Cassazione Civile, Ordinanza n. 08790/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce da due commesse affidate a un consorzio, nell'ambito delle quali una cooperativa consorziata aveva ricevuto in assegnazione quote di lavorazioni. In sede di quarto e ultimo SAL la cooperativa rivendicava ulteriori importi: una somma per il mancato riconoscimento della riserva relativa al "letto di sabbia" contabilizzato in metri cubi anziché in metri lineari, e altre somme per ulteriori lavorazioni e materiali, in particolare tappi e giunzioni, scavi e materiali ordinati ma non posati. Il collegio arbitrale accoglieva in parte le pretese, condannando il consorzio al pagamento di due voci e rigettando il resto. Il consorzio impugnava il lodo per nullità deducendo: omessa o apparente motivazione sulla quantificazione del "letto di sabbia"; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; omessa o apparente motivazione sulla voce tappi e giunzioni e mancata detrazione di somme già pagate nei precedenti SAL; omessa pronuncia sull'eccezione di detrazione; violazione della disciplina degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione ritenendo, in sostanza, che la clausola compromissoria fosse stata rinnovata con lo statuto del 2018 e dunque, essendo successiva al d.lgs. 40/2006, il lodo non fosse impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito; reputava inoltre non fondate le censure di motivazione e di omessa pronuncia. In cassazione il consorzio articolava undici motivi, insistendo sulla dedotta apparente motivazione, sulla violazione degli artt. 829 c.p.c. e 27 d.lgs. 40/2006, sugli artt. 1362 ss. c.c., sull'art. 112 c.p.c. e sulla disciplina degli interessi moratori. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi motivi perché diretti a ottenere una diversa interpretazione degli atti negoziali rispetto a quella plausibilmente data dal giudice di merito; ha poi ritenuto inammissibili le censure sulla violazione delle regole ermeneutiche e sulla disciplina degli interessi, perché collegate alla preclusione già correttamente affermata; infine ha respinto le doglianze su motivazione e omessa pronuncia relative alla detrazione delle somme per i tappi e giunzioni, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque individuato la vera ratio decidendi, ossia che l'eccezione era stata in realtà formulata con riferimento a un diverso appalto e non ai pagamenti dei primi SAL dell'appalto oggetto di causa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cooperativa consorziata. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui, essendo la clausola compromissoria ritenuta rinnovata con lo statuto del 2018, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito era preclusa. Ha inoltre ritenuto che le doglianze sulla motivazione e sull'omessa pronuncia non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la detrazione richiesta dal consorzio era stata prospettata in relazione a somme versate in un diverso appalto e non già rispetto ai SAL dell'appalto in contestazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
richiamato solo per la procura speciale rilasciata su foglio separato e apposta in calce al ricorso/controricorso.
art. 18 D.M. 44/2011
richiamato per il domicilio digitale e le comunicazioni/notifiche telematiche.
art. 829 c.p.c.
invocato per censurare l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito; la Corte conferma che, ove la volontà compromissoria sia sorta dopo il d.lgs. 40/2006, tale censura è preclusa.
art. 27 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40
richiamato in relazione al nuovo regime dell'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto sul merito, applicabile alle clausole compromissorie sorte dopo l'entrata in vigore della riforma.
artt. 24 e 111 Cost.
invocati dal ricorrente per lamentare la mancata decisione sul merito, ma non ritenuti violati in conseguenza della dichiarata inammissibilità dei motivi principali.
art. 1362 c.c.
dedotto come violato per la lettura della clausola/statuto e delle obbligazioni contrattuali; la censura è stata reputata inammissibile perché mirava a una diversa interpretazione degli atti negoziali.
art. 1363 c.c.
dedotto come criterio ermeneutico asseritamente violato; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1366 c.c.
dedotto come criterio ermeneutico asseritamente violato; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1368 c.c.
dedotto come criterio ermeneutico asseritamente violato; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 1371 c.c.
dedotto come criterio ermeneutico asseritamente violato; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia; la Corte di cassazione ha escluso il vizio perché la sentenza di merito conteneva una ratio decidendi autonoma e, comunque, l'eccezione era stata formulata in relazione a un diverso appalto.
art. 132 c.p.c.
richiamato con riferimento al vizio di motivazione apparente/omessa della sentenza impugnata.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
artt. 1 e 2, comma 1, lett. a)
invocato per contestare l'applicazione degli interessi di mora; la censura è stata dichiarata inammissibile per la stessa ragione di preclusione e per non cogliere la ratio decidendi effettiva.
art. 816-bis c.p.c.
richiamato per affermare che, nel procedimento arbitrale, i termini per la modificazione definitiva di domande ed eccezioni non sono perentori se ciò non è previsto dalla convenzione arbitrale, da atto separato o dal regolamento processuale, e in mancanza di specifica avvertenza.
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria con cui sarebbe stata proposta l'eccezione di detrazione; la Corte di merito l'aveva considerata tardiva, ma la Cassazione ha precisato che la vera ragione del rigetto stava nel fatto che l'eccezione riguardava un diverso appalto.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la declaratoria del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
d.m. 55/2014
richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
d.m. 147/2022
richiamato come modifica del d.m. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'interpretazione della volontà negoziale e degli atti contrattuali resta riservata al giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si denuncia una concreta violazione dei criteri legali di ermeneutica o un vizio motivazionale che emerga dalla sentenza e sia specificamente individuato.
- Se la clausola compromissoria è ritenuta sorta o rinnovata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito può essere preclusa secondo il regime applicabile alla clausola stessa.
- La deduzione di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può limitarsi a contestare la soluzione adottata, ma deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una ragione autonoma e decisiva, la censura è inammissibile ove non la contrasti specificamente.
- Nel procedimento arbitrale, la tardività delle eccezioni e delle modifiche delle domande non può presumersi in via automatica: occorre verificare se la convenzione d'arbitrato, un atto separato o il regolamento processuale abbiano reso perentori i termini, e se vi sia stata specifica avvertenza in tal senso.
- Quando una parte chiede in sede impugnatoria la detrazione di pagamenti già effettuati, deve chiarire con precisione a quali rapporti o SAL si riferiscano tali somme; un'eccezione formulata con riferimento a un diverso appalto o a un diverso titolo non è idonea a censurare la decisione sul punto controverso.
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