Sentenza del 28/06/2018 n. 3019 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Acquisto credito Iva - Inesistente - Mancata verifica - Colpa - Sussite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto sussistente il requisito della colpa previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 472/1997, poiché l'acquirente aveva agito con immotivata leggerezza e gravi imprudenze, omettendo le verifiche necessarie. Per sottrarsi alle sanzioni, il contribuente avrebbe dovuto provare concretamente la propria non colpevolezza e di avere adottato un comportamento diligente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato da un'altra società un credito IVA successivamente risultato inesistente. Ha contestato la propria responsabilità sanzionatoria, sostenendo la mancanza di colpa e di consapevolezza dell'inesistenza del credito. La questione riguardava, in particolare, se l'acquirente fosse tenuto a svolgere verifiche sulla bontà e sulla liceità del credito prima dell'acquisto.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il requisito della colpa sussiste qualora l'acquirente del credito agisca con immotivata leggerezza e compiendo gravi imprudenze.
La responsabilità sanzionatoria può sussistere anche senza prova della consapevolezza dell'inesistenza del credito, quando il contribuente abbia omesso verifiche ragionevolmente esigibili e abbia quindi agito con negligenza o imprudenza grave.
Massime di principio
- Chi acquista un credito fiscale deve svolgere verifiche adeguate sulla sua esistenza, origine e liceità; non è sufficiente fare affidamento passivo sulle dichiarazioni del cedente.
- L'inesistenza del credito non comporta automaticamente la responsabilità sanzionatoria dell'acquirente, ma l'assenza di colpa deve essere dimostrata con documentazione e comportamenti concretamente diligenti.
- La mancata effettuazione di controlli essenziali, soprattutto in presenza di anomalie o circostanze sospette, può integrare colpa per negligenza o grave imprudenza.
- Per tutelarsi, l'acquirente dovrebbe conservare la documentazione dell'operazione, verificare la posizione del cedente e la formazione del credito e acquisire elementi idonei a dimostrare la propria buona fede e diligenza.
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