Cassazione Civile, Ordinanza n. 35072/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia riguardava l'esecuzione di un preliminare avente ad oggetto la cessione di una partecipazione sociale in una società estera, subordinata a una condizione sospensiva legata alla cessione da parte della promittente venditrice di un diverso pacchetto azionario e alla sua uscita da altra compagine sociale. La società attrice aveva chiesto la determinazione del prezzo ai sensi dell'art. 1349 c.c., secondo i criteri pattizi affidati a un terzo arbitratore in mancanza di accordo, e la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della partecipazione e la condanna al pagamento del prezzo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, determinando il prezzo e trasferendo la quota. In appello il soccombente aveva sostenuto che il termine previsto per il perfezionamento dell'operazione fosse essenziale e scaduto, che non vi fosse più spazio per la nomina del terzo incaricato della stima, e che il giudice avesse illegittimamente attribuito al consulente tecnico poteri eccedenti quelli pattuiti per l'arbitratore. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 1457, 1362, 1363, 1366 e 1329 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo l'essenzialità del termine e l'erroneo uso di elementi interpretativi estranei al ricorrente; 2) violazione degli artt. 1372, 1349, comma 1, e 2932 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avrebbe ignorato il meccanismo contrattuale di nomina del terzo per la determinazione del prezzo; 3) violazione degli artt. 1372, 1346 e 1349, comma 1, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando che il CTU fosse stato incaricato in modo non conforme ai criteri e ai limiti fissati dalle parti per il terzo arbitratore. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando in sintesi che: l'essenzialità del termine non poteva desumersi dalla sola formula 'entro e non oltre' ed era un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; le censure sul meccanismo di nomina del terzo non coglievano la ratio decidendi, fondata anche sulla condotta contraddittoria dell'appellante, che aveva negato in radice l'esistenza del vincolo contrattuale; le doglianze sul contenuto dell'incarico al CTU erano generiche e miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva accolto la domanda della società venditrice, determinato il prezzo della partecipazione e disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. La Suprema Corte ha ritenuto che tutte le censure fossero inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito o perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
art. 1457 c.c.
L'essenzialità del termine non può essere desunta dalla sola formula letterale 'entro e non oltre', ma richiede un accertamento complessivo dalla cui risultanza emerga che le parti abbiano considerato perduta l'utilità della prestazione oltre quel termine.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto richiede di accertare la comune intenzione delle parti, ma l'apprezzamento delle risultanze contrattuali e istruttorie resta riservato al giudice di merito.
art. 1363 c.c.
Le clausole vanno interpretate complessivamente, ma la censura di legittimità non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del contenuto negoziale.
art. 1366 c.c.
La buona fede ermeneutica rileva nel processo interpretativo, ma non consente di sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1329 c.c.
La parte ricorrente lo invoca nel contesto della proposta irrevocabile, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma in modo autonomo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per contestare il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel regime della doppia conforme il motivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 1372 c.c.
Il contratto ha forza vincolante tra le parti, ma la sua applicazione concreta non può essere rimessa in cassazione a una nuova lettura del merito.
art. 1349, comma 1, c.c.
La determinazione del prezzo può essere affidata a un terzo secondo i criteri pattizi; l'accertamento se il meccanismo sia stato rispettato è questione di fatto riservata al giudice di merito.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica presuppone che il preliminare sia valido ed esigibile; la relativa verifica, quando dipende dall'interpretazione del contratto, spetta al giudice di merito.
art. 1346 c.c.
La determinabilità dell'oggetto del contratto è apprezzata alla luce della volontà negoziale e dei criteri pattizi di stima.
art. 296 c.p.c.
La richiesta di sospensione per adire il Presidente dell'Ordine per la nomina del terzo è stata considerata nel contesto del comportamento processuale delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'essenzialità del termine contrattuale non si presume dall'uso di formule letterali come 'entro e non oltre', ma deve risultare da un accertamento complessivo che evidenzi la perdita di utilità della prestazione oltre il termine.
- L'accertamento dell'essenzialità del termine e, più in generale, l'interpretazione della volontà contrattuale sono giudizi di fatto riservati al merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
- Nel regime della 'doppia conforme', il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa le risultanze istruttorie.
- Una censura è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
- La determinazione del prezzo affidata a un terzo secondo clausola contrattuale e la verifica del rispetto dei criteri pattizi sono questioni che, se dipendono dalla ricostruzione della volontà delle parti e dalle risultanze istruttorie, appartengono al giudizio di merito.
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