Sentenza del 07/07/2022 n. 21647 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
MEAG ha chiesto il rimborso delle ritenute del 15% operate nel 2003 sui dividendi percepiti da società italiane dal fondo tedesco, sostenendo che tale prelievo fosse discriminatorio e contrariava l'art. 63 T.F.U.E. perché, a parità di condizioni, un omologo fondo residente in Italia sarebbe stato esente (per effetto dell'esenzione dall'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n.461/1997, art.9, comma 4 e dalla L. n.77/1983, art.9), con conseguente trattamento fiscalmente più favorevole per i fondi italiani rispetto al fondo tedesco. In subordine MEAG chiedeva il rimborso parziale della differenza tra il 15% e il 12,5%.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'applicazione della ritenuta del 15% al fondo tedesco, pur prevista dalla Convenzione Italia-Germania (art.10), costituisse una restrizione ingiustificata della libera circolazione dei capitali (art.63 T.F.U.E.) quando il fondo non residente si trovi nelle stesse condizioni sostanziali dell'omologo fondo residente (quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Stati che consentono adeguato scambio di informazioni, autorità di vigilanza, ecc.). La Convenzione è stata interpretata in modo conforme al diritto UE per estendere, in questi casi, l'effetto dell'esenzione prevista dalla normativa interna sui fondi residenti; la Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda principale di rimborso integrale delle ritenute, compensando le spese di merito e liquidando le spese di legittimità a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), art. 63, par. 1
"Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri..."
Principio di libera circolazione dei capitali applicato per valutare se la diversa tassazione costituisca una restrizione; la Corte ha ritenuto che il trattamento fiscale differenziato possa costituire restrizione vietata.
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, art. 10, par. 2
"tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento"
La norma convenzionale non esclude il controllo di compatibilità con l'ordinamento UE e va, se necessario, interpretata conformemente al diritto UE per evitare violazioni dell'art.63; non revoca automaticamente l'obbligo di conformità al Trattato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
"La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti... L'aliquota è ridotta..."
Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi e sulla quale si innesta la limitazione pattizia; l'interpretazione adeguatrice della disciplina interna è il mezzo per conformare l'effetto della ritenuta ai principi UE.
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9, comma 2
"Sul risultato della gestione del fondo ... 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva"
Disciplina fiscale dei fondi residenti: i risultati di gestione dei fondi aperti erano soggetti a imposta sostitutiva (12,5%) e, in presenza di determinate condizioni, i proventi non subivano ritenuta alla fonte.
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4
"Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva..."
Norma chiave che giustifica l'esenzione per i fondi residenti le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori non residenti in Paesi con adeguato scambio di informazioni; ha costituito il parametro di comparazione per valutare la discriminazione.
D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, art. 6, comma 1
Individua i soggetti non residenti e i criteri (es. residenza in Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni) rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.9, comma 4 del D.Lgs. 461/1997.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 31 (canone di buona fede)
Principio interpretativo usato dalla Corte per interpretare la norma pattizia in modo conforme al diritto comunitario e agli scopi del trattato stesso.
Massime di principio
- Una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni non esclude di per sé il controllo di compatibilità con i principi UE; se l'applicazione della convenzione produce una discriminazione tra fondi residenti e non residenti può configurarsi una restrizione vietata dall'art.63 T.F.U.E.
- La comparazione per valutare discriminazione si effettua con riferimento alle norme fiscali nazionali applicabili (criteri distintivi fissati dalla normativa italiana), non alla tassazione nel Paese di residenza degli investitori.
- Se un fondo estero è soggettivamente e oggettivamente comparabile a un fondo residente (stessa tipologia, vigilanza, composizione degli investitori, Paese di residenza nell'elenco ‘white list’), la diversità di trattamento fiscale può essere considerata ingiustificata e la norma convenzionale va interpretata conformemente al diritto UE per evitare la violazione.
- Le giustificazioni nazionali quali la "coerenza del sistema fiscale" o l'«efficacia dei controlli fiscali» devono soddisfare criteri rigorosi (nesso diretto e proporzionalità) per poter legittimare una discriminazione: in assenza di prove concrete tali giustificazioni non reggono.
- Il contribuente può ottenere il rimborso delle ritenute applicate se il giudice accerta la violazione del principio di libera circolazione dei capitali e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto quando la comparabilità è pacifica e i presupposti normativi sono chiaramente verificabili.
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