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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08270/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo riferito a ventisei cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per ritenuta rituale notificazione delle cartelle. In appello la decisione era stata riformata: il giudice tributario aveva ritenuto, da un lato, che l'azione di riscossione fosse decaduta per tardiva notificazione delle cartelle ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006; dall'altro, che le cartelle fossero nulle per omessa notifica all'intestatario o all'erede; inoltre aveva valorizzato come pregiudiziale la rinuncia all'eredità del contribuente, ritenendola ostativa alla pretesa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e 19 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice di merito omesso di dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in difetto di allegazione e prova di uno specifico interesse ad agire; 2) violazione dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, perché la decadenza affermata dal giudice d'appello non riguarderebbe i tributi oggetto della controversia; 3) omesso esame di un fatto decisivo, in quanto alcune cartelle riguardavano debiti diretti del contribuente e non potevano essere travolte dalla rinuncia all'eredità. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio tributario, poiché la causa non poteva essere proposta. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio per effetto della sopravvenienza normativa intervenuta in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo nei casi specifici previsti dalla norma; al di fuori di tali ipotesi occorre dimostrare uno specifico interesse ad agire, che è condizione dell'azione e può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per delimitare gli atti impugnabili nel processo tributario e, in combinato con l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in difetto dei presupposti richiesti.

  • art. 1, comma 163, L. 296/2006

    La Corte non entra nel merito della censura relativa alla decadenza, perché il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 519 c.c.

    È richiamato nel riepilogo della decisione di merito come norma sulla rinuncia all'eredità, ma la Corte di cassazione non fonda su di essa la propria decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri invocati nei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla possibilità, nel giudizio di legittimità, di depositare documentazione a supporto dello specifico interesse ad agire.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta rilevata l'inammissibilità originaria dell'azione, di cassare senza rinvio e dichiarare che la causa non poteva essere proposta.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la regolazione delle spese dell'intero processo, che vengono compensate integralmente.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    Ha introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, norma applicata al processo pendente.

  • L. 215/2021

    Legge di conversione del d.l. 146/2021, che ha introdotto la disciplina applicata dalla Corte.

  • C. cost. n. 190 del 2023

    È richiamata come decisione che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'ammissibilità dell'azione non discende automaticamente dalla sola esistenza della cartella o dell'iscrizione a ruolo: quando non ricorre una delle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico interesse ad agire.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, suscettibile di essere valutata fino alla decisione e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Se l'impugnazione dell'estratto di ruolo è proposta senza dimostrazione dello specifico interesse richiesto dalla legge, il ricorso originario è inammissibile ab origine e la Cassazione può cassare senza rinvio, dichiarando che la causa non poteva essere proposta.
  • Quando la decisione viene definita su una questione preliminare dirimente, i motivi ulteriori restano assorbiti e non richiedono esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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