Sentenza del 02/08/2016 n. 734 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Accertamento analitico- induttive. Congruità con gli studi di settore.- Ammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava gli avvisi di accertamento sostenendo che, avendo dichiarato ricavi congrui rispetto agli studi di settore, l'Amministrazione non potesse procedere a un accertamento fondato su presunzioni semplici o comunque sulle modalità previste dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 146/1998. Secondo la contribuente, l'accertamento avrebbe sostanzialmente utilizzato proprio le metodologie proprie degli studi di settore. L'Ufficio sosteneva invece che l'esclusione prevista per i contribuenti congrui riguardasse soltanto gli accertamenti basati direttamente sugli studi di settore e non impedisse un accertamento analitico-induttivo fondato sulle risultanze del processo verbale di constatazione. Inoltre, ricorrendo le soglie previste dalla legge, erano comunque ammissibili accertamenti basati su presunzioni semplici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della MAK S.r.l., confermando la sentenza di primo grado e la legittimità dell'accertamento. Ha ritenuto che l'avviso avesse natura analitico-induttiva e traesse origine dal PVC del 21 dicembre 2010, nel quale i maggiori ricavi erano stati determinati mediante una metodologia compatibile con la legge e non mediante la mera applicazione degli studi di settore. Nei confronti dei soci, non costituiti e non coinvolti nel contraddittorio nel termine assegnato, il processo è stato dichiarato estinto. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 2.500 euro per le spese del grado, oltre al contributo unificato raddoppiato.
Norme richiamate
Art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, legge 8 maggio 1998, n. 146
Il comma 4 prevede che, in presenza di dichiarazione congrua rispetto agli studi di settore, non possano essere effettuati accertamenti secondo le modalità dei commi 1, 2 e 3.
La tutela derivante dalla congruità agli studi di settore è limitata agli accertamenti fondati direttamente sulle metodologie e sui maggiori ricavi risultanti dagli studi. Non impedisce accertamenti analitico-induttivi autonomi, né quelli basati su presunzioni semplici quando ricorrono le condizioni quantitative previste dal comma 4-bis.
Art. 2, decreto ministeriale 19 maggio 2009
I contribuenti che dichiarano compensi congrui con gli studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/1998 sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito dell'applicazione degli studi.
La norma esclude l'accertamento fondato sui maggiori compensi calcolati mediante gli studi di settore, ma non preclude un accertamento basato su elementi autonomi, quali le risultanze di un PVC e una ricostruzione analitico-induttiva.
Art. 45, comma 1, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione disciplina l'estinzione del processo.
L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, non costituiti in giudizio nonostante l'ordine del giudice, ha comportato l'estinzione del processo nei loro confronti.
Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
Il comma 1-quater prevede il raddoppio del contributo unificato quando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
Il rigetto integrale dell'appello ha comportato, a carico della società, anche il versamento del contributo unificato in misura doppia.
Massime di principio
- La congruità agli studi di settore non rende il contribuente immune da ogni accertamento: impedisce principalmente l'accertamento fondato sulla mera applicazione degli studi, ma non quello analitico-induttivo basato su dati e circostanze autonomamente raccolti dall'Ufficio.
- Per distinguere un accertamento vietato da uno ammissibile occorre esaminare la metodologia concretamente utilizzata e la motivazione dell'avviso, non soltanto i riferimenti formali agli studi di settore.
- Le risultanze di un processo verbale di constatazione possono costituire la base di un accertamento analitico-induttivo, purché la ricostruzione dei maggiori ricavi sia spiegata e sostenuta da elementi compatibili con la legge.
- Il superamento delle soglie quantitative previste dalla normativa può consentire l'utilizzo di presunzioni semplici anche nei confronti di contribuenti congrui agli studi di settore.
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti necessari, la parte deve adempiere tempestivamente; in caso contrario, il processo può estinguersi nei confronti dei soggetti non regolarmente coinvolti.
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