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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16127/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva restituito gli atti al pubblico ministero ritenendo nullo il decreto di citazione a giudizio per il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 552, comma 1‑bis, c.p.p., e aveva affermato che, in mancanza dell'emissione di un nuovo avviso ex art. 415‑bis c.p.p., anche il successivo decreto di citazione sarebbe nullo. La Procura ha impugnato l'ordinanza sostenendo che il mancato rispetto del termine è una irregolarità non sanzionata con nullità assoluta e che imporre l'emissione di un nuovo avviso, quando le indagini sono già concluse, produce una regressione ingiustificata e una stasi del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per abnormità dell'ordinanza impugnata. Ha censurato la decisione del Tribunale che ha trasformato un termine ordinatorio volto alla celerità in una causa di nullità assoluta dell'iniziativa del pubblico ministero, con conseguente e ingiustificata regressione procedimentale e violazione dei principi di efficienza e ragionevole durata del processo. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il proseguimento del processo.

Norme richiamate

  • art. 552, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    La Suprema Corte ha ritenuto che il termine di trenta giorni per l'emissione del decreto di citazione, previsto da tale norma per talune ipotesi, ha natura ordinatoria finalizzata alla celerità, e il suo mancato rispetto non determina automaticamente la nullità assoluta del decreto di citazione.

  • art. 415‑bis, cod. proc. pen.

    L'avviso di conclusione indagini ex art. 415‑bis serve a far decorrere termini; tuttavia la Corte ha osservato che l'emissione di un nuovo avviso, dopo che le indagini sono già concluse, non può validamente spostare il momento effettivo di conclusione delle indagini né sanare la presunta violazione del termine.

  • art. 178, lett. b), cod. proc. pen.

    Il Tribunale aveva invocato questa norma per qualificare la violazione del termine come nullità. La Corte di Cassazione ha invece escluso che la fattispecie rientri nelle nullità previste dall'art. 178 lett. b), quando si tratta di inosservanza di un termine ordinatorio come quello di cui all'art. 552.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Richiamata dal Tribunale quale base di nullità insanabile; la Corte di Cassazione ha implicitamente escluso l'applicabilità di una nullità insanabile per la mera violazione del termine ordinatorio di cui all'art. 552.

  • artt. 590, comma 3, e 590‑bis, cod. pen.

    Si tratta delle fattispecie per cui il legislatore ha previsto la procedura accelerata e il termine speciale; la Corte ha riconosciuto che la finalità di celerità non giustifica però la conversione automatica dell'inadempimento temporale in nullità assoluta dell'azione penale.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (richiamo giurisprudenziale)

    La Corte richiama il novero delle ipotesi tassative di cui all'art. 606 c.p.p. per sottolineare che l'abnormità non è un vizio aggiuntivo rispetto alle ragioni di cassazione espressamente previste, ma una categoria eccezionale di intervento per atti radicalmente incompatibili con il sistema processuale.

  • Sezioni Unite, sent. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Richiamata per la definizione di abnormità ricorribile in Cassazione: fenomeno unitario caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, ossia esercizio del potere in difformità dal modello legale.

Massime di principio

  • Il mancato rispetto di termini ordinatori volti alla celerità (come il termine di 30 giorni ex art. 552, comma 1‑bis) non comporta automaticamente la nullità assoluta del decreto di citazione; si tratta in genere di irregolarità non sanzionata con nullità insanabile.
  • Il giudice non deve imporre al pubblico ministero adempimenti inutili (es. emissione di un nuovo avviso ex art. 415‑bis) quando le indagini sono già concluse, perché ciò può determinare una regressione procedimentale ingiustificata e una violazione dei principi di efficienza e ragionevole durata del processo.
  • La qualificazione di un provvedimento come abnorme è appropriata quando il giudice esercita la funzione in modo difforme dal modello legale, alterando in modo grave e ingiustificato la sequenza procedurale; in tali casi la Cassazione può annullare il provvedimento.
  • La pronuncia di nullità deve essere motivata con riferimento alle previsioni tassative sulle nullità rilevanti; non è possibile estendere le nullità a partire da termini ordinatori senza fondamento normativo.
  • In situazioni analoghe il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione se il provvedimento del giudice produce una regressione sproporzionata o una stasi ingiustificata del procedimento, invocando la nozione di abnormità.

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