Cassazione Civile, Sentenza n. 28628/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava a Tecnolam s.r.l. maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP per l'anno 2008 sostenendo che le operazioni documentate da fatture emesse da terze società erano oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'ufficio non avesse fornito prova dell'inesistenza, avendo valutato rilevanti i bonifici bancari e non ritenendo decisiva l'assenza di struttura organizzativa delle società emittenti e del vettore. L'Agenzia ha impugnato per cassazione sostenendo che il giudice del gravame ha errato nel riparto dell'onere della prova e nella valutazione degli elementi presuntivi (es. mancanza di organizzazione dei fornitori, collegamenti societari, anomalie nella numerazione delle fatture, omissioni dichiarative dei soci), i quali, valutati congiuntamente, avrebbero dovuto assolvere l'ufficio al proprio onere probatorio
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia ritenendo fondato il motivo relativo alla errata applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova. Ha stabilito che l'ufficio può provare l'inesistenza delle operazioni anche tramite presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che la mancanza di idonea struttura organizzativa dei fornitori e del vettore costituisce un valido elemento indiziario. Ha altresì affermato che i bonifici bancari e la regolarità formale delle scritture non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettiva realtà dell'operazione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame, con rinvio anche per la liquidazione delle spese
Norme richiamate
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Consente all'amministrazione finanziaria di avvalersi di elementi indiziari o presuntivi per contestare la detraibilità dell'IVA; tali presunzioni, se gravi, precise e concordanti, possono essere idonee a fondare il convincimento del giudice sull'inesistenza delle operazioni
artt. 17, 18, 19 e 21, d.P.R. n. 633/1972
Norme collegate alla determinazione della base imponibile e al diritto alla detrazione IVA; richiamate nel contesto della contestazione dell'effettività delle operazioni e del disconoscimento del diritto alla detrazione
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente che l'amministrazione si avvalga di indizi e presunzioni per dimostrare l'inesattezza delle indicazioni sostanziali in dichiarazione; elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza possono fondare l'accertamento
art. 2697 cod. civ.
Regola il riparto dell'onere della prova: è onere dell'amministrazione provare l'inesistenza delle operazioni tramite elementi idonei; una volta che l'amministrazione produce presunzioni valide, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. (richiamato nel ricorso)
Norma processuale invocata come motivo di censura in cassazione per violazione di legge; utilizzata dall'Agenzia per far valere la falsa applicazione delle norme tributarie e del criterio di riparto degli oneri probatori
Massime di principio
- Quando l'amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni documentate da fatture, l'onere di provare tale inesistenza grava sull'ufficio e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici purché caratterizzate da gravità, precisione e concordanza
- La mancanza di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze) del soggetto emittente la fattura o del vettore è un elemento indiziario rilevante per inferire l'inesistenza dell'operazione
- I pagamenti tramite bonifico e la regolarità formale delle scritture contabili non costituiscono, di per sé, prova sufficiente a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni in presenza di validi elementi presuntivi contrari
- Una volta che l'amministrazione ha formato presunzioni valide, grava sul contribuente l'onere di offrire prova contraria concreta (es. documentazione sulla movimentazione delle merci, contratti, documenti di trasporto recanti data certa, prove della reale organizzazione del fornitore)
- Non è necessario per l'ufficio provare la consapevolezza fraudolenta del contribuente: quando l'operazione è accertata come oggettivamente inesistente la responsabilità soggettiva è in re ipsa
- Il giudice deve valutare gli elementi presuntivi singolarmente e nel loro complesso, esplicitando in motivazione la valutazione e la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
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