non era stato convertito e che conteneva la regola dello scaglionamento dell’aumento contributivo.
Quadro normativo di riferimento
La disposizione richiamata è quella contenuta nell’art. 27 del decreto-legge convertito, il quale disciplina i casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 21 febbraio 1996, si producano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro.
In tali ipotesi, la norma stabilisce che gli aumenti devono essere applicati progressivamente mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1997.
Effetti sulla disciplina contributiva agricola
La circolare chiarisce che, alla luce di questa conferma legislativa, trovano definitiva applicazione le istruzioni già fornite con la circolare della Direzione generale n. 38 del 19 febbraio 1997 in materia di:
- contribuzione agricola;
- aliquote contributive;
- riduzioni contributive.
Conferma specifica dell’aliquota FPLD
Il richiamo è espresso in particolare con riferimento al punto 1 della circolare n. 38/1997, relativo all’aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Pertanto, la disciplina ivi indicata deve considerarsi confermata in via definitiva a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 669/1996.
Punti principali
Conversione del decreto-legge e conferma della norma sullo scaglionamento
La circolare prende le mosse dalla conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale conversione ha definito in via definitiva la disciplina già contenuta nell’art. 6 del d.l. 24 settembre 1996, n. 499, decaduto per mancata conversione, relativa allo scaglionamento dell’aumento contributivo derivante dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996.
Modalità di applicazione dell’aumento contributivo
Viene richiamato l’art. 27 del decreto-legge convertito, secondo cui, nei casi in cui dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996 conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, tali aumenti devono essere applicati con un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1997.
Conferma delle istruzioni sulla contribuzione agricola
A seguito della conferma legislativa della disciplina, la Direzione generale precisa che restano definitivamente valide le disposizioni già impartite con la circolare n. 38 del 19 febbraio 1997 in materia di contribuzione agricola, aliquote e riduzioni contributive. Il richiamo riguarda in particolare quanto indicato nel punto 1 della circolare, ossia l’aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 7 apr 1997Circolare numero 89 del 7-4-1997
- Circolare · 7 apr 1997Circolare numero 88 del 7-4-1997
- Circolare · 7 apr 1997Circolare numero 87 del 7-4-1997
- Circolare · 7 apr 1997Circolare numero 86 del 7-4-1997
- Circolare · 8 apr 1997Circolare numero 90 del 8-4-1997
- Circolare · 9 apr 1997Circolare numero 91 del 9-4-1997
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →