Sentenza del 13/05/2021 n. 2488 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cessazione materia del contendere - Annullamento in autotutela atto impugnato - Compensazione spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugna un atto impositivo davanti al giudice tributario. Successivamente l'atto impugnato viene annullato in autotutela dall'Amministrazione, determinando la cessazione della materia del contendere. Si discute se, in questa ipotesi, il giudice possa comunque disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 co. 1 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, anche se la controversia è cessata per effetto dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere comunque disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 co. 1 del d.lgs. n. 546/1992. La compensazione è stata motivata con la necessità di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, il quale conserva discrezionalità nel bilanciare le posizioni delle parti e le ragioni che hanno determinato la cessazione della controversia.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 15 co. 1
L'art. 15 co. 1 attribuisce al giudice tributario la facoltà di compensare le spese di lite anche quando la controversia si estingue per cause sopravvenute; nel caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, tale disposizione consente al giudice di valutare complessivamente la controversia e disporre la compensazione delle spese in ragione dell'equità e delle circostanze della lite.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela non impedisce al giudice tributario di procedere a una valutazione complessiva della lite e, in conseguenza, di disporre la compensazione delle spese di lite.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche quando il risultato favorevole al contribuente derivi dall'attività dell'Amministrazione (autotutela) e non da una pronuncia sul merito, perché il giudice valuta il comportamento delle parti e l'equilibrio della controversia.
- Il giudice esercita una discrezionalità motivata: per disporre la compensazione deve indicare le ragioni della valutazione complessiva (es. tempestività dell'annullamento, comportamento processuale delle parti, fondatezza apparente della pretesa).
- Per il privato è utile documentare e far emergere comportamenti dell'Amministrazione che giustifichino una statuizione favorevole sulle spese (es. ritardi, ingiustificato aggravio della lite), anche nel caso di autotutela.
- Per l'Amministrazione, l'annullamento in autotutela non elimina automaticamente l'esposizione a decisioni sfavorevoli sulle spese: è opportuno motivare adeguatamente l'atto di autotutela e dimostrare la correttezza del proprio operato per evitare la compensazione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere conviene richiedere comunque al giudice una statuizione sulle spese, poiché la compensazione è possibile e dipende dalla valutazione delle circostanze del caso.
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