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Sentenza

Sentenza del 23/01/2017 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Avviso di Accertamento analitico - induttivo IRPEF, IVA, IRAP, Add. Regionale e Comunale. Mancata preventiva instaurazione del contraddittorio tra l'Ufficio ed il Contribuente, ex art. 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA, IRAP, addizionale regionale e addizionale comunale, lamentando la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 212/2000 e dei principi costituzionali ed europei di partecipazione, collaborazione e buona amministrazione. La contestazione è stata ritenuta fondata con particolare riferimento all’IVA, tributo armonizzato soggetto anche al diritto dell’Unione europea, poiché il contribuente aveva indicato nel ricorso le ragioni che avrebbe potuto far valere se fosse stato previamente ascoltato.

La decisione

La CTP di Benevento ha accolto la tesi del contribuente limitatamente alla parte dell’accertamento riguardante l’IVA, ritenendo illegittimo l’atto per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. Per IRPEF e IRAP, invece, la Commissione ha affermato che, trattandosi di tributi disciplinati esclusivamente dalla normativa nazionale, all’epoca non sussisteva un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione normativa. La decisione si fonda anche sull’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il contraddittorio è necessario in materia di imposte armonizzate e nei casi di verifica con accesso presso la sede del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    È richiamato quale fondamento del diritto del contribuente a interloquire con l’Amministrazione prima dell’emanazione di un atto impositivo, in particolare nei procedimenti caratterizzati da accessi, ispezioni o verifiche.

  • Artt. 53 e 97 della Costituzione

    Sono richiamati come espressione dei principi di capacità contributiva, buon andamento, imparzialità e buona amministrazione, cui deve conformarsi l’attività dell’Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze n. 19667 e n. 19668 del 18 settembre 2014

    Sono richiamate per il riconoscimento del principio del contraddittorio endoprocedimentale quale garanzia di partecipazione del contribuente e strumento di prevenzione del contenzioso.

  • Cassazione civile, Sezione VI-5, ordinanza interlocutoria n. 527 del 2015

    È menzionata per evidenziare il successivo dibattito giurisprudenziale sulla portata generale dell’obbligo di contraddittorio preventivo.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015

    È richiamata per ribadire la necessità del contraddittorio endoprocedimentale, mediante apposito processo verbale di constatazione, nei casi di accesso presso la sede del contribuente e, in ogni caso, con riferimento ai tributi armonizzati come l’IVA.

Massime di principio

  • Per i tributi armonizzati dall’ordinamento europeo, come l’IVA, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può determinare l’illegittimità dell’accertamento, soprattutto quando il contribuente dimostri concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere in fase amministrativa.
  • Per i tributi esclusivamente nazionali, come IRPEF e IRAP secondo l’orientamento applicato nella decisione, l’obbligo generale di contraddittorio non opera automaticamente in assenza di una specifica previsione normativa o di una verifica con accesso soggetta a particolari garanzie.
  • La violazione del contraddittorio non comporta necessariamente l’annullamento dell’atto in modo automatico: occorre verificare la natura del tributo, il tipo di attività istruttoria svolta e l’effettiva possibilità per il contribuente di far valere ragioni difensive rilevanti.
  • In presenza di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, la formazione del processo verbale di constatazione e la possibilità di presentare osservazioni costituiscono garanzie procedimentali particolarmente rilevanti.
  • Il contraddittorio preventivo è interpretato anche come strumento di collaborazione, buona amministrazione e prevenzione del contenzioso, consentendo all’Ufficio di valutare gli elementi forniti dal contribuente prima di emettere l’atto impositivo.

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