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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29153/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una violazione stradale contestata ai sensi dell'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che ne ricorressero i presupposti. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre le medesime doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esplicitato le ragioni dell'insussistenza dei presupposti per la non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello, ma reiterava argomentazioni già prospettate e motivatamente respinte nel giudizio di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei precedenti gradi di giudizio.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata dall'imputato ma ritenuta insussistente nei giudizi di merito.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato quale base normativa dell'inammissibilità del ricorso quando il motivo non ha i requisiti di specificità e confronto critico con la decisione impugnata.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di cause di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello.
  • La mancata correlazione tra i motivi di ricorso e la motivazione della decisione impugnata determina l'inammissibilità del ricorso, perché viene meno la funzione propria dell'impugnazione.
  • Quando la corte di merito ha già motivatamente escluso i presupposti della particolare tenuità del fatto, il ricorso che si limiti a reiterare le stesse censure senza confrontarsi con tale motivazione è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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