Ordinanza n. 2755/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. degli esiti delle prove scritte svolte in data 02/12/2025 ed aventi ad oggetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune per la classe di concorso A028 (matematica e scienze alle medie), ai sensi del bando di cui al ddg n. 2939/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall’ammissione alla successiva prova orale in quanto ha ottenuto un punteggio non ritenuto sufficiente (doc.1); 2. della comunicazione pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di cui al prot. n. 960 del 13/01/2026, a seguito delle prove scritte, mediante cui è stato assegnato il voto minimo di ammissione alla prova orale per le classi di concorso A028 Calabria, nella parte in cui non è prevista come sufficiente la soglia conseguita dal ricorrente (doc.2); 3. degli elenchi concernenti le convocazioni per le prove orali, nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente; 4. dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l’odierno ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e l’elaborato del candidato; 5. delle domande somministrate al ricorrente, nella parte in cui potevano avere, quale risposta esatta, anche quella fornita dalla parte istante (già doc.1); 6. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 2939/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi tutti i relativi allegati (avviso, allegato n. 1, errata corrige allegato 1, allegato 1-bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B), nella parte in cui è prevista una soglia di sufficienza, alle prove scritte, diversa da quella conseguita dall’odierno ricorrente (doc.3); 7. nonché del decreto ministeriale n. 205/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’indizione dei bandi per l’accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente (doc.4); 8. del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente (doc.5); 9. di qualunque altro provvedimento, anche di rettifica e modifica dei precedenti atti, mediante cui è stata individuata la soglia di sufficienza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CELONA DOMENICO ANTONIO il 9 aprile 2026: 1. dell’avviso di cui al prot. n. 3435 del 02/02/2026, a firma dell’USR Calabria, ivi compreso ogni allegato, tramite cui è stato dato avvio alle convocazioni per la prova pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A028 Calabria, nella parte in cui l’odierno ricorrente non risulta convocato; 2. nonché di ogni altro atto e/o provvedimento riferito alle convocazioni delle prove pratiche ed orali, se intesi in senso escludente per l’odierno istante;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia espressa dal ricorrente alla domanda cautelare proposta a corredo del ricorso introduttivo. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha adottato alcuna misura sospensiva. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione del merito. Il giudizio di annullamento, comprensivo dei motivi aggiunti, resta pendente per la decisione sostanziale.
Atto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per la classe A028, conseguente al mancato raggiungimento della soglia di ammissione alla prova scritta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli esiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A028, sostenuta il 2 dicembre 2025. Ha contestato il punteggio attribuitogli e la conseguente esclusione dalla prova orale, nonché la soglia minima di ammissione individuata dall’Ufficio scolastico regionale della Calabria. Sono stati impugnati anche gli elenchi e i calendari delle prove orali, i verbali di valutazione, l’elaborato e i quesiti somministrati, nella parte in cui questi ultimi avrebbero potuto ammettere come corretta anche la risposta fornita dal candidato. Il ricorso ha inoltre coinvolto il bando e i decreti ministeriali disciplinanti la procedura, nella parte ritenuta lesiva. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l’avviso dell’USR Calabria relativo alle convocazioni per la prova pratica e orale, nella parte in cui non risultava incluso. Nella memoria del 29 aprile 2026 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, ritenendo preferibile la decisione diretta del merito, anche perché nel frattempo erano state svolte le prove orali e l’eventuale esito favorevole avrebbe potuto consentire lo svolgimento di prove suppletive.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il giudice ne ha preso atto nell’ambito della domanda cautelare, alla quale il ricorrente ha successivamente rinunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →