Sentenza del 22/02/2021 n. 195 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Società accomandante di altra società accomandataria fiscalmente debitrice. Responsabilità. Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 1986 emessa a seguito di ruolo a carico dei soci della S. S.A.S. L'appellante (società accomandante) deduce la nullità dell'iscrizione a ruolo per mancata preventiva notificazione dell'atto da cui sorgeva la pretesa tributaria (sentenza C.T.C. n. 424/11) e, sul piano sostanziale, eccepisce l'insussistenza di responsabilità personale ai sensi dell'art. 2313 c.c., essendo socio accomandante non onerato con il proprio patrimonio personale per i debiti sociali oltre la quota conferita. La Commissione Tributaria Provinciale di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo la cartella atto prodromico all'esecuzione e l'Ufficio aveva iscritto a ruolo i soci.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello. Ha richiamato l'art. 2313 c.c. e la giurisprudenza della Suprema Corte (che delimita la responsabilità dei soci accomandanti alla sola perdita della quota versata) ritenendo che i creditori, incluso il Fisco, non possano agire direttamente sui soci accomandanti per i debiti sociali. Inoltre ha richiamato la giurisprudenza che definisce la cartella come il ruolo/titolo esecutivo la cui iscrizione a ruolo effettuata in violazione del beneficium excussionis è illegittima e viziata. Per queste ragioni la cartella di pagamento è stata annullata e l'Ufficio condannato alla rifusione delle spese in favore dell'appellante, liquidate in complessivi Euro 2.400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2313 cod. civ.
"i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e soci accomandanti limitatamente alla quota conferita"
La norma delimita sia la responsabilità esterna sia quella interna dei soci nelle S.a.s.: i soci accomandanti rispondono soltanto fino alla quota conferita e non con il patrimonio personale per le obbligazioni sociali, escludendo l'azione diretta dei creditori (incluso il Fisco) nei loro confronti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 1
"la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo"
La notificazione della cartella integra la notificazione del ruolo; la cartella costituisce il titolo esecutivo relativo al singolo contribuente cui è notificata.
D.P.R. 602/1973, art. 25 e D.M. n. 321/1999, art. 6
Regolamentano la cartella di pagamento quale intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica e l'efficacia esecutiva della stessa una volta validamente formata e notificata.
Cass. sent. n. 2481/2003
Giurisprudenza che conferma l'interpretazione dell'art. 2313 c.c.: nei rapporti esterni i soci accomandanti non rispondono con il patrimonio personale per i debiti sociali.
Cass. sent. n. 23260/2018
Principio secondo cui l'iscrizione a ruolo effettuata in violazione del beneficium excussionis (ossia senza aver preventivamente escusso i debitori illimitatamente responsabili o la società) è illegittima e viziata, con riverbero sulla validità della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Nelle S.a.s. il socio accomandante risponde dei debiti sociali solo nei limiti della quota conferita; i creditori non possono normalmente agire direttamente sul suo patrimonio personale.
- Prima di agire esecutivamente contro un socio accomandante per debiti sociali l'Ufficio/creditore deve rispettare il beneficium excussionis, cioè rivolgere l'azione verso la società e i soci accomandatari illimitatamente responsabili; la mancata osservanza può rendere illegittima l'iscrizione a ruolo e la cartella.
- La cartella di pagamento equivale al ruolo/titolo esecutivo e la sua validità dipende dalla corretta formazione e notificazione del ruolo e degli atti presupposti: eventuali carenze sostanziali sulla prescritta preventiva escussione o sulla notificazione dell'atto presupposto possono far valere la nullità/annullabilità della cartella.
- In casi simili il contribuente/socio accomandante deve contestare tempestivamente: (a) l'insussistenza della sua responsabilità personale ai sensi dell'art. 2313 c.c.; (b) la nullità dell'iscrizione a ruolo per violazione del beneficium excussionis e per mancata notificazione degli atti presupposti.
- Dal punto di vista pratico è utile verificare la documentazione di notifica (cartella/ruolo e atti precedenti), l'esistenza di processi o sentenze a carico della società, e l'avvenuta escussione dei debitori illimitatamente responsabili prima di eventuali esecuzioni verso i soci accomandanti.
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