Cassazione Civile, Ordinanza n. 13643/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente sanitario che, per il periodo 2000-2008, aveva svolto attività di coordinamento di due unità operative complesse presso una ASL soppressa. Sulla base di una precedente decisione della Corte d'appello che aveva accertato tali mansioni, il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per ottenere ulteriori somme a titolo di retribuzione di posizione, differenze sull'indennità sostitutiva delle ferie e TFR. La ASL aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva ritenuto la domanda preclusa per abusivo frazionamento del credito e, comunque, prescritta. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dei doveri di correttezza e del giudicato, sostenendo che non vi fosse abusivo frazionamento perché il credito poteva essere quantificato solo dopo una deliberazione aziendale del 2010; 2) omesso esame di tale deliberazione, decisiva per la quantificazione della voce retributiva; 3) omessa pronuncia sull'efficacia interruttiva della prescrizione di documenti prodotti; 4) violazione dell'art. 437 c.p.c. per il mancato esame di documentazione nuova relativa agli atti interruttivi; 5) omesso esame degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale; 6) violazione dell'art. 2395 c.c. per avere individuato il dies a quo della prescrizione nella data di approvazione della deliberazione del 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, richiamando il principio sull'abusivo frazionamento del credito: i crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata e fondati sui medesimi fatti costitutivi non possono essere azionati separatamente, salvo un apprezzabile interesse alla tutela frazionata; se però un giudizio unitario non è più possibile per il giudicato formatosi su una frazione già proposta, il giudice deve decidere nel merito, tenendo conto del comportamento processuale del creditore ai fini delle spese. La Corte ha affermato che andava verificato se, in concreto, la pretesa potesse essere azionata solo dopo la deliberazione del 2010 e quindi se vi fosse davvero abusivo frazionamento. Ha poi accolto congiuntamente il terzo, quarto e quinto motivo sul tema della prescrizione e della produzione documentale, richiamando il potere del giudice del lavoro di ammettere nuovi mezzi di prova quando essi siano decisivi e idonei a incidere sull'accertamento dei fatti. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare l'effettività del frazionamento del credito e l'efficacia interruttiva della prescrizione dei documenti prodotti in appello, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro dei doveri di correttezza nel rapporto obbligatorio e processuale, in relazione all'abusivo frazionamento del credito
art. 1375 c.c.
richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nella condotta processuale
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione agli effetti del giudicato e alla preclusione derivante da decisioni passate in giudicato
art. 88 c.p.c.
richiamato per la valutazione della lealtà e probità processuale e per le conseguenze sulle spese in caso di abusivo frazionamento
art. 324 c.p.c.
richiamato con riferimento al giudicato formale
art. 437 c.p.c.
la produzione di nuovi mezzi di prova in appello è consentita e doverosa quando sia decisiva per sovvertire il verdetto di primo grado e per l'accertamento della verità materiale
art. 92 c.p.c.
richiamato quale base per la regolazione delle spese in caso di abusivo frazionamento del credito
art. 111 Cost.
evocato a sostegno dell'esigenza di giusto processo e di ricerca della verità materiale
art. 2395 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la decorrenza della prescrizione, ma il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte su questa norma
Massime di principio
- I crediti derivanti da un medesimo rapporto di durata e fondati sui medesimi fatti costitutivi non possono essere artificiosamente frazionati in più giudizi, salvo che il creditore dimostri un apprezzabile interesse alla tutela separata.
- Se sul frazionamento del credito si è già formato un giudicato che impedisce un giudizio unitario, il giudice non può limitarsi a rilevare la frammentazione come causa di improponibilità, ma deve esaminare la domanda nel merito e tener conto del comportamento processuale del creditore nella regolazione delle spese.
- Ai fini della verifica dell'abusivo frazionamento, occorre accertare se il credito fosse realmente esigibile solo dopo un atto di quantificazione sopravvenuto e se, quindi, non fosse proponibile in precedenza.
- Nel processo del lavoro, l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello è necessaria quando la documentazione prodotta sia potenzialmente decisiva e idonea a modificare gli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata.
- La documentazione che incide sull'esigibilità del credito e sulla decorrenza della prescrizione deve essere valutata dal giudice, ove sia rilevante e tempestivamente scrutinabile, perché può essere decisiva sia per il merito della pretesa sia per le eccezioni estintive.
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