Sentenza del 27/01/2020 n. 273 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - soggettività passiva - disponibilità di collaboratore - lavoratore dipendente - datore di lavoro - autonoma organizzazione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che sussista autonoma organizzazione quando il lavoratore autonomo, nel quadro della propria attività, si avvale in modo costante e coordinato di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Perciò il consulente finanziario è stato qualificato come soggetto passivo ai fini IRAP e la pretesa dell'Amministrazione è stata accolta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'assoggettamento all'IRAP del consulente finanziario: l'Amministrazione sosteneva che il ricorrente fosse soggetto passivo IRAP perché, nello svolgimento della propria attività professionale, si avvaleva stabilmente del supporto di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Il ricorrente contestava tale qualificazione, ritenendosi non dotato di autonoma organizzazione.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)
art. 2 (definizione dei soggetti passivi)
La norma è stata interpretata nel senso che tra i soggetti passivi rientrano anche i lavoratori autonomi che risultino dotati di autonoma organizzazione; la presenza di un dipendente stabile e coordinato integra detta autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Un lavoratore autonomo diventa soggetto passivo IRAP quando l'esercizio dell'attività è supportato da una struttura organizzativa autonoma; fattore decisivo è la presenza di collaboratori dipendenti stabili e coordinati.
- La mera occasionalità o il ricorso a collaboratori esterni non bastano: l'elemento rilevante è la continuità, la coordinazione e l'inserimento di un dipendente a tempo indeterminato nell'organizzazione dell'attività professionale.
- Per valutare l'autonoma organizzazione considerare indici pratici: contratto a tempo indeterminato del collaboratore, organizzazione e coordinamento da parte del professionista, orario/luogo di lavoro del dipendente, integrazione delle attività del dipendente nell'attività principale.
- Per evitare il rischio di assoggettamento IRAP, il professionista dovrebbe limitare l'utilizzo di personale dipendente stabile optando per collaborazioni occasionali o rapporti di lavoro autonomo, senza coordinamento e continuità riconducibili all'organizzazione del professionista.
- In caso di contestazione, documentare chiaramente modalità operative, autonomia organizzativa del professionista e la natura occasionale/strumentale dei rapporti di lavoro di supporto può essere decisivo per la difesa.
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