Cassazione Penale, Sentenza n. 22092/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro della pala gommata Komatsu WB93S di proprietà della Scalise Sport Group S.r.l. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 321 e 125 c.p.p., art. 240 c.p. e art. 452 undicies c.p.), sostenendo che: i reati contestati non erano riferibili a lui perché al momento dei fatti non era presente; il periculum in mora non sussisteva e non vi era rischio di reiterazione o aggravamento; la società proprietaria non aveva ricavato vantaggi e quindi il mezzo non era confiscabile e doveva essere restituito; la decisione del Tribunale avrebbe travisato le ragioni dell'appello facendo leva su circostanze 'asettiche' come la titolarità di quote societarie e di aree.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Scalise in proprio perché non titolare del bene e non partecipante al grado cautelare, per cui non aveva interesse concreto all'impugnazione. Anche il ricorso proposto in qualità di legale rappresentante della società è stato ritenuto inammissibile: la giurisprudenza prevalente limita l'azione del terzo che chiede la restituzione della cosa sequestrata alla dimostrazione della titolarità e dell'assenza di collegamento con l'indagato; le doglianze sulla sussistenza del fumus e del periculum risultano, in ogni caso, questioni motivazionali non sindacabili in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p. La Corte ha ritenuto sufficienti, in sede sommaria, gli elementi che collegavano i luoghi, la struttura e il mezzo agli indagati per il fumus, e ha ritenuto il periculum motivato anche dal precedente penale del ricorrente. Quanto alla eventuale confisca, la Corte ha ricordato l'onere del terzo di provare l'estraneità, la buona fede e l'assenza di negligenza nell'uso del bene, onere non assolto nel caso concreto. Esito: inammissibilità dei ricorsi; condanna alle spese processuali e disposizione di versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato perché l'ordinanza di sequestro preventivo si fonda sul fumus dei reati; la questione relativa alla valutazione degli elementi indiziari è rimessa al giudice della cautela con valutazione sommaria.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato tra i capi di doglianza del ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle impugnazioni cautelari).
art. 240 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla confisca obbligatoria: la Corte ricorda i presupposti per escludere la confisca nei confronti di terzi (assenza di vantaggi e buona fede) e l'onere probatorio del terzo.
art. 452-bis cod. pen.
Reato richiamato tra quelli che hanno giustificato il sequestro preventivo (attività abusiva di scavo e sbancamento).
art. 635 cod. pen.
Reato richiamato (danneggiamento) come parte dei presupposti che hanno portato al sequestro preventivo.
art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001
Richiamata come norma urbanistica/edilizia collegata alle ipotesi di abuso edilizio per cui è intervenuto il sequestro.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'interesse all'impugnazione deve essere coerente con l'esito che l'azione intende ottenere (restituzione del bene nel caso di richieste di dissequestro).
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina sulla condizione di ammissibilità dell'impugnazione cautelare e sull'interesse concreto del ricorrente.
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamato per la legittimazione dell'indagato e del titolare del bene a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro, ma con condizioni di interesse concreto.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere il sindacato in Cassazione delle questioni motivate (vizî motivazionali) valutabili in sede di merito e non in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alle spese processuali conseguenti all'inammissibilità.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Autorizzazione a incrementare la sanzione per inammissibilità oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; applicata equitativamente per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Può proporre impugnazione per dissequestro chi ha un interesse concreto e attuale collegato al risultato tipizzato (la restituzione della cosa): chi non è titolare del bene e non ha partecipato al grado precedente può essere dichiarato inammissibile.
- Il terzo proprietario che chiede la restituzione di un bene sottoposto a sequestro preventivo non può, nella linea maggioritaria, contestare l'esistenza dei presupposti della misura (fumus e periculum) ma solo la propria titolarità e l'assenza di collegamento con l'indagato; se invece è ammesso a contestare i presupposti, le doglianze motivazionali possono comunque essere escluse dalla cognizione in sede di legittimità.
- In sede cautelare la valutazione del fumus e del periculum è sommaria: elementi quali la pertinenza dell'area, il collegamento tra luogo, attività e mezzo e la posizione degli indagati possono risultare sufficienti a giustificare il sequestro.
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il terzo deve provare non solo la titolarità del bene ma anche l'estraneità al reato e la buona fede (assenza di colpa o negligenza che avrebbe reso possibile l'uso illecito del bene). L'insufficiente allegazione/prova di tali elementi comporta il rigetto della richiesta di dissequestro.
- Le doglianze di mera motivazione sono difficilmente sindacabili in Cassazione (art. 325 c.p.p.); per contestare efficacemente un sequestro è importante produrre elementi di fatto nuovi e specifici che dimostrino l'assenza di collegamento tra bene e reato o la buona fede del proprietario.
- Proceduralmente, il terzo che intende ottenere la restituzione dovrebbe partecipare tempestivamente ai gradi di merito, documentare la titolarità, fornire spiegazioni alternative sull'uso del bene e offrire prove della diligenza esercitata per evitare usi illeciti.
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